Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale aree:(GU n.301 del 24-12-1993)1) Ing. C. Olivetti & C. S.p.a. 2) Olivetti prodotti industriali S.p.a. 3) Olivetti Sanyo S.p.a. 4) Tecnost-Mael S.p.a. 5) Teknecomp S.p.a. 6) Aros Sud S.r.l. 7) Circuiti Stampati Italia S.p.a. 8) Diaspron Sud S.p.a. 9) Manifattura Valle dell'Orco S.p.a. 10) Microfusione Italia S.p.a. 11) Modinform S.p.a. 12) Olivetti Office S.p.a.
Con decreto ministeriale 2 novembre 1993: 1) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino) e unita' nazionali, per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993; 2) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Olivetti prodotti industriali (gruppo Olivetti) con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di S. Bernardo d'Ivrea (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993; 3) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Olivetti Sanyo S.p.a. dal 22 dicembre 1992 Olivetti fax (gruppo Olivetti) con sede in Pozzuoli (Napoli) e unita' di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993; 4) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Tecnost-Mael (gruppo Olivetti) con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Ivrea (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993; 5) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Teknecomp (gruppo Olivetti) con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Cavaglia' (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993; 6) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Aros Sud (gruppo Olivetti) con sede in Cecchina (Roma) e unita' di Cecchina (Roma), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1993; 7) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Circuiti Stampati Italia (gruppo Olivetti) con sede in Cavaglia' (gia' Venaria) (Torino) e unita' di Cavaglia' (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993; 8) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Diaspron Sud (gruppo Olivetti) con sede in Pozzuoli (Napoli) unita' di Pozzuoli (Napoli), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993; 9) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Manifattura Valle dell'Orco (gruppo Olivetti) con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Sparone (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993; 10) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Microfusione Italia (gruppo Olivetti) con sede in Pieve Emanuele (Milano) e unita' di Pieve Emanuele (Milano) gia' S. Maurizio Canavese (Torino), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1993; 11) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Modinform (gruppo Olivetti) con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 settembre 1993; 12) In attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Olivetti Office (gruppo Olivetti) con sede in Ivrea (Torino) e unita' di Crema (Cremona), per il periodo dal 2 marzo 1993 al 1 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 2 marzo 1993. Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 luglio 1993; Con decreto ministeriale 22 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dall'Efim in liquidazione, con sede in Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 3, comma 2- bis, della legge n. 33/1993, dal 23 luglio 1993 al 22 gennaio 1994. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi, con sede in Brescia e unita' di Brescia, per il periodo dall'8 luglio 1993 al 7 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zerbinati costruzioni ferroviarie e meccaniche con sede in Milano, stabilimento in Mozzate (Como), per il periodo dal 15 settembre 1993 all'11 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metallurgica San Giorgio con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine) e unita' in S. Giorgio di Nogaro (Udine), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 giugno 1993 al 28 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marika Blu con sede in Manerbio (Brescia) e stabilimento in Manerbio (Brescia), per il periodo dall'11 giugno 1993 al 10 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.F.S. Franci con sede in Milano e unita' in Cavenago Brianza (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 aprile 1993 al 26 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.T.I. con sede in Venaria (Torino) e stabilimento in Cardano al Campo (Varese) e Venaria (Torino), per il periodo dal 16 settembre 1993 al 15 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.P.R.R. con sede in Venaria (Torino), uffici di Torino e stabilimento di Venaria (Torino), per il periodo dal 16 settembre 1993 al 15 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. B. & G. Di Barra e Comba con sede in Dronero (Cuneo) e stabilimento in Verzuolo (Cuneo), per il periodo dal 5 agosto 1993 al 4 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.C.E. con sede in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 26 settembre 1993 al 25 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carpenterie metalliche salentine con sede in Lecce e unita' in Surbo (Lecce), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 luglio 1991 al 2 luglio 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. C. & B. con sede in Dronero (Cuneo) e stabilimento in Manta (Cuneo), per il periodo dal 5 agosto 1993 al 4 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.B.C. con sede in Castello di Annone (Asti) e stabilimento in Castello di Annone (Asti), per il periodo dal 26 agosto 1993 al 25 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e Ferriere di Portonogaro con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine) e unita' in S. Giorgio di Nogaro (Udine), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 giugno 1993 al 28 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Unita' con sede in Roma e unita' di Milano e filiali nazionali in Roma, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In. Sar. di Sassari alla data del 31 dicembre 1991 - con esclusione di quelli di cui al comma 2 dell'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 404/93 - il trattamento straordinario di integrazione salariale e' prorogato al 6 febbraio 1994 con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 1 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In. Sar., con sede in Porto Torres ed unita' di Porto Torres, Assemini ed Ottana - con esclusione di quelli di cui al comma 2 dell'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 404/93 - il trattamento straordinario di integrazione salariale e' prorogato al 6 febbraio 1994 con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita' per i lavoratori interessati. L'Istituto nazionale di previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.