N. 50 ORDINANZA 28 gennaio - 10 febbraio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Condono  fiscale  - Procedimento tributario - Sospensione a richiesta
 del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle  disposizioni
 finalizzate  all'applicazione  del  condono - Questione gia' ritenuta
 dalla  Corte  infondata  (ordinanza  n.     361/1992)   -   Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 34, primo e quinto comma).
 
 (Cost., artt. 2, 3, primo comma, 57, primo comma, e 97, primo comma).
(GU n.9 del 24-2-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo
 SPAGNOLI,  prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo  CHELI,  dott.    Renato
 GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  primo  e
 quinto  comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per
 ampliare  le  basi  imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare   e
 potenziare   l'attivita'   di   accertamento;   disposizioni  per  la
 rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle  imprese,  nonche'
 per  riformare  il  contenzioso  e  per  la definizione agevolata dei
 rapporti tributari pendenti; delega al  Presidente  della  Repubblica
 per  la  concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei
 centri di assistenza e del conto  fiscale),  promossi  con  ordinanze
 emesse  l'8  gennaio ed il 5 giugno 1992 dalla Commissione Tributaria
 di 1› grado di Verbania, sui ricorsi proposti da  Varotto  Oliva,  ed
 altro,  iscritte  rispettivamente  ai  nn.  381  e  410  del registro
 ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 30, prima serie speciale, la prima, e 36, prima serie speciale, la
 seconda, dell'anno 1992;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 2  dicembre  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  la  Commissione Tributaria di 1› grado di Verbania,
 sul  ricorso  proposto  da  Varotto  Oliva  contro   un   avviso   di
 accertamento  dell'Ufficio  Imposte Dirette di Arona, per il quale il
 suddetto contribuente aveva richiesto  la  sospensione  del  relativo
 giudizio  per  potersi  avvalere del condono, nella more intervenuto,
 con ordinanza emessa in data 8 gennaio 1992 (R.O. n. 381 del 1992) ha
 sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  34,
 quinto  comma,  della  legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in
 cui prevede la sospensione del giudizio a richiesta del  contribuente
 che  dichiari  di  volersi  avvalere  delle disposizioni dello stesso
 articolo, in quanto finalizzato all'applicazione del condono;
      che, a parere della remittente, sarebbero violati gli  artt.  3,
 primo  comma, 53, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione,
 per la disparita' di trattamento che si verificherebbe tra coloro che
 hanno pagato i tributi e coloro che non lo hanno fatto, mentre  tutti
 dovrebbero  concorrere  alle spese pubbliche in ragione della propria
 capacita' contributiva, e per  la  lesione  del  principio  del  buon
 andamento e della imparzialita' dell'amministrazione;
      che  la  stessa  Commissione  Tributaria,  sul  ricorso proposto
 contro l'Ufficio Imposte Dirette di Verbania, da Lomazzi  Gian  Carlo
 il  quale  aveva  fatto  pervenire  all'adito  Collegio  copia  della
 dichiarazione integrativa prevista dagli artt. 32  e  seguenti  della
 legge  n. 413 del 1991, intendendo cosi' avvalersi della disposizione
 di cui all'art. 34, quinto comma, della stessa legge,  relativa  alla
 estinzione del giudizio, con ordinanza del 5 giugno 1992 (R.O. n. 410
 del 1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma,
 53,  primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di
 legittimita' dello stesso art. 34, primo e quinto comma, della  legge
 n.  413  del  1991,  adducendo le medesime argomentazioni di cui alla
 precedente ordinanza R.O. n. 381 del 1992;
      che nei  giudizi  e'  intervenuta  l'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  in  rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,
 che ha concluso per  la  inammissibilita'  o  la  infondatezza  delle
 questioni;
    Considerato  che  i giudizi possono essere riuniti e decisi con un
 unico provvedimento in quanto prospettano questioni analoghe;
      che questa Corte ha gia'  ritenuto  infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  delle  norme  che  prevedono il condono
 tributario (ord. n. 361 del 1992);
      che  non  sono  stati  dedotti  motivi  nuovi  per  una  diversa
 decisione;
      che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riunisce  i  giudizi;  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, primo e quinto
 comma, della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413  (Disposizioni  per
 ampliare   le  basi  imponibili,  per  razionalizzare,  facilitare  e
 potenziare  l'attivita'  di   accertamento;   disposizioni   per   la
 rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle
  imprese,  nonche'  per riformare il contenzioso e per la definizione
 agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
 Repubblica per  la  concessione  di  amnistia  per  reati  tributari;
 istituzione  dei  centri  di  assistenza  e  del  conto  fiscale), in
 riferimento agli artt. 2, 3, primo comma,  57,  primo  comma,  e  97,
 primo   comma,   della   Costituzione,  sollevata  dalla  Commissione
 Tributaria di 1› grado di Verbania con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: GRECO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0121