N. 805 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno - 29 dicembre 1992

                                N. 805
       Ordinanza emessa il 18 giugno 1992 (pervenuta alla Corte
  costituzionale il 29 dicembre 1992) dal tribunale di Lamezia Terme
   nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Aloe Salvatore
 Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Pensioni I.N.P.S. -
    Integrazione  al minimo - Perdita dal 1½ ottobre 1983, del diritto
    all'integrazione al minimo per una  delle  pensioni  nel  caso  di
    cumulo   di   due  pensioni  entrambe  integrate  al  minimo  (con
    conseguente riduzione di tale pensione)  -  Affermata  sussistenza
    (secondo   la  giurisprudenza  della  Cassazione  e  con  sentenza
    interpretativa di rigetto della Corte costituzionale) del  diritto
    alla c.d. cristallizzazione del trattamento non piu' integrabile -
    Esclusione    di    tale   diritto   con   successiva   norma   di
    intrerpretazione autentica - Irragionevolezza  con  incidenza  sul
    diritto all'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita.
 (D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, convertito
    in  legge  11 novembre 1983, n. 638; d.l. 20 maggio 1992, n. 293,
    art. 4, primo comma).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.3 del 20-1-1993 )
                             IL TRIBUNALE
    Nella  controversia  previdenziale  fra l'Istituto nazionale della
 previdenza sociale, appellante avverso la  sentenza  del  pretore  di
 Lamezia  Terme  in  data 19 giugno 1991, e il sig. Aloe Salvatore, ha
 pronunciato e pubblicato all'udienza del 18 giugno 1992  la  seguente
 ordinanza.
                           RILEVATO IN FATTO
      che  l'Aloe, titolare di pensione diretta a carico dell'I.N.P.S.
 e di pensione di reversibilita' a carico dello stesso  Istituto,  con
 decorrenza  dal  1½  agosto  1983,  ha avuto corrisposta tale seconda
 pensione a calcolo, anziche'  mediante  integrazione  al  trattamento
 minimo, per il periodo successivo al 30 settembre 1983;
      che  l'assicurato,  dopo  avere  esperito inutilmente i mezzi di
 impugnazione in sede amministrativa, proponeva domanda al pretore  di
 Lamezia  Terme con ricorso depositato il 21 gennaio 1991 per ottenere
 la condanna dell'I.N.P.S. al ripristino del trattamento vigente al 30
 settembre 1983 ai sensi dell'art. 6 della legge 11 novembre 1983,  n.
 638,  e  alla  corresponsione  dei relativi ratei, con rivalutazione,
 interessi legali e spese di procedimento;
      che il pretore accoglieva la domanda con sentenza del 19  giugno
 1991;
      che   avverso   tale  decisione  proponeva  appello  l'I.N.P.S.,
 deducendo, fra l'altro, che il primo giudice aveva male  interpretato
 il  citato  art.  6  della  legge  n.  638/1983  riconoscendo la c.d.
 cristallizzazione alla pensione concorrente, nel mentre essa era  "da
 riferire  ai  soli casi di cessazione dal diritto all'integrazione al
 minimo per superamento dei limiti di  reddito  e  non  poteva  quindi
 estendersi ai casi di cessazione conseguenti al principio di unicita'
 dell'integrazione enunciato dal terzo comma dello art. 6";
      che  il procuratore dell'Aloe controdeduceva alle argomentazioni
 avversarie,  richiamando  il  precedente  conforme  indirizzo   della
 suprema Corte e chiedendo la conferma della sentenza impugnata;
      che  nelle  more  del  giudizio  e'  intervenuto l'art. 4, primo
 comma, del d.l. 2 gennaio 1992, n. 14, e  successivamente  l'art.  4
 del  d.l.  20  marzo  1992,  n.  237, e infine l'art. 4 del d.-l. 20
 maggio  1992,  n.  293  (quest'ultimo  presentato  a  seguito   della
 decadenza  dei primi due e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21
 maggio 1992, n. 117), non ancora convertito in legge, recante  "norme
 di  interpretazione  autentica"  e il cui testo e' il seguente: primo
 comma: "l'art. 6,  quinto,  sesto  e  settimo  comma,  del  d.l.  12
 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
 novembre  1983,  n.  638,  si  interpreta  nel  senso che nel caso di
 concorso di due o piu' pensioni integrate al trattamento minimo  liq-
 uidate  con  decorrenza  anteriore alla data di entrata in vigore del
 predetto decreto, l'importo del trattamento  minimo  vigente  a  tale
 data  e' conservato su una sola delle pensioni come individuata con i
 criteri previsti al comma 3 dello stesso articolo";
      che il difensore dell'appellato, con nota depositata in udienza,
 ha prospettato il contrasto di detta  norma  interpretativa  con  gli
 artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione;
      che  la parte appellante ha chiesto la declaratoria di manifesta
 infondatezza della questione;
                          RILEVATO IN DIRITTO
      1) che alla data odierna e' tuttora pendente il termine  per  la
 conversione  del suddetto decreto legge ed e' quindi applicabile alla
 presente controversia il citato art. 4, primo  comma,  in  forza  del
 quale   questo   giudizio   dovrebbe  decidere  in  senso  favorevole
 all'I.N.P.S.   la  controversia,  disattendendo  la  unanime  diversa
 interpretazione della suprema Corte, sostanzialmente condivisa  dalla
 stessa  Corte  costituzionale  (sentenza  n.  418/1991 e ordinanza n.
 21/1992), sicche', risultando la suddetta  norma  di  interpretazione
 autentica   chiaramente   strumentale  rispetto  alla  decisione,  la
 questione di costituzionalita' e' senza dubbio rilevante nel presente
 giudizio;
      2) che, essendo il decreto legge un atto avente forza  di  legge
 autonomo  sino  alla  sua  conversione,  e' ammissibile sollevare con
 riferimento  alla  sue   disposizioni   questione   di   legittimita'
 costituzionale (artt. 77 e 134 della Costituzione);
      3)  che  tale questione non si presenta manifestamente infondata
 in rapporto agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, per
 come prospettato dal difensore e gia' autorevolmente sostenuto  dalla
 Corte di cassazione (ordinanza n. 142 dell'11 febbraio 1992, anche se
 con  riguardo  all'art.  4 del precedente d.l. n. 14/1992, di eguale
 contenuto); e infatti:
        a) secondo aspettative fondate sulla logica, sulla  esperienza
 giuridica  e  su  un'ammissibile  disamina  del contenuto sostanziale
 delle singole disposizioni di interpretazione  autentica  intervenute
 dopo  una  pronuncia  interpretativa  della  Corte costituzionale, e'
 presumibile  che   questa   si   pronunci   per   la   illegittimita'
 costituzionale  del combinato disposto della norma di interpretazione
 autentica  e  della  disposizione  interpretata  (ved.  ordin.  Cass.
 citata);
        b)   il   trattamento   minimo  pensionistico  non  ha  natura
 assistenziale, per come  sembrerebbe  ritenersi  nella  relazione  al
 decreto legge in argomento, ma natura squisitamente ed esclusivamente
 previdenziale, sicche' deve censurarsi sotto il profilo del principio
 di  uguaglianza di una determinata categoria di cittadini (nella spe-
 cie   i   lavoratori),   apparendo   "sprovvista    di    ragiovevole
 giustificazione  la  negazione  -  risultante  dal combinato disposto
 investito     dell'incidente     di      costituzionalita'      della
 'cristallizzazione'  degli  importi  gia'  maturati  del  trattamento
 minimo, per le pensioni non piu' integrabili, e la riduzione  che  ne
 consegue - del trattamento pensionistico complessivo, al di sotto del
 livello  che  -  secondo  il  regime  vigente  nel  periodo della sua
 maturazione - era stato ritenuto appena sufficiente per garantire  ai
 lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze" (ordin. Cass. cit.);
        c)  il  combinato disposto dell'art. 4, primo comma, del d.l.
 n. 293 del 20 maggio 1992 citato e dell'art. 6,  settimo  comma,  del
 d.l.  n.  463/1983,  convertito  in  legge  n.  638/1983 comporta la
 integrazione al trattamento minimo soltanto per  una  delle  pensioni
 concorrenti  (da individuare sulla base di criteri ivi determinati) a
 decorrere dal 1½ ottobre 1983, lasciando impregiudicate le situazioni
 pregresse. In tal modo, nel mentre il diritto dei lavoratori ad avere
 assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di  vita  in  caso  di
 infortunio,   malattia,  invalidita'  e  vecchiaia  e  disoccupazione
 involontaria  veniva  assicurato  dal  cumulo  di  piu'  integrazioni
 nell'ipotesi  di  due  o  piu'  pensioni  e l'importo che ne derivava
 rappresentava il minimo indispensabile per garantire ad  essi  "mezzi
 adeguati  alle  loro  esigenze  di  vita"  (Corte  costituzionale  n.
 173/1986), col sistema ipotizzato dal legislatore interpretativamente
 -  e  quindi  con  efficacia  retroattiva  -  viene leso appunto quel
 diritto alla previdenza (art. 38, secondo comma, della Costituzione),
 mediante la negazione della  "cristallizzazione"  dell'importo  della
 integrazione al minimo della pensione cumulata;
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
 artt. 6,  settimo  comma,  del  d.l.  12  settembre  1983,  n.  463,
 convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 4, primo
 comma, del d.l. 20 maggio 1992, n. 293;
    Sospende  il  processo  e  ordina  la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  si
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in  Lamezia  Terme,  all'udienza  collegiale  del  18
 giugno 1992.
                        Il presidente: FRONTERA
    Depositata  nella cancelleria del tribunale di Lamezia Terme il 20
 giugno 1992.
               Il collaboratore di cancelleria: NICOTERA

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