DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 1993 

  Composizione  delle  commissioni  di  concorso  per  l'accesso agli
impieghi nelle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1,  comma
2,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Aspetti specifici
riguardanti   le   amministrazioni   territoriali.   (Direttiva    n.
295/93/Ris. U.L.).
(GU n.304 del 29-12-1993)

                                   Ai  signori  commissari di Governo
                                  presso le  regioni  e  le  province
                                  autonome
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri:
                                    Segretariato generale
                                    Dipartimento per il coordinamento
                                  delle politiche comunitarie e degli
                                  affari regionali
                                    Ufficio     del     coordinamento
                                  amministrativo
                                    Al   Ministero   dell'interno   -
                                  Direzione                  generale
                                  dell'amministrazione    civile    -
                                  Direzione centrale delle Autonomie
  Con sentenza n. 453 del 15 ottobre 1990 la Corte costituzionale  ha
dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  di  alcune  leggi della
regione  siciliana  "nella  parte  in  cui  non  prevedono   che   la
maggioranza  dei  membri  delle commissioni giudicatrici dei concorsi
pubblici per i comuni e le province debba essere formata  da  esperti
dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste
dal concorso".
  In  tale  occassione  la  Consulta ha posto l'accento sul principio
che, nei pubblici concorsi, e' necessario  mantenere  la  separazione
tra   sfera   politica   e  competenza  di  gestione  amministrativa,
garantendo la caratteristica esclusivamente tecnica delle valutazioni
assegnate alle commissioni giudicatrici, nel  rispetto  dei  precetti
statuiti dall'art. 97 della Costituzione in materia di buon andamento
ed imparzialita' delle pubblica amministrazione.
  Va segnalato come la Corte costituzionale abbia riconosciuto che il
principio  dell'imparzialita'  non solo ha una rilevanza fondamentale
per  l'organizzazione   dei   pubblici   uffici,   ma   si   rifletta
immediatamente  sul sistema del concorso, inteso come mezzo ordinario
per accedere agli impieghi pubblici.
  In  altri  termini,  il  giudice  delle  leggi  ha  precisato  che,
relativamente  all'oggetto  posto  al  suo  esame,  delle commissioni
giudicatrici dei concorsi pubblici non  dovessero  far  parte  membri
prescelti per ragioni di "affinita' politica".
  Il  principio  posto  alla  base  della sentenza n. 453 del 1990 e'
stato poi esplicitamente affermato nell'art. 8, comma 1, lettera  d),
del   decreto   legislativo   3   febbraio   1993,   n.   29  recante
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a  norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
  Tale  norma,  infatti,  collocata nei principi generali, stabilisce
che, per i provvedimenti di selezione per l'accesso e la progressione
del  personale  nei  pubblici  uffici,  va  applicato   il   criterio
fondamentale  secondo  cui  le commissioni giudicatrici devono essere
composte "esclusivamente con esperti di  provata  competenza,  scelti
tra  funzionari  delle  amministrazioni,  docenti  ed  estranei  alle
medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione  politica
dell'amministrazione,  che  non ricoprano cariche politiche e che non
siano  rappresentanti  sindacali  o  designati  dalle  confederazioni
sindacali".
  Successivamente,  con  l'ulteriore  sentenza  n.  333 del 23 luglio
1993,  la  Corte  costituzionale,  nel  dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale  dell'art. 24, quinto comma, della legge della regione
Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1983,  n.  54,  nella  parte  in  cui
prevedeva  che la commissione giudicatrice di alcuni concorsi interni
fosse costituita da  membri  del  consiglio  di  amministrazione  del
personale  della  regione,  ha  riaffermato i principi-base contenuti
nella precedente sentenza n. 453 del 1990.
  Nel  delineato  contesto  deve   assumersi   che   le   commissioni
giudicatrici  dei  concorsi  pubblici  non possono essere composte da
"politici" o rappresentanti sindacali, in quanto tali  categorie  non
posseggono   -   in   via   generale   -   la  competenza  tecnica  e
l'imparzialita' necessarie per effettuare una  valutazione  oggettiva
dei candidati.
   Disposizione  di  analogo  contenuto  e',  altresi', contenuta nel
disegno di legge governativo recante interventi correttivi di finanza
pubblica (A.C. 3339 gia' approvato dal Senato della Repubblica - A.S.
1508).
  Uno studio, curato  dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e
riferito  al  periodo  successivo  alla entrata in vigore del decreto
legislativo n. 29 del 1993, ha, peraltro, posto in luce - in  materia
di  composizione  delle  commissioni di concorso - l'esistenza di una
area di violazione dei principi dianzi ricordati, stimabile in  oltre
il   sessanta   per   cento  delle  commissioni  operanti  presso  le
amministrazioni territoriali.
  Tale situazione, oltre che costituire violazione  delle  richiamate
disposizioni  di  rango  costituzionale, contraddice anche i basilari
principi dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
  Pertanto,  allo  scopo  di  assicurare   che   le   amministrazioni
territoriali  si  adeguino  ai principi indicati, ove non vi avessero
finora provveduto, si invitano le  SS.LL.  ad  adottare,  nel  quadro
della  direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri dell'11
ottobre 1993, ogni iniziativa a che,  nel  rispetto  delle  autonomie
costituzionalmente  garantite,  sia  avviato  un  proficuo rapporto a
livello regionale e subregionale in modo da garantire  la  necessaria
unitarieta'   di   indirizzo,   in   ordine   alla  disciplina  della
composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi.
  Si   raccomanda,   altresi',    un'attenta    vigilanza    perche',
nell'esercizio  delle  funzioni di controllo, sia assicurata, secondo
le  modalita'  consentite  dall'ordinamento,  la  conformita'   della
legislazione   e   dell'attivita'  amministrativa  delle  regioni  ai
richiamati canoni costituzionali.
  Si resta in  attesa  di  conoscere  le  risultanze  dell'intervento
svolto e gli eventuali problemi riscontrati.
                     p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                         Il Ministro per la funzione pubblica
                                        CASSESE