N. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 10 febbraio 1993

                                 N. 6
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 10
 febbraio 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
 Regione Sardegna - Attivita' regionali all'estero - Dichiarazione di
    intenti per una cooperazione commerciale tra la  regione  autonoma
    della   Sardegna   e   la   Repubblica   ceca   -  Negoziazione  e
    sottoscrizione della predetta "dichiarazione"  all'insaputa  dello
    Stato  e  pertanto  in  assenza di qualsivoglia intesa, consenso o
    autorizzazione dello  stesso  -  Impossibilita'  di  ricomprendere
    l'atto   in   questione   tra   le   attivita'  "di  mero  rilievo
    internazionale"  o  "promozionali"  consentite  alla   regione   -
    Esorbitanza  dalla  sfera  di  competenza regionale della prevista
    istituzione  di  un  organo   bilaterale   permanente   sardo-ceco
    denominato  "commissione  di esperti", incaricato, tra l'altro, di
    redigere  un  "programma  periodico   di   attivita'"   -   Dubbia
    legittimita'  della  avvenuta  sottoscrizione dell'accordo, per la
    regione, da parte di un assessore.
 (Dichiarazione di intenti per una cooperazione commerciale tra la
    regione autonoma della Sardegna e la Repubblica  ceca  in  data  8
    maggio 1992).
 (Statuto regione Sardegna, artt. 3, 4 e 6).
(GU n.11 del 10-3-1993 )
    Ricorso  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
 dall'Avvocatura  generale   dello   Stato,   propone   conflitto   di
 attribuzione  contro  la  regione Sardegna, in persona del presidente
 della  giunta  regionale  in  carica,  in  occasione   della   "prima
 dichiarazione  di  intenti  per  una  cooperazione commerciale tra la
 regione autonoma della Sardegna e la repubblica Ceca", sottoscritta a
 Cagliari l'8  maggio  1992  dal  dott.  Giovanni  Merella,  assessore
 all'agricoltura  della  Regione,  e dal dott. Bohumil Kubat, Ministro
 dell'agricoltura  della  Repubblica  Ceca,  atto  solo   recentemente
 pervenuto a conoscenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
    La  "dichiarazione"  teste'  menzionata  (e  della quale si unisce
 copia) e' stata negoziata e sottoscritta alla insaputa dello Stato, e
 quindi "a fortiori" in assenza di qualsivoglia intesa  o  consenso  o
 autorizzazione del medesimo; e cio' di per se' costituisce violazione
 dello  Statuto  speciale  ed  in  particolare degli artt. 3, 4 e 6 di
 esso,  nonche'  delle  relative  norme  di  attuazione,  segnatamente
 dell'art.  2  del  d.P.R.  19  giugno  1979,  n.  348,  nonche' degli
 indirizzi ed insegnamenti dati da codesta Corte in tema di  cosidetto
 "potere estero".
    L'assenza  di  qualsivoglia  informazione  previa  ha costretto lo
 Stato a contestare solo successivamente  la  validita'  ed  efficacia
 della  "dichiarazione" e in genere della iniziativa, con l'unita nota
 8 gennaio 1993 alla quale la regione - in ulteriore violazione  della
 regola della "leale collaborazione" - non ha sinora dato risposta.
    Le  disposizioni  e  gli  indirizzi  sopra  rammentati  sono stati
 violati  anche  per  le   ragioni   seguenti,   da   considerarsi   e
 disgiuntamente e congiuntamente. Anzitutto, la "dichiarazione" di che
 trattasi  e'  stata  concordata  dalla  regione  con  un  ente  -  la
 Repubblica ceca - ad essa non "omologo"; cio' con riguardo  sia  alla
 data  di sottoscrizione della "dichiarazione" sia - ed "a fortiori" -
 dopo la scissione  dello  Stato  federale  cecoslovacco  notoriamente
 avvenuta alle ore 24 del 31 dicembre 1992.
    Inoltre,  la  "dichiarazione" anzidetta non puo' essere ricompresa
 ne' tra le cosidette attivita' di mero rilievo  internazionale  quali
 definite  da  codesta Corte, ne' tra le attivita' promozionali di cui
 al citato art. 2. In tal senso sia  la  considerazione  della  natura
 dell'atto  (che  e'  un  accordo,  anzi  un  accordo-quadro)  sia  la
 considerazione dello esorbitare del suo contenuto  dalle  materie  di
 competenza  "propria"  (ossia non anche delegata) della regione. Ne',
 in  contrario  puo'  rilevare  quanto  pattuito  al  punto  5   della
 "dichiarazione",  tra  l'altro  perche'  il cosidetto "potere estero"
 della regione e' piu' ristretto di quanto  residua  una  volta  fatte
 salve le "valutazioni afferenti alla politica nazionale".
    Occorre aggiungere che il punto 9 della "dichiarazione" prevede la
 istituzione   di   un   organo   bilaterale   sardo-ceco   denominato
 "commissione  di  esperti",  chiamato  tra  l'altro  a  redigere   un
 "programma  periodico  di  attivita'"  (punto  10), e che il punto 11
 riferisce  di  un  esame  gia'  operato  in  epoca  ignota,  da   una
 "delegazione mista" (rectius, da due delegazioni).
    Da  ultimo  si rileva che la "dichiarazione" e' stata sottoscritta
 per la regione da un assessore, non risulta  se  a  tanto  abilitato;
 sicche'   potrebbero  aversi  altre  ragioni  di  illegittimita'  con
 riguardo  alle  disposizioni  organizzatorie   (statutarie   e   non)
 dell'ente regione.
                     Per quanto precede si chiede
    I)  sia  dichiarato che non spetta alla regione Sardegna stipulare
 un accordo:
       a) con la Repubblica ceca (anche quando ancora  federata  nello
 Stato cecoslovacco);
       b) senza previamente informare lo Stato, ed ottenere l'intesa o
 il consenso o l'autorizzazione;
       c)   per   natura  e  contenuti  esorbitante  dalle  competenze
 regionali, e prevedente la istituzione di un organo  bilaterale,  per
 di piu' permanente;
       d) mediante sottoscrizione di un assessore;
    II)  siano  annullati  tutti  gli  atti  della regione anteriori e
 successivi alla "dichiarazione" di che trattasi, nonche' la  adesione
 della regione alla "dichiarazione" medesima.
    Si depositeranno i documenti sopra indicati.
      Roma, addi' 28 gennaio 1993
                  FRANCO FAVARA, avvocato dello Stato

 93C0142