N. 66 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 dicembre 1992

                                 N. 66
 Ordinanza emessa il 4 dicembre 1992  dal  tribunale  di  Bologna  nel
 procedimento penale a carico di Marchesi Barbara ed altri
 Processo   penale  -  Dibattimento  -  Testimoni  prossimi  congiunti
 dell'imputato - Esercizio, solo in tale fase, della facolta'  di  non
 rispondere  -  Lamentata impossibile utilizzabilita' delle precedenti
 dichiarazioni rese nella fase preliminare - Contrasto con le garanzie
 costituzionali dei diritti fondamentali,  del  diritto  di  azione  e
 della  giurisdizione  penale in relazione al principio di legalita' -
 Irragionevole  disparita'  di  trattamento  rispetto   a   situazioni
 analoghe  o  assimilabili - Contrasto con le direttive della legge di
 delega.
 (C.P.P. 1988, artt. 500, comma 2-bis, e 512).
 (Cost., artt. 2, 3, 24, 25, 76, 101, 111 e 112).
(GU n.9 del 24-2-1993 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza nel  procedimento  contro  Marchesi
 Barbara  +  2  sulla eccezione di illegittimita' costituzionale degli
 articoli 500, comma 2- bis e 512 del c.p.p. sollevata  dal  p.m.  con
 riferimento  agli  artt.  2,  3,  24,  25,  76,  101, 111 e 112 della
 Costituzione;
    Premesso che: il p.m. ha ritualmente chiesto la citazione  Scafidi
 Silvana  e Scafidi Claudio, rispettivamente madre e zio dell'imputata
 Marchesi Barbara;
    I testi predetti, presentatisi al dibattimento,  si  sono  avvalsi
 della facolta' di non deporre ex art. 199 del c.p.p.;
    Il  p.m.  ha  chiesto  di  poter  contestare  ugualmente, ai sensi
 dell'art. 500,  comma  2-  bis  del  c.p.p.,  ai  predetti  testi  le
 dichiarazioni  da  costoro rese nella fase delle indagini preliminari
 ancorche' fossero stati avvertiti della facolta' di non  deporre;  in
 subordine,  ha  chiesto darsi lettura delle predette dichiarazioni ai
 sensi dell'art. 512 del c.p.p.;
    Il tribunale ha rigettato entrambe le istanze ritenendo che l'art.
 500, comma 2- bis del c.p.p. sia applicabile unicamente ai testi  che
 rifiutano  od omettono di rispondere pur in presenza di uno specifico
 obbigo di deporre, e non al caso in cui il  rifiuto  di  testimoniare
 costituisca  esercizio  di un diritto; e che parimenti l'art. 512 del
 c.p.p.  non  sia  applicabile   al   caso   di   specie   in   quanto
 l'impossibilita'   sopravvenuta   della   ripetizione   dell'atto   -
 impossibilita' derivata dall'essersi i testi avvalsi  della  facolta'
 loro  concessa  dall'ordinamento  -  non  e'  attribuibile  a fatti o
 circostanze imprevedibili;
                             O S S E R V A
    Cosi' interpretate, le norme citate si pongono in contrasto con le
 norme  della  Costituzione  richiamate   in   premesa,   in   quanto,
 diversamente   dalla   disciplina  relativa  alla  utilizzazione  nel
 dibattimento, mediante contestazione o lettura,  delle  dichiarazioni
 rese nella fase delle indagini preliminari dai testi, dagli imputati,
 dai  coimputati  di reati connessi o collegati, solo le dichiarazioni
 rese da prossimi congiunti non possono trovare ingresso in alcun modo
 nel materiale probatorio dibattimentale con conseguente "perdita", ai
 fini della decisione, di quanto acquisito prima  del  dibattimento  e
 che sia irripetibile in tale sede;
    Ne'  peraltro e' consentito al p.m. di ovviare alla prevedibilita'
 della  circostanza  che  il  prossimo  congiunto   decida   solo   al
 dibattimento  di  avvalersi del suo diritto, ricorrendo all'incidente
 probatorio; infatti tale evenienza, che concretizza  senz'altro,  una
 causa  di impossibilita' sopravvenuta, non e' riconducibile ad alcuna
 delle ipotesi previste dall'art. 392 del c.p.p.;
    In particolare, il combinato disposto degli articoli 500, comma 2-
 bis,  512 (con riferimento all'art. 392) del c.p.p., contrasta con le
 garanzie  costituzionali  dei  diritti  fondamentali  (art.  2  della
 Costituzione),  del  diritto  di  azione (art. 24, primo comma, della
 Costituzione con riferimento ai diritti delle vittime del delitto)  e
 della   giurisdizione   penale   (art.   101,  secondo  comma,  della
 Costituzione, in relazione al principio di legalita' posto  dall'art.
 25,  secondo  comma della Costituzione), le quali postulano strumenti
 giuridici che  integrino  un  processo  giusto  ma  al  contempo  non
 impediscano  al  giudice  la  piena cognizione del fatto-reato per la
 effettiva attuazione della legge che ha il dovere di applicare; e  si
 pone  altresi' in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto
 introduce irragionevolmente limitazioni di tale entita' da privare di
 efficacia la legge penale sostanziale e costituisce una irragionevole
 disparita'  di  trattamento  in  raffronto  all'opposto   regime   di
 utilizzabilita' per situazioni analoghe o del tutto assimilabili;) se
 infatti,  nell'ambito dell'attuale sistema, e' possibile dare lettura
 in dibattimento (e quindi utilizzare  ai  fini  della  decisione)  di
 dichiarazioni  rese  precedentemente:  dall'imputato  che  rifiuta di
 sottoporsi all'esame  (art.  513,  primo  comma);  dall'imputato  che
 afferma  cose diverse (art. 503, quinto comma); dal coimputato che si
 avvale della facolta' di non rispondere (art.  513,  secondo  comma);
 dal   teste   irreperibile   o   deceduto  (art.  512)  o  che  renda
 dichiarazioni difformi da quelle rese in precedenza, o che rifiuti  o
 comunque   ometta,   in  tutto  o  in  parte,  di  rispondere,  sulle
 circostanze in precedenza riferite (art. 500) non risponde  a  logica
 la  regola di esclusione vigente per le sole dichiarazioni rese prima
 del  dibattimento  da   prossimi   congiunti   degli   imputati   pur
 espressamente avvisati della facolta' di non deporre; le norme di cui
 sopra violano anche l'art. 76 della Costituzione per contrasto con la
 direttiva  n. 76 ultima parte della legge delega n. 81/87 "previsione
 di una specifica diversa disciplina per gli atti assunti dal p.m.  di
 cui e' sopravvenuta una assoluta impossibilita' di ripetizione";
    L'eccezione   come  sopra  formulata  e'  rilevante  nel  presente
 procedimento,  avendo  i  testi  Scafidi  Silvana  e   Claudio   reso
 dichiarazioni  specifiche  sui  comportamenti  tenuti  dagli  odierni
 imputati la sera del 4  gennaio  1991  e  nei  giorni  immediatamente
 successivi,  la cui valutazione e' necessaria ai fini della decisione
 sulla sussistenza dei reati per cui si procede;
                               P. Q. M.
    Visti gli articoli 23 e ss. della legge  11  marzo  1953,  n.  87,
 dichiara  rilevante  e  non  manifestamente infondata, in riferimento
 agli articoli 2, 3, 24, 25, 76, 101, 111 e 112 della Costituzione, la
 questione di illegittimita' costituzionale degli articoli 500,  comma
 2-  bis  e  512  del  c.p.p.  nella  parte  in  cui non consentono di
 contestare ovvero dare lettura delle dichiarazioni rese alla  p.g.  o
 al  p.m.  nel  corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti
 dell'imputato,  citati  come  testi,  che   si   siano   avvalsi   al
 dibattimento della facolta' di non rispondere;
    Sospende il procedimento;
    Manda   alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
 ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  per  la  sua
 comunicazione ai Presidenti delle due camere del Parlamento;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
      Bologna, addi' 4 aprile 1992
                  Il presidente: (firma illeggibile)
                                        I giudici: (firme illeggibili)
 93C0150