N. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 10 febbraio 1993
N. 6 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10 febbraio 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Regione Sardegna - Attivita' regionali all'estero - Dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la regione autonoma della Sardegna e la Repubblica ceca - Negoziazione e sottoscrizione della predetta "dichiarazione" all'insaputa dello Stato e pertanto in assenza di qualsivoglia intesa, consenso o autorizzazione dello stesso - Impossibilita' di ricomprendere l'atto in questione tra le attivita' "di mero rilievo internazionale" o "promozionali" consentite alla regione - Esorbitanza dalla sfera di competenza regionale della prevista istituzione di un organo bilaterale permanente sardo-ceco denominato "commissione di esperti", incaricato, tra l'altro, di redigere un "programma periodico di attivita'" - Dubbia legittimita' della avvenuta sottoscrizione dell'accordo, per la regione, da parte di un assessore. (Dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la regione autonoma della Sardegna e la Repubblica ceca in data 8 maggio 1992). (Statuto regione Sardegna, artt. 3, 4 e 6).(GU n.11 del 10-3-1993 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, propone conflitto di attribuzione contro la regione Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale in carica, in occasione della "prima dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la regione autonoma della Sardegna e la repubblica Ceca", sottoscritta a Cagliari l'8 maggio 1992 dal dott. Giovanni Merella, assessore all'agricoltura della Regione, e dal dott. Bohumil Kubat, Ministro dell'agricoltura della Repubblica Ceca, atto solo recentemente pervenuto a conoscenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La "dichiarazione" teste' menzionata (e della quale si unisce copia) e' stata negoziata e sottoscritta alla insaputa dello Stato, e quindi "a fortiori" in assenza di qualsivoglia intesa o consenso o autorizzazione del medesimo; e cio' di per se' costituisce violazione dello Statuto speciale ed in particolare degli artt. 3, 4 e 6 di esso, nonche' delle relative norme di attuazione, segnatamente dell'art. 2 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, nonche' degli indirizzi ed insegnamenti dati da codesta Corte in tema di cosidetto "potere estero". L'assenza di qualsivoglia informazione previa ha costretto lo Stato a contestare solo successivamente la validita' ed efficacia della "dichiarazione" e in genere della iniziativa, con l'unita nota 8 gennaio 1993 alla quale la regione - in ulteriore violazione della regola della "leale collaborazione" - non ha sinora dato risposta. Le disposizioni e gli indirizzi sopra rammentati sono stati violati anche per le ragioni seguenti, da considerarsi e disgiuntamente e congiuntamente. Anzitutto, la "dichiarazione" di che trattasi e' stata concordata dalla regione con un ente - la Repubblica ceca - ad essa non "omologo"; cio' con riguardo sia alla data di sottoscrizione della "dichiarazione" sia - ed "a fortiori" - dopo la scissione dello Stato federale cecoslovacco notoriamente avvenuta alle ore 24 del 31 dicembre 1992. Inoltre, la "dichiarazione" anzidetta non puo' essere ricompresa ne' tra le cosidette attivita' di mero rilievo internazionale quali definite da codesta Corte, ne' tra le attivita' promozionali di cui al citato art. 2. In tal senso sia la considerazione della natura dell'atto (che e' un accordo, anzi un accordo-quadro) sia la considerazione dello esorbitare del suo contenuto dalle materie di competenza "propria" (ossia non anche delegata) della regione. Ne', in contrario puo' rilevare quanto pattuito al punto 5 della "dichiarazione", tra l'altro perche' il cosidetto "potere estero" della regione e' piu' ristretto di quanto residua una volta fatte salve le "valutazioni afferenti alla politica nazionale". Occorre aggiungere che il punto 9 della "dichiarazione" prevede la istituzione di un organo bilaterale sardo-ceco denominato "commissione di esperti", chiamato tra l'altro a redigere un "programma periodico di attivita'" (punto 10), e che il punto 11 riferisce di un esame gia' operato in epoca ignota, da una "delegazione mista" (rectius, da due delegazioni). Da ultimo si rileva che la "dichiarazione" e' stata sottoscritta per la regione da un assessore, non risulta se a tanto abilitato; sicche' potrebbero aversi altre ragioni di illegittimita' con riguardo alle disposizioni organizzatorie (statutarie e non) dell'ente regione.
Per quanto precede si chiede I) sia dichiarato che non spetta alla regione Sardegna stipulare un accordo: a) con la Repubblica ceca (anche quando ancora federata nello Stato cecoslovacco); b) senza previamente informare lo Stato, ed ottenere l'intesa o il consenso o l'autorizzazione; c) per natura e contenuti esorbitante dalle competenze regionali, e prevedente la istituzione di un organo bilaterale, per di piu' permanente; d) mediante sottoscrizione di un assessore; II) siano annullati tutti gli atti della regione anteriori e successivi alla "dichiarazione" di che trattasi, nonche' la adesione della regione alla "dichiarazione" medesima. Si depositeranno i documenti sopra indicati. Roma, addi' 28 gennaio 1993 FRANCO FAVARA, avvocato dello Stato 93C0142