N. 9 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 ottobre 1992

                                 N. 9
  Ordinanza emessa il 10 ottobre 1992 dal giudice per le indagini
  preliminari presso la pretura di Salerno nel procedimento penale
  a carico di Senatore Matteo
 Reato in genere - Atti interruttivi del corso della prescrizione -
    Mancata inclusione tra di essi della richiesta  di  emissione  del
    decreto   penale   di  condanna  -  Ingiustificata  disparita'  di
    trattamento rispetto a quanto stabilito per la richiesta di rinvio
    a giudizio inclusa fra i detti atti.
 (C.P., art. 160 cpv.).
 (Cost., art. 3).
(GU n.3 del 20-1-1993 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nel  procedimento  penale  n.
 3226/91/D  notizia  a  reato  a  carico di Senatore Matteo nato il 15
 luglio 1946 a Cava dei Tirreni;
    Letta la richiesta di emissione di  decreto  penale  di  condanna,
 avanzata dal procuratore della Repubblica in data 15 settembre 1992 e
 pervenuta a questo ufficio il 15 settembre 1992;
    Rilevato  che,  trattandosi  di  contravvenzione  agli artt. 1 e 5
 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, punita con la sola ammenda commessa
 in data  28  settembre  1990,  risulta  coperta,  alla  data  del  28
 settembre  1992  dalla  prescrizione biennale prevista dall'art. 157,
 primo   comma,  n.  6),  del  c.p.,  non  essendo  intervenuti  fatti
 sospensivi e interruttivi del corso di essa;
    Ritenuto tuttavia che la norma di cui all'art. 160 cpv., del c.p.,
 non contemplando la richiesta  di  emissione  di  decreto  penale  di
 condanna   tra   gli   atti   aventi   efficacia  interruttiva  della
 prescrizione, opera - in contrasto col  disposto  dell'art.  3  della
 Costituzione  -  una  ingiustificata e illogica differenziazione, che
 naturalmente si traduce in un diseguale trattamento dei cittadini  di
 fronte alla legge, rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio (art.
 416  del  c.p.p.),  invece  inclusa  tra  detti atti; dal momento che
 entrambe  le  richieste   concretizzano   una   specifica   attivita'
 dell'organo   preposto   all'esercizio  dell'azione  penale,  la  cui
 inerzia, nel procedimento speciale per decreto, viene  meno,  con  la
 richiesta di emissione di questo, proprio nella misura in cui cio' si
 verifica,  nel  procedimento  ordinario, con la richiesta di rinvio a
 giudizio: onde non si appalesa  alcuna  ragione  plausibile  per  non
 riconoscere  efficacia interruttiva della prescrizione alla richiesta
 di  emissione  di  decreto  penale,  la  quale,  del  tutto  al  pari
 dell'altra,  e'  chiara  espressione della volonta' di non rinunciare
 all'esercizio di punire da parte dell'organo a tale  azione  preposto
 (art.   112  della  Costituzione)  e,  quindi,  ugualmente  idonea  a
 escludere la contraria presunzione su cui si fonda  l'istituto  della
 prescrizione;
    Considerato  che  la  questione, cosi' di ufficio sollevata, oltre
 che non manifestamente  infondata,  risulta  altresi'  rilevante  nel
 procedimento  in  corso,  in  quanto, ove fosse accolta la tesi sopra
 esposta, dovrebbe escludersi, nel caso in esame, l'operativita' della
 prescrizione, dato che la richiesta di emissione  di  decreto  penale
 risulta   non   solo   datata   14  settembre  1992  ma  pervenuta  a
 quest'ufficio il 15 settembre 1992 e, pertanto, in tempo  utile,  per
 interrompere  il corso della prescrizione biennale, maturata infatti,
 altrimenti, il 28 settembre 1992;
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospeso il giudizio in corso;
    Dichiara, di ufficio, rilevante e non manifestamente infondata  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale,  in relazione all'art. 3
 della Costituzione,  della  norma  dell'art.  160  capoverso,  codice
 penale,  laddove  non prevede, tra gli atti che interrompono il corso
 della prescrizione del reato, anche  la  richiesta  di  emissione  di
 decreto penale di condanna;
    Ordina  l'immediata  trasmissione degli atti, previa notificazione
 della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicazione di essa ai Presidenti delle due  Camere  del
 Parlamento a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale.
      Salerno, addi' 10 ottobre 1992
            Il giudice per le indagini preliminari: DANIELE

 93C0027