N. 65 ORDINANZA 8 - 16 febbraio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 IRPEF  - Accertamento - Contribuente obiettore di coscienza - Obbligo
 al versamento allo Stato anche della quota-parte di imposta destinata
 ai fini di difesa armata - Mancato riconoscimento  del  diritto  alla
 obiezione  fiscale - Universalita', integrita' ed unita' del bilancio
 dello Stato - Errore nella individuazione della  disposizione  lesiva
 dei principi costituzionali - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597).
 
 (Cost., artt. 3, 19 e 21).
(GU n.9 del 24-2-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  prof.  Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi   MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
 Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale del  d.P.R.  29  settembre
 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
 persone  fisiche),  promossi  con due ordinanze emesse il 13 novembre
 1991 dalla Commissione Tributaria  di  primo  grado  di  Brescia  sui
 ricorsi  riuniti  proposti  da Mori Alfredo ed altri contro l'Ufficio
 Distrettuale Imposte Dirette di Brescia e  sul  ricorso  proposto  da
 Cattozzo Lidia contro l'Intendenza di Finanza di Brescia, iscritte ai
 nn. 358 e 359 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  29, prima serie speciale, dell'anno
 1992;
    Udito nella camera di consiglio del 2  dicembre  1992  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che la Commissione tributaria di primo grado di Brescia,
 adita da  alcuni  contribuenti,  i  quali  contestavano  le  cartelle
 esattoriali  con  le quali era stato loro ingiunto il pagamento delle
 somme relative alla parte  percentuale  delle  tasse  destinate  alle
 spese  militari e dagli stessi contribuenti trattenute, ha sollevato,
 in riferimento agli artt. 3, 19 e 21 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'intero d.P.R. 29 settembre 1973,  n.
 597  (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
 fisiche), "nella parte in cui  obbliga  i  contribuenti  obiettori  a
 versare  allo  Stato  anche  quella  parte  di imposta che certamente
 verra' utilizzata per fini di difesa armata, ovvero  nella  parte  in
 cui  non prevede che quota del bilancio del Ministero della dife sa o
 di altra amministrazione, nella specie, sia destinata  a  supporto  o
 propaganda del servizio alternativo non violento";
      che,  secondo  il giudice a quo, il mancato riconoscimento della
 c.d. obiezione fiscale determinerebbe una disparita'  di  trattamento
 rispetto   ad   altre  forme  di  manifestazione  della  liberta'  di
 coscienza, le quali, viceversa,  sono  riconosciute  dall'ordinamento
 giuridico,  ancorche' le motivazioni religiose dell'obiettore fiscale
 possano essere  identiche  e  ugualmente  profonde,  con  conseguente
 violazione degli artt. 3 e 19 della Costituzione;
      che  la  mancata previsione di qualsiasi forma di propaganda del
 servizio  non   violento   contrasterebbe   con   l'art.   21   della
 Costituzione;
      che,  quanto  alla  rilevanza,  il  giudice a quo afferma di non
 poter decidere la controversia sottoposta  al  suo  esame  senza  che
 questa  Corte  si  pronunci  "sulla  sussistenza o meno di un diritto
 civile all'obiezione in materia fiscale, con conseguente obbligo  del
 Ministero  della  difesa didestinare una parte del suo bilancio oltre
 che alle spese  militari  stricto  sensu  ad  attivita'  connesse  al
 servizio sostitutivo civile alternativo a quello militare armato";
      che  la  stessa Commissione tributaria di primo grado di Brescia
 ha sollevato identica questione di legittimita' costituzionale in  un
 giudizio  introdotto  con  il  ricorso  di  un contribuente contro il
 silenzio  opposto  dall'Intendenza  di  finanza  di   Brescia   sulla
 richiesta di rimborso della somma relativa a quella parte percentuale
 delle  tasse  destinata alla spesa militare e dalla stessa Intendenza
 trattenuta;
      che nel presente giudizio non vi  e'  stata  costituzione  delle
 parti  dei  giudizi  a  quibus,  ne'  intervento  del  Presidente del
 Consiglio dei ministri;
    Considerato  che  i   giudizi   di   legittimita'   costituzionale
 introdotti  con  le  ordinanze indicate in epigrafe hanno il medesimo
 oggetto e vanno quindi riuniti per essere decisi con unica pronuncia;
      che il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, della cui  legittimita'
 costituzionale  dubita  il  giudice  a  quo,  istituisce e disciplina
 l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ma nulla  dispone  circa
 la  destinazione e la utilizzazione delle imposte riscosse sulla base
 dell'atto legislativo impugnato;
      che la materia della destinazione e  della  utilizzazione  delle
 entrate  tributarie  e'  disciplinata dalle leggi di contabilita', le
 quali, stabilendo i principi della universalita', della integrita'  e
 della  unita'  del  bilancio  dello  Stato,  impongono  che  tutte le
 entrate, da  qualunque  fonte  provengano,  costituiscano  una  massa
 inscindibile da destinarsi a tutte le spese iscritte in bilancio (v.,
 per gli aspetti che qui rilevano, l'art. 4 della legge 5 agosto 1978,
 n. 468);
      che,  conseguentemente, la questione di legittimita' oggetto del
 presente   giudizio    deve    essere    dichiarata    manifestamente
 inammissibile,  essendo  del  tutto  evidente  l'errore  nel quale e'
 incorso il giudice a quo nell'individuare la disposizione dalla quale
 deriverebbe la dedotta lesione dei principi costituzionali;
      che la decisione di inammissibilita' e' ulteriormente rafforzata
 dalla concorrente ragione che la censura proposta dal giudice  a  quo
 ha  ad  oggetto  un  intero  testo  normativo, in relazione al quale,
 mentre non e' possibile  individuare  con  precisione  quale  sia  la
 disposizione  dalla  quale  deriva  la lamentata lesione dei principi
 costituzionali, non e' del  pari  possibile  estendere  la  richiesta
 declaratoria  di illegittimita' costituzionale a disposizioni che non
 concernono  affatto  gli  aspetti  censurati   nelle   ordinanze   di
 rimessione;
    Visti  gli  artt.  26  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
 norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della
 questione  di  legittimita'  costituzionale  del  d.P.R. 29 settembre
 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle
 persone fisiche), sollevata, in riferimento agli artt.  3,  19  e  21
 della  Costituzione,  dalla  Commissione tributaria di primo grado di
 Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0163