N. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 1992
N. 29 Ordinanza emessa il 10 aprile 1992 e 23 ottobre 1992 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia, sui ricorsi riuniti proposti da Franchini Oldi Angela ed altre contro l'Universita' degli studi di Brescia ed altro. Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Passaggio nei ruoli del personale docente dell'Universita' di Brescia del solo personale assistente e ricercatore dei ruoli statali delle Universita' di Milano, di Parma e del Politecnico di Milano - Mancata previsione del trasferimento nei corrispondenti ruoli statali dell'Universita' di Brescia del personale avente la qualifica di "assistente laureato" dipendente dall'Ente universitario per la Lombardia orientale - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee in considerazione del fatto che i soggetti esclusi sono preposti all'attivita' di collaborazione didattica e di ricerca presso i corsi universitari statali operanti in Brescia - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge 14 agosto 1982, n. 590, art. 20, terzo comma). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.5 del 3-2-1993 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti nn. 322 e 546 del 1988 proposti da Franchini Oldi Angela (ric. nn. 322 - 546/88), Tralli Morandi Nella, Rigosa Carla e Belloli Turla Silvana (solo ric. n. 322/88), rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Porqueddu, ed elettivamente domiciliate presso lo stesso, in Brescia, via V. Emanuele II, n. 1; contro l'Universita' degli studi di Brescia, in persona del rettore pro-tempore, il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dalla avvocatura dello Stato, ed elettivamente domiciliati presso la stessa, in Brescia, via Solferino, n. 20/C; per l'annullamento: a) dei decreti rettorali 26 aprile 1983, nn. 30, 38, 34 e 24, limitatamente alla parte di essi con cui e' stato disposto l'inquadramento in ruolo "in soprannumero", nella ottava qualifica funzionale, area funzionale "tecnico-scientifica e socio-sanitaria", del personale di ruolo delle universita' statali, di esse ricorrenti, con il profilo professionale di "funzionario tecnico", con effetto dal 1½ novembre 1982, e del d.r. 21 marzo 1984 con cui si e' proceduto alla errata rideterminazione dell'anzianita' per la dott.ssa Tralli, nonche' di tutti gli atti e provvedimenti connessi e comunque, con essi collegati; nonche' per l'accertamento del diritto delle ricorrenti ad essere inquadrate nei ruoli del personale docente delle universita' statali ovvero, in via subordinata, per l'accertamento del diritto delle ricorrenti ad essere inquadrate nella qualifica apicale del ruolo speciale del personale tecnico- scientificodelle universita' statali (seconda qualifica funzionale) o nella qualifica sub-apicale (prima qualifica funzionale); in ogni caso con le decorrenze di legge; e per la condanna dell'Universita' di Brescia e/o del Ministero della pubblica istruzione, in solido fra loro, al pagamento delle somme dovute alle ricorrenti per i titoli dedotti in giudizio, con gli interessi di legge da calcolarsi sulle somme previamente rivalutate dalla data delle singole scadenze all'effettivo pagamento a saldo (ric. n. 322/88); b) del decreto del rettore dell'Universita' statale di Brescia n. 21 del 21 marzo 1984, con il quale e' stato sostituito l'art. 2 del precedente decreto n. 30 del 26 aprile 1983, adottata dalla stessa Universita' degli studi di Brescia (gia' impugnato con ricorso n. 322/88) con cui si e' proceduto alla errata rideterminazione dell'anzianita' per la dott.ssa Franchini, nonche' di tutti gli atti connessi; ed ancora per l'accertamento del diritto della ricorrente Franchini Angela ad essere inquadrata nella qualifica che le compete e con le decorrenze di legge; e per condanna dell'Universita'di Brescia e/o del Ministero della pubblica istruzione, in solido fra loro o con ogni altra diversa statuizione, al pagamento delle maggiori somme conseguentemente dovute, con gli interessi di legge da calcolarsi sulle somme previamente rivalutate dalla data delle singole scadenze all'effettivo pagamento a saldo (ric. n. 546/88); Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore - per la pubblica udienza del 10 aprile 1992 - il cons. Sergio Conti; Uditi l'avv. Giuseppe Porqueddu per le ricorrenti e l'avv. dello Stato Lionello Orcali per la resistente amministrazione universitaria; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Con atto notificato il 19 febbraio 1988 e depositato presso la segreteria il 18 marzo 1988 (ric. n. 322/88), le dott.sse Franchini Oldi Angela, Tralli Morandi Nella, Rigosa Carla e Belloli Silvana hanno impugnato gli atti, in epigrafe indicati, con i quali e' stato disposto il loro inquadramento in "soprannumero" nella qualifica di funzionario tecnico, rivendicando l'inquadramento nella posizione di "ricercatore". Fatta un'ampia esposizione circa la loro vicenda impiegatizia presso l'ente universitario della Lombardia Orientale, le ricorrenti sottolineano la intrinseca ingiustizia ed erroneita' degli inquadramenti effettuati dall'Universita' degli studi di Brescia, in relazione al quadro normativo desumibile del combinato disposto degli artt. 19 e 20 della legge 14 agosto 1982, n. 590. Si e' costituita in giudizio l'intimata universita' chiedendo, preliminarmente, che i ricorsi venissero dichiarati, irricevibili, per tardivita', e - nel merito - contestandone il fondamento in fatto ed in diritto. Alla pubblica udienza del 10 aprile 1992, la controversia e' stata ritenuta in decisione. Con sentenza parziale n. 1192/92 di pari data, disattesa la preliminare eccezione di irricevibilita' del ricorso n. 322/1988, formulata dalla resistente amministrazione; dichiarata inammissibile la domanda di accertamento del preteso diritto all'inquadramento nelle qualifiche rivendicate; rilevata la infondatezza di talune delle pretese avanzate nella sede della legittimita' ordinaria e rinviate al definitivo altre censure particolari, stante la pregiudizialita' della questione che si propone, si e' ritenuta, per contro, rilevante e non manifestamente infondata l'affacciata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della citata legge n. 590/1982, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Tale norma prevede il passaggio all'Universita' di Brescia dei soli posti degli assistenti e ricercatori dei ruoli universitari statali. Di tal guisa, non e' stato preso in considerazione il personale laureato quali sono le ricorrenti, svolgente mansioni analoghe (o addirittura ulteriori) presso gli stessi corsi, che ricopriva un posto di ruolo presso l'ente universitario della Lombardia orientale. Di conseguenza, si e' provveduto a sospendere il giudizio relativo sino alla pronunzia della Corte costituzionale cui vengono sottoposte, in proposito, le osservazioni che seguono nella parte in diritto. D I R I T T O Come si e' premesso in fatto, con sentenza n. 1192 di pari data, la sezione ha disatteso l'eccezione di irricevibilita' del ricorso n. 322 del 1988, formulata dall'amministrazione resistente nel giudizio sui ricorsi di cui in epigrafe. Ha ritenuto, poi, il collegio e ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale proposta con riguardo alla mancata equiparazione (cit. ric. n. 322/1988) delle ricorrenti - assistenti di ruolo, assunte, a seguito di apposito concorso, dall'ente universitario per la Lombardia orientale, con la specifica funzione di svolgere non solo attivita' di ricerca scientifica, ma, altresi', di collaborazione con i docenti per lo svolgimento dei corsi, nonche' per la conduzione di seminari, esercitazioni e di gruppi di studio - agli assistenti e ricercatori dei ruoli universitari statali che prestavano la loro opera presso i corsi universitari di Brescia. Tali corsi - come e' espressamente riconosciuto dalla stessa legge n. 590/1982, all'art. 18, secondo comma - formalmente facenti capo alle Universita' statali di Milano e Parma, nonche' al Politecnico di Milano, erano gestiti, in Brescia, dall'"ente universitario per la Lombardia orientale", un consorzio appositamente costituito fra i piu' importanti enti locali per promuovere e pervenire alla istituzione della universita' statale nella stessa citta'. Tale mancata equiparazione appare violare anche, ad avviso del collegio, i precetti posti dall'art. 3 (principio di uguaglianza) e dall'art. 97 (principio di imparzialita' e di buon andamento della p.a.) della Costituzione. Infatti, di fronte al concreto, effettivo e pieno svolgimento - risultante pacificamente dalla documentazione versata in atti dalle deducenti e non contrastata dall'amministrazione resistente - delle funzioni (di collaborazione con il docente e di conduzione di seminari, esercitazioni e di gruppi di studio) formalmente attribuite alle ricorrenti dall'ente di appartenenza, irrazionale risulta la totale pretermissione di tale categoria di personale nell'ambito dell'art. 20, che disciplina il passaggio all'Universita' di Brescia del personale docente. Tale norma si limita, invero, a prevedere il passaggio del solo personale assistente e ricercatore del ruolo statale delle universita' di origine (Milano, Parma e Politecnico) a quella istituita in Brescia, con la menzionata legge n. 590 del 1982. In tal modo, pero', il legislatore ha creato una ingiusta discriminazione tra personale che aveva svolto funzioni perlomeno equivalenti (se non piu' qualificate), di vera e propria docenza, rispetto a quello statale. Ed, infatti, reputa il Collegio, che non sia stato fatto buon governo - da parte dello stesso legislatore - dei precetti costituzionali di eguaglianza e di imparzialita' e di buon andamento dell'Amministrazione di cui citati artt. 3 e 97 della Costituzione. La fattispecie all'esame - che ben puo' essere definita, per le sue peculiarita', atipica - appare, invero, riconducibile - mediante un'attivita' ermeneutica volta a cogliere la ratio sottesa all'intero complesso normativo risultante dalla legge n. 590/82 - nell'ambito delle previsioni dettate per le universita' libere, sol che si consideri che l'ente universitario per la Lombardia orientale (consorzio fra enti locali) aveva la funzione, riconosciuta espressamente dalla legge in esame (art. 18, secondo comma), di gestire, in Brescia, i corsi universitari istituiti nella stessa citta' dalle Universita' statali di Milano e Parma, nonche' dal Politecnico di Milano. La citata legge n. 590/1982 provvide, infatti, alla istituzione di nuove universita' statali, alcune delle quali (Universita' dell'Aquila e Universita' "G. D'Annunzio" di Chieti; facolta' di economia e commercio di Ancona; Universita' di Reggio Calabria e di Trento) erano universita' libere; altre, come quelle di Verona e Brescia, filiazione di Universita' statali. Mentre, peraltro, Verona costituiva "gemmazione" di un'unica universita' (Padova), ben diversa era, come si e' visto, la situazione di Brescia, ove la peculiarita' dell'esistenza di piu' corsi facenti capo a differenti centri universitari ha condotto al riconoscimento della particolare funzione dell'ente universitario bresciano (E.U.L.O.), sancita normativamente. Va, inoltre, rilevato che la legge n. 590/1982 prevede, laddove gia' funzionavano corsi universitari decentrati facenti capo ad altre universita' (es. Reggio Calabria), il passaggio alle istituite universita' del personale docente, in esso ricomprendendo "gli assistenti ed i ricercatori" (v. art. 28). Nelle sedi ove operavano universita' libere di cui e' stata disposta la statizzazione (v. Universita' D'Annunzio di Chieti e Universita' dell'Aquila), la legge predetta ha consentito la facolta' di passaggio degli "assistenti e ricercatori", operanti in tali corsi universitari, nella corrispondente categoria statale, con inquadramento nei ruoli organici statali (v. artt. 8 e 9 citt.). Una tale previsione non e' stata, invece, posta per il personale - svolgente analoghe funzioni - che operava presso i corsi universitari che venivano tenuti in Brescia ed affidati alla gestione dell'apposito ente universitario per la Lombardia orientale. Pur sussistendo una medesimezza ed identita' di funzioni e ricorrendo - nelle illustrate fattispecie - una evidente eguale ed analoga ratio, il legislatore, che pur doveva avere presente la peculiarita' del personale in concreto ivi applicato, per assicurare l'effettivo e concreto funzionamento dei corsi universitari per mezzo del ripetuto ente universitario bresciano, non ha provveduto a conformare la specifica disciplina dettata per l'Universita' di Brescia, di cui all'art. 20 della citata legge n. 590/82, ai criteri adottati con riguardo al personale delle Universita' libere. Ad avviso del collegio, va verificata la intrinseca razionalita' e logicita' della norma suddetta (art. 20, terzo comma, della citata legge n. 590/1982), con riferimento ai precetti emergenti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, onde la questione va sottoposta all'esame di codesta Corte costituzionale. La rilevanza della questione medesima risulta evidente, atteso che la mancata estensione, a tale categoria di personale, della previsione di cui al ricordato art. 20, terzo comma, della legge n. 590/1982, risulta di ostacolo all'accoglimento - nella sede di legittimita' ordinaria - delle pretese principali avanzate dalle ricorrenti.
P. Q. M. Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590, nella parte in cui non prende in considerazione, per il trasferimento nei corrispondenti ruoli statali degli "assistenti e ricercatori", il personale avente la qualifica di "assistente laureato", dipendente dall'ente universitario bresciano (E.U.L.O.), in quanto preposto all'attivita' di collaborazione didattica e di ricerca presso i corsi universitari statali operanti in Brescia, come precisato in premessa, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione; Sospeso tal fine, il giudizio sui ricorsi di cui in epigrafe sino alla pronuncia della Corte costituzionale; Ordina alla segreteria della sezione di curare che la presente ordinanza venga trasmessa, insieme agli atti di causa (v. ric. n. 322/88), in copia certificata conforme, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla Corte costituzionale, ed, altresi', notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso, in Brescia, nelle camere di consiglio del 10 aprile e del 23 ottobre 1992. Il presidente: INGRASSIA L'estensore: CONTI Depositata in segreteria il 4 novembre 1992. Il segretario: (firma illeggibile) 93C0061