N. 4 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 aprile 1992- 7 gennaio 1993

                                 N. 4
  Ordinanza emessa il 29 aprile 1992 (pervenuta alla Corte
 costituzionale il 7 gennaio 1993) dalla corte d'appello di Brescia
 nel procedimento civile vertente tra Autotrasporti Degli Antoni
 S.n.c., con sede in Bergamo e Magis Farmaceutici S.p.a., con sede
 in Brescia.
 Trasporto - Trasporto di merci su strada - Perdita o avaria delle
    merci  trasportate  -  Previsione,  nell'ipotesi  di trasporto non
    soggetto   alla   tariffa   a   forcella,   di   una   limitazione
    dell'obbligazione risarcitoria (L. 12.000 per chilogrammo di merce
    trasportata)  ora  non  piu'  vigente  (per effetto di sentenza n.
    420/1991  della  Corte  costituzionale)  nel  caso  di   trasporto
    soggetto  a  tariffa  a  forcella - Irragionevolezza - Prospettato
    contrasto con il principio di uguaglianza.
 (Legge 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.3 del 20-1-1993 )
                          LA CORTE D'APPELLO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa  civile  promossa
 in  questa  sede  con atto di appello notificato il 23 marzo 1990, n.
 7360 cronol. ufficio notifiche  di  questa  corte,  da  Autotrasporti
 Degli    Antoni    S.n.c.   con   sede   in   Bergamo,   in   persona
 dell'amministratore Degli Antoni Luciano, rappr. e  difesa  dall'avv.
 Alda  Beretta di Milano e dall'avv. Gustavo Orlando - Zon di Brescia,
 quest'ultimo domiciliatario giusta mandato alle liti 4 maggio 1979  e
 delega  in atti di primo grado, appellante, contro Magis Farmaceutici
 S.p.a. con sede in  Brescia,  in  persona  dell'amministratore  unico
 legale  rappresentante Moroni Adolfo, rappr. e difesa dall'avv. Guido
 D'Aprile di Brescia, domiciliatario giusta  delega  a  margine  della
 comparsa  di  risposta,  appellata;  in  punto: app. sent. 11 ottobre
 1989-23  gennaio  1990,  del  tribunale  di   Brescia;   udienza   di
 discussione: 29 aprile 1992;
    Visti gli atti del giudizio e le conclusioni delle parti;
    Sentito il relatore;
                            RILEVA IN FATTO
    In data 18 gennaio 1988 il presidente del tribunale di Brescia, ad
 istanza   della   S.p.a.   Magis   Farmaceutici,   emetteva   decreto
 d'ingiunzione a carico della S.n.c. Autotrasporti Degli  Antoni,  per
 la  restituzione  alla  ricorrente  dei  quantitativi  di  medicinali
 descritti nella fattura n. 9633 in data 21 dicembre 1987, ovvero  per
 il  pagamento  della  somma di lire 77.237.575 oltre accessori, quale
 controvalore dei predetti medicinali, consegnati all'ingiunta per  il
 trasporto da Brescia a Roma e non recapitati.
    A   notifica  del  decreto  la  societa'  Degli  Antoni  proponeva
 tempestiva opposizione, eccependo  l'illegittimita'  del  ricorso  al
 procedimento   monitorio;   nel   merito   contestava   ogni  propria
 responsabilita' in ordine alla perdita della  merce  affidatele,  che
 assumeva  essere stata oggetto di furto mentre si trovava in transito
 presso un deposito di merci; invocava  in  subordine  la  limitazione
 legislativa  del  danno  risarcibile  all'importo  di  L.  12.000  al
 chilogrammo, in base al disposto dell'art.  1,  secondo  comma  della
 legge 22 agosto 1985, n. 450.
    Resisteva   l'opposta   sostenendo  la  piena  legittimita'  della
 procedura adottata e la fondatezza della propria  pretesa,  anche  in
 base  alla  affermata inapplicabilita' alla fattispecie dell'invocata
 legge n. 450/85.
    Con sentenza in data 11 ottobre 1983-23 gennaio 1990 il  tribunale
 adito, revocata l'ingiunzione, condannava l'opponente al risarcimento
 dei  danni causati dalla perdita dei beni trasportati, nella somma di
 L. 70.360.000 oltre interessi. Nel motivare il  deliberato  il  primo
 giudice  esprimeva adesione all'assunto della societa' opposta, volto
 a negare operativita' alla norma limitativa  di  responsabilita',  in
 una  fattispecie  qualificata  dall'avvenuta  sottrazione delle merci
 durante la giacenza in un magazzino, anziche' nel corso del trasporto
 su strada.
    Avverso tale sentenza interponeva appello a questa Corte la s.n.c.
 Autotrasporti Degli Antoni, deducendo  quale  primo  motivo  l'errata
 disapplicazione  della  legge  n.  450/1985.  Di seguito l'appellante
 denunciava, nell'ordine, l'omessa considerazione del  caso  fortuito,
 l'ingiusta  ripartizione  delle  spese  e  l'errata  decorrenza degli
 interessi.
    L'appellata  si  costituiva  per  resistere  al  gravame,  di  cui
 domandava il rigetto.
    Fattosi luogo alla precisazione delle conclusioni, la causa veniva
 rimessa al collegio ed assegnata a sentenza.
                          OSSERVA IN DIRITTO
    L'eccezione  riproposta  dall'appellante  con  il  primo motivo di
 appello, intesa a contenere la responsabilita' del  vettore  entro  i
 limiti  quantitativi  imposti  dal gia' citato art. 1, secondo comma,
 della legge 22 agosto 1985, n. 450, conferisce rilevanza determinante
 ai  fini  del  decidere  -   al   tema   concernente   la   dibattuta
 applicabilita'  della  norma  invocata. Invero, una volta escluso che
 nella fattispecie ricorra un'ipotesi di caso fortuito,  alla  stregua
 del  consolidato  principio  giurisprudenziale  che  ne  riconosce la
 configurabilita' in caso di furto solo  se  concorra  la  violenza  o
 minaccia  alle  persone  (v. Cass. 30 marzo 1988 n. 2699), la residua
 materia del contendere rassegnata  al  giudice  del  gravame  attiene
 soltanto  alla  determinazione del quantum del risarcimento dovuto ed
 alle pronunce accessorie e conseguenziali.
    Non permettendo gli atti di causa di riscontrare l'esistenza di un
 patto di limitazione convenzionale della responsabilita' del  vettore
 (la  scrittura  in  atti  prodotta non reca una valida sottoscrizione
 della committente), decisiva valenza assume il  contenuto  precettivo
 della  norma invocata dall'appellante, la cui astratta operativita' -
 negata dal tribunale - non sembra potersi fondatamente  escludere  in
 relazione  ad  un  trasporto da eseguirsi su strada, per incontestata
 previsione contrattuale, e non soggetto all'obbligo della  tariffa  a
 forcella.  Cosi',  invero,  si  esprime  il testo legislativo: "Per i
 trasporti di merci su strada  esenti  dall'obbligo  delle  tariffe  a
 forcella,  l'ammontare  del  risarcimento  non puo' essere superiore,
 salvo diverso patto antecedente alla consegna delle merci al vettore,
 a L. 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato".
    Le considerazioni sin qui svolte rendono ragione  della  rilevanza
 assunta   nel  presente  giudizio  dalla  questione  di  legittimita'
 costituzionale della norma, che  questo  collegio  ritiene  di  dover
 sollevare d'ufficio.
    Ad  alimentare il sospetto di un insuperabile contrasto con l'art.
 3 della Costituzione si pone la disamina della normativa di  risulta,
 conseguita alla sentenza della Corte costituzionale n. 420 in data 22
 novembre  1991.  Prima  di  tale  pronuncia,  l'art. 1 della legge 22
 agosto 1985,  n.  450,  disciplinava  due  distinte  ipotesi:  per  i
 trasporti  su  strada  soggetti  al  sistema  di  tariffe a forcella,
 l'ammontare del risarcimento per la perdita  o  l'avaria  delle  cose
 trasportate  incontrava  il limite di L. 250 per ogni chilogrammo (in
 virtu' del rinvio all'art. 13, n. 4, legge 6 giugno  1974,  n.  298);
 per  i  trasporti, sempre su strada, non soggetti al medesimo sistema
 tariffario il limite era uello di L. 12.000 al chilogrammo. Il regime
 cosi'  introdotto  evidenziava,  in  buona  sostanza,  l'intento  del
 legislatore   -   evidentemente   dettato   da  ragioni  di  politica
 legislativa che non sono qui sindacabili - di contenere entro confini
 sensibilmente piu' ristretti  la  responsabilita'  del  vettore,  con
 corrispondente sacrificio dell'interesse del committente, nel caso di
 riconosciuta applicabilita' delle tariffe a forcella.
    La  citata  sentenza  n. 420/1991 ha dichiarato costituzionalmente
 illegittima la norma di cui al primo comma, riferita al sistema delle
 tariffe a forcella, rilevandone fra l'altro - per quanto interessa in
 questa sede - il contrasto  col  principio  di  ragionevolezza  nella
 parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale
 prescritto  per  l'ammontare  del risarcimento. Ne consegue che, allo
 stato attuale della normativa, venuta meno la  limitazione  di  legge
 per  mancanza  di  qualsiasi  criterio  di adeguamento immediatamente
 applicabile in via interpretativa, nel caso  del  trasporto  soggetto
 alla  tariffa  a  forcella  la responsabilita' del vettore si estende
 all'intero prezzo corrente della merce trasportata, secondo il canone
 di diritto comune di cui all'art. 1636 del codice civile; di  contro,
 nell'ipotesi  opposta,  rimane  vigente  la  limitazione quantitativa
 dell'obbligazione risarcitoria al solo importo  di  lire  12.000  per
 ogni chilogrammo di merce trasportata.
    Orbene,  considerato  che  proprio  in  riferimento a quest'ultima
 fattispecie  l'interesse  del   committente   e'   riconosciuto   dal
 legislatore  come  meritevole  di una maggiore - ancorche' limitata -
 tutela, rispetto a quella qualificata dalla soggezione alle tariffe a
 forcella, il trattamento sensibilmente deteriore che  attualmente  ne
 deriva  alle  ragioni  del  committente  medesimo  denuncia  un grave
 squilibrio, il  quale  appare  in  conflitto  sia  col  principio  di
 uguaglianza   scandito   dall'art.  3  della  Costituzione,  sia  col
 principio di ragionevolezza, che la giurisprudenza costituzionale  ha
 da tempo ritenuto essere ivi implicitamente affermato.
    Si pone, pertanto, la necessita' che la norma, la cui applicazione
 e'  richiesta  nel  presente giudizio, sia sottoposta al vaglio della
 Corte costituzionale: disponendosi frattanto, a norma  di  legge,  la
 sospensione del procedimento in corso.
                               P. Q. M.
    Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata la questione,
 sollevata d'ufficio,  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
 secondo  comma,  della  legge  22 agosto 1985, n. 450, in riferimento
 all'art. 3 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso e dispone  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del
 Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Brescia, il 29 aprile 1992.
                  Il presidente: (firma illeggibile)
                             Il collaboratore di cancelleria: DI CALI'
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