UNIVERSITA' DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1993 

  Modificazione allo statuto dell'Universita'.
(GU n.298 del 21-12-1993)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 "Modifiche  ed
aggiornamenti  al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore",
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre  1938,  n.  1652  "Disposizioni
sull'ordinamento     didattico     universitario",    e    successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n.  312  "Introduzione  insegnamenti
negli statuti delle Universita'";
  Vista  la  legge  21 febbraio 1980, n. 28 "Delega al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382  "Riordinamento  della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica";
  Vista la legge 9 maggio 1989, n.  168  "Istituzione  del  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica" ed in
particolare l'art. 16;
  Viste le  proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in
data 16 luglio 1993;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come segue:
  Il   vigente  art.  17,  relativo  alle  modalita'  di  svolgimento
dell'esame di laurea in giurisprudenza, viene cosi riformulato:
  "L'esame di laurea in giurisprudenza consiste:
    a) nella presentazione di una dissertazione  su  un  tema  scelto
liberamente dal candidato in una delle discipline della facolta';
    b) in una discussione sulla dissertazione o su argomenti affini.
  La   facolta'   potra'   deliberare   che  alla  discussione  sulla
dissertazione di cui al precedente comma si aggiunga  la  discussione
di  una  breve  dissertazione  scritta  su altro tema attinente a una
diversa disciplina, approvato dal professore della materia".
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Pavia, 20 ottobre 1993
                                                   Il rettore: SCHMID