MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 dicembre 1993 

  Determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione
da dedursi dai premi incassati  nell'esercizio  1994  ai  fini  della
determinazione dei contributi che gravano sui premi stessi.
(GU n.305 del 30-12-1993)

                        Il DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1959, n. 449, ed in particolare l'art. 123, in base al quale
i contributi e gli oneri di qualsiasi natura e specie, a carico degli
enti  e  delle  imprese soggetti alle disposizioni del medesimo testo
unico, che sono commisurati ai premi, escluse le tasse e le  imposte,
debbono  essere applicati sui premi incassati depurati di un'aliquota
per gli oneri di gestione determinata con apposito decreto;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza  sulle  assicurazioni  e  le  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la revisione della disciplina in materia  di  pubblico  impiego,  a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Vista  la  lettera  n. 320293 in data 7 dicembre 1993 dell'Istituto
per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di   interesse
collettivo  -  ISVAP, relativa alla determinazione della misura degli
oneri di gestione per l'anno 1994;
  Visto il decreto ministeriale in data  31  dicembre  1992,  con  il
quale  e'  stata  determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da
dedursi  dai   premi   incassati   e   dai   conferimenti   acquisiti
nell'esercizio  1993  ai fini della determinazione dei contributi che
gravano sui premi stessi;
  Rilevato che dalle elaborazioni meccanografiche relative ai bilanci
dell'esercizio 1992 delle imprese di assicurazione si  evidenzia  che
per  i  rami danni l'incidenza delle spese generali sui premi diretti
e' stata pari all'8,9 per cento;
  Ritenuta l'opportunita' di fissare, per  l'anno  1994,  un'aliquota
piu'  contenuta  rispetto a quella prevista nei precedenti anni, pari
al nove per cento;
                              Decreta:
  I contributi e gli oneri di qualsiasi  natura  e  specie,  posti  a
carico  degli  enti  e  delle  imprese soggetti alle disposizioni del
testo unico delle leggi sull'esercizio delle  assicurazioni  private,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449, che sono commisurati ai premi, escluse le  tasse  e  le
imposte,  debbono  essere applicati, per l'esercizio 1994, su tutti i
premi incassati dalle  imprese  di  assicurazione  e  riassicurazione
depurati  dell'aliquota  per  gli  oneri di gestione pari al nove per
cento dei predetti premi.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                         Il direttore generale: CINTI