DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 1993
Composizione delle commissioni di concorso per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Aspetti specifici riguardanti le amministrazioni territoriali. (Direttiva n. 295/93/Ris. U.L.).(GU n.304 del 29-12-1993)
Ai signori commissari di Governo presso le regioni e le province autonome e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri: Segretariato generale Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali Ufficio del coordinamento amministrativo Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale delle Autonomie Con sentenza n. 453 del 15 ottobre 1990 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di alcune leggi della regione siciliana "nella parte in cui non prevedono che la maggioranza dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per i comuni e le province debba essere formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso". In tale occassione la Consulta ha posto l'accento sul principio che, nei pubblici concorsi, e' necessario mantenere la separazione tra sfera politica e competenza di gestione amministrativa, garantendo la caratteristica esclusivamente tecnica delle valutazioni assegnate alle commissioni giudicatrici, nel rispetto dei precetti statuiti dall'art. 97 della Costituzione in materia di buon andamento ed imparzialita' delle pubblica amministrazione. Va segnalato come la Corte costituzionale abbia riconosciuto che il principio dell'imparzialita' non solo ha una rilevanza fondamentale per l'organizzazione dei pubblici uffici, ma si rifletta immediatamente sul sistema del concorso, inteso come mezzo ordinario per accedere agli impieghi pubblici. In altri termini, il giudice delle leggi ha precisato che, relativamente all'oggetto posto al suo esame, delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici non dovessero far parte membri prescelti per ragioni di "affinita' politica". Il principio posto alla base della sentenza n. 453 del 1990 e' stato poi esplicitamente affermato nell'art. 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Tale norma, infatti, collocata nei principi generali, stabilisce che, per i provvedimenti di selezione per l'accesso e la progressione del personale nei pubblici uffici, va applicato il criterio fondamentale secondo cui le commissioni giudicatrici devono essere composte "esclusivamente con esperti di provata competenza, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni sindacali". Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 333 del 23 luglio 1993, la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24, quinto comma, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1983, n. 54, nella parte in cui prevedeva che la commissione giudicatrice di alcuni concorsi interni fosse costituita da membri del consiglio di amministrazione del personale della regione, ha riaffermato i principi-base contenuti nella precedente sentenza n. 453 del 1990. Nel delineato contesto deve assumersi che le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici non possono essere composte da "politici" o rappresentanti sindacali, in quanto tali categorie non posseggono - in via generale - la competenza tecnica e l'imparzialita' necessarie per effettuare una valutazione oggettiva dei candidati. Disposizione di analogo contenuto e', altresi', contenuta nel disegno di legge governativo recante interventi correttivi di finanza pubblica (A.C. 3339 gia' approvato dal Senato della Repubblica - A.S. 1508). Uno studio, curato dal Dipartimento della funzione pubblica e riferito al periodo successivo alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993, ha, peraltro, posto in luce - in materia di composizione delle commissioni di concorso - l'esistenza di una area di violazione dei principi dianzi ricordati, stimabile in oltre il sessanta per cento delle commissioni operanti presso le amministrazioni territoriali. Tale situazione, oltre che costituire violazione delle richiamate disposizioni di rango costituzionale, contraddice anche i basilari principi dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Pertanto, allo scopo di assicurare che le amministrazioni territoriali si adeguino ai principi indicati, ove non vi avessero finora provveduto, si invitano le SS.LL. ad adottare, nel quadro della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1993, ogni iniziativa a che, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, sia avviato un proficuo rapporto a livello regionale e subregionale in modo da garantire la necessaria unitarieta' di indirizzo, in ordine alla disciplina della composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi. Si raccomanda, altresi', un'attenta vigilanza perche', nell'esercizio delle funzioni di controllo, sia assicurata, secondo le modalita' consentite dall'ordinamento, la conformita' della legislazione e dell'attivita' amministrativa delle regioni ai richiamati canoni costituzionali. Si resta in attesa di conoscere le risultanze dell'intervento svolto e gli eventuali problemi riscontrati. p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica CASSESE