ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470,
   recante:   "Disposizioni  correttive  del  decreto  legislativo  3
   febbraio    1993,     n.     29,     recante     razionalizzazione
   dell'organizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche e revisione
   della  disciplina  in  materia  di  pubblico  impiego".   (Decreto
   legislativo  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  104 alla
   Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 276 del 24 novembre 1993).
(GU n.304 del 29-12-1993)

   Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato  nel  sopra
indicato   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta  Ufficiale,  sono
apportate le seguenti correzioni alle sotto elencate pagine:
    la data del decreto legislativo indicata nel titolo riportato sia
nel frontespizio che nel sommario, alla  pag.  3,  nonche'  in  testa
all'atto,  alla pag. 5, invece di: " 10 novembre 1993" deve leggersi:
" 18 novembre 1993"; la stessa correzione  della  data  e'  apportata
anche  nel  sommario,  alla  pag. 2, della Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 276  del  24  novembre  1993,  dove  e'  annunciato  il
predetto supplemento ordinario;
    alla  pag.  8, nel nuovo testo dell'art. 29, comma 5, lettera a),
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto  dall'art.
9, comma 1, del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, dove e'
scritto:  "  a  )  agli  organi della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, ..", si  legga:  "  a  )  gli  organi  della  Scuola
superiore della pubblica amministrazione, ..";
    alla  pag.  9, l'art. 10 e' rettificato nel senso che il medesimo
articolo deve intendersi composto di  due  commi,  il  comma  1,  che
sostituisce l'art. 30 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.  29 (composto a sua volta di due soli commi, il comma 1 e il comma
2 in carattere corsivo), e il comma  2  (erroneamente  indicato  come
comma  3  dell'art. 30 dianzi citato); pertanto dove e' scritto: " 3.
Le  disposizioni  di  cui  all'art.  57  del  ..",  leggasi:  "2.  Le
disposizioni di cui all'art. 57 del ..".