N. 799 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 ottobre 1992

                                N. 799
 Ordinanza emessa il 16 ottobre 1992 dalla corte d'appello di Bologna
 nel procedimento civile vertente tra Uguccioni Igino ed il comune di
 Montegridolfo
 Espropriazione per pubblico interesse - Espropriazioni per la
    realizzazione di opere da parte o per conto dello Stato o di altri
    enti pubblici - Determinazione dell'indennita' di esproprio per le
    aree edificabili in base alla media tra il valore dei  terreni  ed
    il  reddito  dominicale  rivalutato, con la riduzione dell'importo
    cosi'  determinato   del   quaranta   per   cento   -   Esclusione
    dell'applicazione  di detta disciplina ai procedimenti per i quali
    l'indennita' predetta  sia  stata  accettata  dalle  parti  o  sia
    divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata
    in  giudicato alla data di entrata in vigore della norma impugnata
    - Ingiustificato deteriore trattamento dell'espropriato che agisce
    giudizialmente  rispetto  a  quello  che  ricorre  alla   cessione
    volontaria  del  bene  espropriato,  con conseguente incidenza sul
    diritto  di  difesa  in  giudizio  -  Violazione  del   principio,
    affermatosi  nella  giurisprudenza  della  Corte, che l'indennizzo
    debba costituire un serio ristoro dell'espropriazione - Violazione
    della  riserva  di  legge  in  materia   di   espropriazione   per
    l'affidamento  ad  un regolamento ministeriale dell'individuazione
    dell'edificabilita' di fatto delle aree espropriate  -  Violazione
    del diritto di difesa in giudizio per la mancata indicazione di un
    termine  in  cui il regolamento ministeriale deve essere emanato -
    Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 231/1984,
    530/1988 e 216/1990.
 (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 5-bis, primo, secondo e quinto
    comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 42).
(GU n.2 del 13-1-1993 )
                          LA CORTE D'APPELLO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile  in  primo
 grado iscritta al n. 1201 del ruolo generale dell'anno 1989, posta in
 decisione  all'udienza  collegiale  del  9  ottobre 1992, promossa da
 Uguccioni  Igino,  elettivamente  domiciliato  in   Bologna,   strada
 Maggiore  n.  23  presso  lo  studio  dell'avv. Gianni Zanetti che lo
 rappresenta e difende unitamente all'avv. Alessandro Mantero del foro
 di Rimini per delega a margine dell'atto di citazione, attore, contro
 il comune di  Montegridolfo,  in  persona  del  sindaco  pro-tempore,
 elettivamente  domiciliato  in  Bologna, via S. Vitale n. 4 presso lo
 studio dell'avv. Carla Rossi che lo rappresenta e difende  unitamente
 all'avv.  Vittorino  Cagnoni  di  Rimini  per  delega a margine della
 comparsa di risposta, convenuto.
    Oggetto: opposizione indennita' esproprio.
    Sentita  la relazione della causa fatta dal consigliere istruttore
 dott. Antonino Cricchio.
                             O S S E R V A
    Con atto di citazione notificato in data 4 agosto  1989  Uguccioni
 Igino,  convenendo  in  giudizio  innanzi a questa corte d'appello il
 comune di Montegridolfo, ha proposto, ai  sensi  dell'art.  19  della
 legge 22 ottobre 1971, n. 865, opposizione alla stima dell'indennita'
 definitiva  di espropriazione effettuata dalla competente commissione
 provinciale di Forli' nella somma di L. 30.074.000 in relazione ad un
 appezzamento di terreno di mq 13.670  espropriato  con  delibera  del
 consiglio  comunale  del  30  settembre 1981 per la realizzazione del
 P.E.E.P.
    La consulenza tecnica d'ufficio ha acclarato che in forza del  pi-
 ano  di  fabbricazione approvato il 28 febbraio 1974 il detto terreno
 era ricompreso in parte nella zona residenziale di espansione  C.2  e
 in  parte  in  "zone  attrezzate  a parco pubblico ed attrezzature di
 interesse comune", e che il piano regolatore  generale  adottato  nel
 1980 lo ha destinato interamente all'edilizia economica e popolare.
    Attraverso   la   disposta  consulenza  tecnica  d'ufficio  si  e'
 ricercato "il giusto prezzo  che  l'immobile  avrebbe  avuto  in  una
 libera   contrattazione   di  compravendita",  criterio  indennitario
 dettato in via generale dall'art. 39 della legge 25 giugno  1865,  n.
 2359   e   che   aveva  ripreso  vigore,  per  le  aree  a  vocazione
 edificatoria, per effetto della sua naturale riespansione su di  esso
 operata   dai  criteri  derogatori  fissati  dalle  norme  dichiarate
 incostituzionali con le sentenze nn. 5/1980 (artt. 16 della legge  n.
 865/1971  e  14  della legge n.  10/1977) e 223/1983 (artt. 1, primo,
 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2 e 3 della legge n. 385/1980,
 nonche' gli articoli unici  delle  leggi  nn.  535/1981,  481/1982  e
 943/1982) della Corte costituzionale.
    Senonche' dopo la rimessione della causa al collegio e' entrata in
 vigore  la  legge  8  agosto  1992, n. 359, la quale, all'art. 5-bis,
 primo  comma,  dispone  che  fino  all'emanazione  di  una   organica
 disciplina per tutte le espropriazioni preordinate alla realizzazione
 di  opere  o  interventi  da  parte  e  per  conto dello Stato, delle
 regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici o  di
 diritto pubblico, anche non territoriali, o comunque preordinate alla
 realizzazione  di opere o interventi dichiarati di pubblica utilita',
 l'indennita' di espropriazione per le aree edificabili e' determinata
 a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15  gennaio  1885,  n.
 2892,  sostituendo  in  ogni  caso  ai  fitti  coacervati dell'ultimo
 decennio il reddito dominicale rivalutato di  cui  agli  artt.  24  e
 seguenti  del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e che l'importo cosi' determinato va
 ridotto del quaranta per cento.
    Ai sensi del  settimo  comma  del  citato  art.  5-bis,  il  nuovo
 criterio  estimativo  e'  applicabile  ai procedimenti di opposizione
 alla stima in corso.
    Nella comparsa conclusionale il comune di Montegridolfo ha in  via
 preliminare     riproposto     l'eccezione     di    inammissibilita'
 dell'opposizione  siccome  proposta  avverso  una  stima  soggetta  a
 conguaglio  ai sensi della legge n. 385/1980 (eccezione destituita di
 fondamento perche' oblitera la  declaratoria  di  incostituzionalita'
 della  legge  n.  385/1980 contenuta nella sentenza n. 223/1983 della
 Corte costituzionale), mentre nel merito  ha  chiesto  che  la  causa
 venga  rimessa  in istruttoria per la quantificazione dell'indennita'
 definitiva di espropriazione in base al nuovo criterio legale.
    Nella  memoria  di  replica  l'espropriato  Uguccioni   Igino   ha
 sollevato   questioni   di   legittimita'  costituzionale  di  alcune
 disposizioni contenute nell'art. 5-  bis  della  legge  n.  359/1992,
 questioni rilevanti ai fini della decisione della causa.
    L'attore  prospetta  innanzitutto  l'incostituzionalita' del primo
 comma dell'art. 5- bis nella parte in cui riduce  del  40  per  cento
 l'importo   ottenuto   mediando   il   valore   venale  dell'immobile
 espropriato col reddito dominicale rivalutato.
    Sostiene che tale decurtazione renderebbe  incongrua  l'indennita'
 di  espropriazione  e,  quindi,  contrasterebbe  con l'art. 42, terzo
 comma, della Costituzione.
    La questione non e' manifestamente infondata.
   La Corte costituzionale ha costantemente affermato  che  l'art.  42
 terzo  comma,  della  Costituzione  non garantisce all'espropriato il
 diritto ad un'indennita' esattamente commisurata al valore di mercato
 del bene ablato; la necessaria coordinazione del diritto del  privato
 col  pubblico  interesse  comporta  che  l'indennizzo  dovuto a norma
 dell'art. 42  della  Costituzione  non  deve  realizzare  l'integrale
 ristoro  del  sacrificio  subito  per  effetto dell'espropriazione ma
 un'adeguata  riparazione.  Ne  consegue  che  il   legislatore   puo'
 legittimamente   contemperare  il  criterio  del  valore  venale  con
 meccanismi  conformativi  dell'indennizzo  ad  un  diverso   criterio
 purche'  l'ammontare cosi' determinato non scenda sotto il livello di
 congruita' (ex plurimis: sentenze nn. 231/1984, 530/1988 e 216/1990).
    Orbene  se  la  media  tra  valore  venale  e  reddito  dominicale
 rivalutato  da'  un importo equo ed adeguato perche' corrispondente a
 circa il 53% del valore di mercato del bene,  la  riduzione  di  tale
 importo nella misura del quaranta per cento fa indubbiamente scendere
 l'indennita'  di espropriazione al di sotto del livello di congruita'
 commisurandola ad appena il 31,8% circa del valore di mercato.
    Deduce poi l'Uguccioni che il comma secondo dell'art. 5-  bis  (il
 quale  stabilisce  che in ogni fase del procedimento espropriativo il
 soggetto espropriato puo' convenire la cessione volontaria del bene e
 in tal caso non si applica la riduzione del 40 per cento  di  cui  al
 primo comma) violerebbe il principio di eguaglianza di cui all'art. 3
 della Costituzione e confliggerebbe con l'art. 24, primo comma, della
 Costituzione disincentivando la tutela giurisdizionale.
    Anche  tale  questione  di legittimita' costituzionale non appare,
 nei due profili nei quali si articola, manifestamente infondata.
    La disposizione normativa in esame infatti attua una irragionevole
 disparita' di trattamento tra chi al momento  della  sua  entrata  in
 vigore  ha  gia'  subito  l'esproprio  e  non  puo' piu' convenire la
 cessione volontaria del bene e chi invece non e' ancora  colpito  dal
 provvedimento   ablativo   e  puo'  addivenire  alla  detta  cessione
 volontaria  senza  subire  la  riduzione  del  quaranta   per   cento
 dell'importo   determinato  mediando  tra  valore  venale  e  reddito
 dominicale rivalutato.
    Essa   inoltre    condiziona    pesantemente    la    proposizione
 dell'opposizione  alla  stima dell'indennita' definitiva di esproprio
 prevista dall'art. 19 della  legge  n.  865/1971  perche'  induce  ad
 accettare l'indennita' determinata in sede amministrativa anche se il
 valore  venale  posto  a  base  del  calcolo  e'  inferiore  a quello
 effettivo, invero l'eventuale  recupero  di  valore  derivante  dalla
 determinazione  giudiziale  sarebbe  in  tutto  o  in  notevole parte
 vanificato dall'applicazione della riduzione del quaranta per cento.
    Dubita infine l'attore  della  legittimita'  costituzionale  della
 norma  contenuta  nel quinto comma dell'art. 5- bis che demanda ad un
 regolamento, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici
 ai sensi dell'art.  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  la
 definizione   dei   criteri  e  dei  requisiti  per  l'individuazione
 dell'edificabilita' di fatto di  cui  al  terzo  comma  dello  stesso
 articolo 5-bis.
    A  suo  dire tale disposto normativo contrasterebbe con la riserva
 di legge prevista dall'art. 42,  secondo  comma,  della  Costituzione
 perche'  affida  ad  un  regolamento  ministeriale  la determinazione
 dell'edificabilita' delle aree e, quindi, dell'assetto del diritto di
 proprieta'.
    Inoltre la mancata previsione di un  termine  entro  il  quale  il
 detto  regolamento  deve essere emanato da un lato differirebbe senza
 limite  di  tempo  il  soddisfacimento  del  diritto  all'indennizzo,
 dall'altro  precluderebbe  una  sollecita  definizione dei giudizi di
 opposizione alla stima attualmente pendenti; da  cio'  la  violazione
 degli artt. 42 e 97 della Costituzione.
    Anche tali sospetti di incostituzionalita' non sono manifestamente
 infondati.
    La riserva di legge contenuta nel secondo comma dell'art. 42 della
 Costituzione  e'  indubbiamente di carattere relativo. L'art. 7 della
 legge 17 agosto 1942, n. 1150 (e successive  modificazioni)  -  norma
 che  ha  superato  il  vaglio  di  costituzionalita' - attribuisce ai
 comuni  il  potere  di  zonizzazione   (e   quello   correlativo   di
 determinazione della tipologia edilizia in ciascuna zona) e il potere
 di imposizione di vincoli espropriativi.
    Gli  strumenti  urbanistici  comunali  non  sono che provvedimenti
 amministrativi di carattere normativo.
    Se e' vero che la riserva relativa di legge comporta che la  legge
 "deve  pur  sempre  intervenire  previamente,  ma  puo'  limitarsi  a
 delineare gli aspetti fondamentali della disciplina, permettendo  che
 i  regolamenti  o altre fonti senza forza di legge la completino e la
 articolino compiutamente", e' altrettanto vero  che  il  legislatore,
 nell'autorizzare    l'esercizio    della    potesta'    regolamentare
 ministeriale, non puo' esimersi dal fissare i  criteri  direttivi  ai
 quali  il  potere  esecutivo  deve uniformarsi, specie nel caso, come
 quello in esame, in cui si affida al Ministro dei lavori pubblici  il
 compito   di   definire  criteri  e  requisiti  per  l'individuazione
 dell'edificabilita' di  fatto  delle  aree  espropriate  e  cioe'  di
 stabilire  una  classificazione  delle  aree  che  incide  in maniera
 penetrante sul diritto di proprieta'  tanto  da  rendere  applicabili
 criteri estimativi diversissimi tra loro.
    In   sostanza   il  legislatore  non  puo'  lasciare  all'assoluta
 discrezionalita' del potere esecutivo una classificazione delle  aree
 costituenti  il  presupposto  dell'applicazione di criteri estimativi
 che possono essere fissati unicamente dalla  legge.  Ne  consegue  il
 prospettato   contrasto   con   l'art.   42,   secondo  comma,  della
 Costituzione.
    Profili  di  incostituzionalita' del quinto comma dell'art. 5- bis
 della legge n. 359/1992 possono peraltro ravvisarsi - con riferimento
 ai parametri di cui all'art. 42,  terzo  comma,  all'art.  24,  primo
 comma,  della  Costituzione - nella mancata indicazione di un termine
 in cui il regolamento ministeriale deve essere emanato.
    L'assenza di un tale termine si riflette infatti negativamente sia
 sul  diritto  dell'espropriato  alla  corresponsione  dell'indennizzo
 entro  tempi ragionevoli, sia sulla sollecita definizione dei giudizi
 di opposizione alla stima, non essendo il nuovo  criterio  estimativo
 applicabile prima dell'amanazione del detto regolamento.
                               P. Q. M.
    Dichiara   la   non  manifesta  infondatezza  delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis, primo comma, della legge
 8 agosto 1992, n. 359, in riferimento all'art. 42, terzo comma, della
 Costituzione;  dell'art.  5-bis,  secondo  comma,  della   legge   n.
 359/1992,  in  riferimento  agli  artt.  3,  primo comma, e 24, primo
 comma, della Costituzione; dell'art. 5-bis, quinto comma, della legge
 n. 359/1992, in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo  comma,  e
 24, primo comma, della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Bologna, addi' 16 ottobre 1992
                        Il presidente: INSOLERA

 93C0007