N. 2 SENTENZA 18 dicembre 1992- 5 gennaio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Trasporto - Regione Liguria - Autocarri - Utilizzo in via eccezionale
 e temporanea per il trasporto di persone - Autorizzazione - Autorita'
 competente  -  Ufficio  della  M.C.T.C.  -  Invasione  di  competenze
 regionali - Valutazioni di ordine tecnico  riguardanti  la  sicurezza
 dei  trasporti  -  Competenza  di  un organo dello Stato giustificata
 dall'interesse generale dei cittadini - Non fondatezza.
 
 (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 82, sesto comma).
 
 (Cost., artt. 3, 117, 118 e 119).
 
(GU n.2 del 13-1-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  82, sesto
 comma, del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:
 "Nuovo  codice  della  strada",  promosso  con  ricorso della Regione
 Liguria notificato il 17 giugno 1992, depositato in cancelleria il 26
 successivo ed iscritto al n. 55 del registro ricorsi 1992;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  18  novembre  1992  il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Uditi l'avv. Gian Paolo Zanchini per la Regione Liguria  e  l'avv.
 dello  Stato  Carlo  Bafile  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
 ministri  in  data  17 giugno 1992 la Regione Liguria ha impugnato in
 via principale l'art. 82, sesto comma,  del  decreto  legislativo  30
 aprile  1992  n.  285,  contenente  le  norme  del nuovo codice della
 strada, per contrasto con gli artt. 117 e 118  della  Costituzione  -
 come  attuati  dagli artt. 1 e 3 del d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 5 e 84
 del d.P.R. 24 luglio 1977 n.  616  -  nonche'  con  il  principio  di
 ragionevolezza e con l'art. 119 della Costituzione.
    La  ricorrente  ha rilevato che secondo la disposizione impugnata,
 previa autorizzazione della Direzione generale  della  motorizzazione
 civile  e  dei trasporti in concessione, gli autocarri possono essere
 utilizzati, in via eccezionale e  temporanea,  per  il  trasporto  di
 persone  (l'autorizzazione  deve  essere preceduta dal nulla osta del
 prefetto), e che analoga autorizzazione deve essere rilasciata  dallo
 stesso  ufficio  per gli autobus destinati a servizio di noleggio con
 conducente, i quali possono essere  impiegati,  in  via  eccezionale,
 secondo  direttive  emanate  dal  Ministero dei trasporti con decreti
 ministeriali, in servizio di linea e viceversa.
    Premette la ricorrente  che:  a)  la  materia  regolata  da  detta
 disposizione  attiene  alle  "tramvie  e  linee  automobilistiche  di
 interesse regionale", di cui all'art. 117 della Costituzione, e  che,
 a  norma  del  citato d.P.R. n. 5 del 1972, le relative funzioni gia'
 attribuite agli organi statali  (in  particolare,  dall'art.  57  del
 vecchio  codice  della strada, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n.
 393,  per  quanto  attiene  alla  destinazione   ed   all'uso   degli
 autoveicoli)  sono trasferite alle regioni a statuto ordinario; b) la
 ricorrente stessa ha esercitato direttamente le dette funzioni,  fino
 a  quando, con legge regionale 30 agosto 1974 n. 28, ha delegato alle
 province quelle in materia  di  autoservizi  pubblici  di  linea;  c)
 l'art.  84 del d.P.R. n. 616 del 1977, poi, ha definito la materia in
 discorso.
    Tutto  cio'  considerato,  la  Regione  ritiene  di  essere  stata
 spogliata, a favore dello Stato attraverso la norma impugnata, di una
 propria   potesta',  in  violazione  degli  artt.  117  e  118  della
 Costituzione.
    Inoltre mentre l'impugnato art. 82, sesto comma, cit.  attribuisce
 ad  organi statali le competenze di cui sopra, per il successivo art.
 87, quarto comma, il concedente di linea (ossia  la  regione  per  le
 linee di interesse sovracomunale, e il comune per quelle di interesse
 comunale)  puo'  autorizzare  l'utilizzazione di veicoli destinati al
 servizio di linea per quello di noleggio da rimessa. Il che contrasta
 col principio di ragionevolezza.
    La    ricorrente   ha   notato,   infine,   che   l'autorizzazione
 all'effettuazione di servizi fuori linea comporta  una  tassa  a  suo
 favore,  nella  misura  stabilita  dal  decreto legislativo 22 giugno
 1991, n. 230, tariffa 45:  (recte  46),  mentre  la  norma  impugnata
 determina  una  incertezza  circa  la  spettanza,  allo  Stato o alla
 regione, del  gettito  di  questa  tassa,  cosi'  da  determinare  la
 violazione anche dell'art. 119 della Costituzione.
    2.  - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, osservando che l'art. 82 del decreto legislativo n. 285 del
 1992 - il cui sesto comma deve  ritenersi  sostanzialmente  impugnato
 solo  nella  parte concernente gli autobus - concerne i controlli sui
 dispositivi di equipaggiamento e le  caratteristiche  costruttive  di
 questo  tipo  di  veicoli,  in  relazione  alla  loro destinazione, a
 servizio di linea oppure a servizio di  noleggio.  La  norma  attiene
 dunque  alla  sicurezza  stradale, affidata a criteri necessariamente
 uniformi su  tutto  il  territorio  nazionale  e  percio'  certamente
 riservata  allo Stato, mentre risulta estranea all'organizzazione dei
 servizi di linea, affidata alle regioni.
    Ne' con la predetta norma contrasta il successivo art. 87,  quarto
 comma,  che,  attribuendo  alla  regione  il  potere  di  autorizzare
 l'utilizzo degli autobus di linea per noleggio (ma non  viceversa)  e
 sempre  fatta  salva  la  regolarita'  del servizio, attiene non alla
 sicurezza dei viaggi, bensi' alla disciplina  delle  autolinee,  onde
 viene meno il presupposto di tutte le censure della ricorrente.
    3.  -  E'  intervenuta  anche  la  Federazione nazionale trasporti
 pubblici locali (Federtrasporti),  per  sostenere,  in  primo  luogo,
 l'ammissibilita'  del proprio intervento per effetto del richiamo che
 le disposizioni regolatrici del giudizio di costituzionalita' operano
 nei riguardi delle "norme del regolamento per la procedura innanzi al
 Consiglio di Stato" (art. 22 della legge 11  marzo  1953,  n.  87  e,
 quindi, art. 37 del regolamento n. 642 del 1907).
    Nel  merito,  dubita  che  la  norma impugnata abbia introdotto un
 controllo statale, che si aggiunga a quello regionale o locale  (art.
 87  successivo),  e  sostiene  invece  che  essa  abbia  disciplinato
 l'ipotesi dello  svincolo  definitivo  del  mezzo  dalla  "linea"  al
 "noleggio"  e viceversa. Se pero' dovesse prevalere l'interpretazione
 a sostegno della introduzione di un doppio controllo, andrebbe allora
 accolto il ricorso della regione,  cui  la  Federazione  predetta  si
 associa.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Con  ricorso  della  regione Liguria e' stata sollevata, in
 riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, al principio  di
 ragionevolezza  (art.  3  Cost.)  ed all'art. 119 della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 82,  sesto  comma,
 del  decreto  legislativo  30  aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della
 strada),  il  quale   prevede   nella   prima   parte   che,   previa
 autorizzazione  dell'ufficio  della Direzione generale della M.C.T.C.
 (motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), rilasciata  a
 seguito  di  nulla  osta  del  Prefetto, gli autocarri possono essere
 utilizzati, in via eccezionale e  temporanea,  per  il  trasporto  di
 persone e, nella seconda parte, che analoga autorizzazione, in base a
 direttive   emanate   dal  Ministero  dei  trasporti,  e'  rilasciata
 dall'ufficio  della  Direzione  generale  della M.C.T.C. agli autobus
 destinati a servizio di noleggio con conducente,  ai  fini  del  loro
 impiego in servizio di linea e viceversa.
    Ad   avviso   della   regione   ricorrente  la  norma  denunciata,
 concernendo  la  materia  delle  autolinee:  a)  e'  invasiva   delle
 competenze   attribuite   alle   regioni   in   materia   di   "linee
 automobilistiche di interesse regionale" dagli artt. 117 e 118  della
 Costituzione,  e  87 del d.P.R. n. 616 del 1977; b) e' irragionevole,
 perche' contraddittoria rispetto all'art.  87,  quarto  comma,  della
 stessa  legge,  il  quale  prevede  che  il  concedente di linea puo'
 autorizzare l'utilizzazione dei  veicoli  destinati  al  servizio  di
 linea  per  quello di noleggio da rimessa; c) priva la regione stessa
 del gettito della tassa  dovuta  dal  concessionario  autorizzato  ad
 effettuare  servizi  "fuori  linea"  (d.P.R.  22  giugno  1991 n. 230
 tariffa 45 - recte 46).
    2.   -   Va    preliminarmente    dichiarata    l'inammissibilita'
 dell'intervento   della   Federazione  nazionale  trasporti  pubblici
 locali, in base alla giurisprudenza di questa Corte che ha escluso la
 legittimazione, nei giudizi di legittimita'  costituzionale  promossi
 in  via principale, di soggetti non titolari di potesta' legislativa,
 ancorche' sotto la forma dell'intervento volontario (V., ex plurimis,
 sentenze n. 517 e n. 293 del 1987).
    3. - Il ricorso della regione Liguria e' infondato.
    Come si evince  da  quanto  precede,  la  disposizione  denunciata
 prevede due tipi di autorizzazione, da rilasciarsi in via eccezionale
 e  temporanea  da  parte  di  un  organo  dello  Stato,  la prima per
 consentire l'uso degli autocarri al trasporto di persone e la seconda
 per la destinazione degli autobus, adibiti al  servizio  di  noleggio
 con conducente, al servizio di linea e viceversa.
    Dal  tenore della disposizione non risulta dunque, per nessuno dei
 due  tipi  di  autorizzazione,  alcuna  interferenza  con  i   poteri
 spettanti  alla  regione  in  virtu'  degli  artt.  117  e  118 della
 Costituzione e specificatamente definiti dagli artt. 1 e 3 del d.P.R.
 n. 5 del 1972 e dall'art. 84  del  d.P.R.  24  luglio  1977  n.  616.
 Difatti,  mentre  queste  ultime  disposizioni  si  riferiscono  alle
 modalita' di svolgimento dell'esercizio delle tranvie e  delle  linee
 automobilistiche,   cioe'   alla  loro  gestione,  quella  denunciata
 concerne,  per  entrambe  le   autorizzazioni   da   essa   previste,
 l'idoneita'  degli  autoveicoli  ad  essere ammessi alla circolazione
 mutando temporaneamente ed  in  via  eccezionale  la  loro  ordinaria
 destinazione. La relativa valutazione non ha percio' riferimento alle
 modalita'  di svolgimento del servizio di linea e tantomeno ai poteri
 propri del "concedente la  linea",  ma  si  fonda  esclusivamente  su
 criteri d'ordine tecnico riguardanti la sicurezza dei trasporti.
    La  natura  delle  autorizzazioni  e  lo  scopo  per  cui la norma
 impugnata le prevede, giustificano percio' la competenza di un organo
 dello Stato, alla stregua della giurisprudenza della Corte (sent.  n.
 58  del  1976) secondo cui la sicurezza degli impianti, dei veicoli e
 dei natanti, essendo connessa alla protezione dell'interesse generale
 dell'incolumita' dei cittadini, esige  uniformita'  di  parametri  di
 valutazione per tutto il territorio nazionale.
    4.  -  La  disposizione  denunciata  neppure  puo',  relativamente
 all'autorizzazione  prevista  nella  sua  seconda  parte,   ritenersi
 irragionevole  per  contraddizione  con  la  previsione dell'art. 87,
 comma 4, dello stesso d.P.R. n. 285 del 1992, come si sostiene  dalla
 regione ricorrente.
    Difatti,  mentre  l'autorizzazione  richiesta  dalla seconda parte
 dell'impugnato art. 82, comma 6, da  rilasciarsi  dall'ufficio  della
 Direzione   generale   della   M.C.T.C.,   riguarda  la  destinazione
 eccezionale e temporanea a servizio di linea degli automezzi  adibiti
 a  servizio  di  noleggio  con conducente, e viceversa, quella invece
 contemplata dall'art. 87,  comma  4,  da  rilasciarsi  da  parte  del
 "concedente",  e'  prevista solo per "l'utilizzo di veicoli destinati
 al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa" ( e non anche
 - come e'  per  l'autorizzazione  di  cui  all'art.  82,  comma  6  -
 viceversa),  dovendosi soltanto valutare che non sia "pregiudicata la
 regolarita' del servizio" di linea.
    La differenza e, quindi, la  non  contraddittorieta'  fra  le  due
 disposizioni   e'   dunque   evidente,  poiche'  l'autorizzazione  al
 mutamento eccezionale  e  temporaneo  dell'uso,  da  rilasciarsi  dal
 "concedente  la  linea"  ai  sensi dell'art. 87, comma 4, e' prevista
 quando si intenda distogliere dal servizio un  autoveicolo  destinato
 ad  una determinata linea (e non viceversa), perche' solo in tal caso
 potrebbe essere "pregiudicata la  regolarita'  del  servizio".  Dalla
 finalita'  della  valutazione  da compiersi per il rilascio di questa
 autorizzazione si desume percio' che essa riguarda  le  modalita'  di
 svolgimento  dell'esercizio  della  linea  di trasporto, ossia la sua
 gestione: nelle ipotesi di autoveicoli adibiti al servizio  su  linee
 di interesse regionale, essa non puo' essere rilasciata dallo Stato.
    L'autorizzazione  prevista  dall'art.  82, comma 6, seconda parte,
 per il mutamento di destinazione da servizio di noleggio in  servizio
 di  linea  e  viceversa,  proprio  perche' riguarda le due reciproche
 ipotesi, mostra di perseguire una finalita' diversa da quella propria
 dell'autorizzazione  da  rilasciarsi  dal  "concedente",  ossia   non
 attiene alla gestione del servizio, il che giustifica che, per il suo
 rilascio,  sia  competente  un  organo  dello Stato, stante la detta,
 preminente esigenza di  uniformita'  dei  criteri  di  sicurezza  dei
 veicoli.
    Che  il  legislatore  fosse  consapevole  della  duplicita'  delle
 autorizzazioni,   quella   statale   (prevista   dalla   disposizione
 denunciata)   e   quella  da  rilasciarsi  dal  concedente  (prevista
 dall'art. 87 cit.) e' dimostrato altresi'  dalla  previsione  di  due
 distinte  sanzioni  per  chi  non  si  munisca  di  ciascuna di dette
 autorizzazioni, e cio' conferma  nella  esclusione  della  denunciata
 contraddittorieta'.
    6.  -  Una  volta chiarito che entrambe le autorizzazioni previste
 nella prima e nella seconda parte dell'art. 82, comma  6,  del  nuovo
 codice  della  strada,  riguardano l'abilitazione dell'autoveicolo ad
 essere utilizzato per un certo "tipo"  di  trasporto,  mentre  quella
 prevista  dall'art.  87,  comma  4,  di  competenza del concedente (e
 quindi non dello Stato per le linee di interesse regionale),  attiene
 alla gestione del servizio - avendo specifico riguardo alla linea cui
 l'autoveicolo   e'   concretamente   destinato  -  viene  meno  anche
 l'asserita incertezza circa la spettanza  della  tassa  prevista  dal
 d.P.R.  22  giugno  1991,  n.  230,  tariffa  n.  46.  Questa tariffa
 determina l'importo della  tassa  da  pagarsi  per  il  rilascio  del
 permesso  "per effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea
 con autobus adibiti ai  servizi  pubblici,  regolamente  concessi  od
 autorizzati,  aventi  interesse regionale". Orbene, a parte che detto
 d.P.R.  riguarda  esclusivamente  la  tariffa   delle   tasse   sulle
 concessioni,  autorizzazioni,  permessi  e  simili, facenti capo alle
 regioni, va rilevato  che,  in  particolare,  la  tariffa  n.  46  si
 riferisce espressamente ai permessi per l'utilizzazione "fuori linea"
 degli  autobus  adibiti ai servizi pubblici, "regolarmente concessi o
 autorizzati, aventi interesse regionale", per cui  e'  inimmaginabile
 che  un  provento  che  riguarda  la  gestione di linee "di interesse
 regionale" possa essere devoluto, per effetto della norma denunciata,
 allo Stato. Appare invece evidente che la tassa in parola riguarda il
 rilascio dell'autorizzazione da parte  del  concedente  che,  per  le
 linee  di  interesse regionale, non puo' certo essere lo Stato, donde
 l'infondatezza anche della censura formulata in riferimento  all'art.
 119 della Costituzione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.  285
 (Nuovo  codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Liguria col  ricorso
 indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1992.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 5 gennaio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0003