N. 75 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 dicembre 1992
N. 75 Ordinanza emessa il 22 dicembre 1992 dal tribunale di Modica nel procedimento penale a carico di Cannata Rosalba Processo penale - Atti preliminari al dibattimento - Reiterazione di richiesta di patteggiamento negli stessi termini gia' prospettati al precedente collegio giudicante sostituito per l'incompatibilita' prevista ex art. 34 del c.p.p. come novellato dalla sentenza n. 186/1992 - Consenso del p.m. - Paventata possibilita', in caso di rigetto da parte del nuovo collegio, di riproposizione indefinita di tale richiesta anche se con previsione di pene di entita' leggermente superiori - Conseguente necessita' di rinnovare indefinitivamente il collegio giudicante - Condizionamento del giudice con possibile impedimento di fatto dell'esercizio dell'azione penale - Violazione dei principi del giudice naturale e buon andamento e di imparzialita' della p.a. (C.P.P. 1988, artt. 34 e 446). (Cost., artt. 25, 97 e 112).(GU n.9 del 24-2-1993 )
IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento penale n. 76/92 contro Cannata Rosalba, nata a Ragusa il 2 marzo 1954, detenuta presente, imputata del reato di cui agli artt. 110, 91, cpv. 73, primo comma, del d.P.R. n. 309/1990 in Pozzallo fino al 13 luglio 1992; Ha pronunciato la seguente ordinanza. I) Ritenuto che nella fase degli atti preliminari al dibattimento e' stata riproposta dall'imputata richiesta di definizione anticipata del giudizio mediante applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e 446 del cod. proc. pen. II) Ritenuto che il p.m. ha prestato il proprio consenso, seppure opinando per l'esistenza di preclusione derivante dalla precedente pronunzia di questo tribunale, che, con diversa composizione, in data 7 dicembre 1992, aveva rigettato altra richiesta di patteggiamento con cui si chiedeva l'applicazione della pena nella stessa misura e alle stesse condizioni di quelle oggi prospettate. III) Ritenuto che a parere di questo collegio non sussistono gli estremi della dedotta preclusione, non risultando alcun divieto che osti alla riproposizione, da parte dell'imputata, dell'identica richiesta di patteggiamento dichiarata non congrua dal precedente collegio, per le considerazioni che seguono: a) il disposto dell'art. 446, quarto comma, del c.p.p., preved- endo che il consenso possa essere prestato "anche se in precedenza era stato negato", presuppone indiscutibilmente che sia possibile la riproposizione della richiesta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, sia che il diniego sia stato espresso dal p.m., sia che sia stato espresso - come e' avvenuto nel caso di specie - dal giudice; b) il successivo art. 448 del c.p.p., consente, a sua volta, la riproposizione della richiesta nelle varie fasi del processo e anche dopo la chiusura del dibattimento; c) dall'inequivoco contesto della normativa anzidetta si ricava, siccome, peraltro ha costantemente ritenuto la giurisprudenza della s.C. (cfr., per tutte, Cass. 10 aprile 1990, Fabiani e, da ultimo, Cass. 4 maggio 1992, 5154), dalla quale questo collegio non ritiene di doversi discostare, la riproponibilita' della richiesta, non solo nelle varie fasi del processo (il che e' pacifico), ma anche nella stessa fase; d) a tale ultimo riguardo va precisato che il codice di rito, non solo consente, come si e' visto, la riproposizione della richiesta anche nella stessa fase, ma non contiene, per altro verso, alcuna disposizione che imponga la formulazione della richiesta in termini diversi rispetti a quelli precedenti (come, per la verita', sembra sostenere il richiamato indirizzo giurisprudenziale); del resto, se si accetta il principio (incontestato) che la funzione del sea bargaining, dal quale e' stata mutuata la normativa in esame, e' quella di chiudere il processo (in qualsiasi fase e grado esso si trovi) ricorrendo a un "negozio di natura processuale" che si perfeziona con l'incontro delle volonta' del p.m. e dell'imputato (seppure condizionato, per effetto della sentenza n. 313/1990 della Corte costituzionale, dall'intervento - avente natura di ratifica - da parte del giudice), non vedesi, poi, come possa impedirsi, alla parte che vi abbia interesse, d'iterare la stessa proposta in precedenza non accolta, ove, con il procedere del giudizio l'evolversi della situazione processuale implichi anche una modifica delle condizioni da cui era scaturito il precedente diniego e valga, percio', ad escludere un mero tuziorismo difensivo (esso si, inammissibile); e) cosi' le cose, nulla impedisce, a parere di questo tribunale, che la richiesta venga riproposta con contenuto identico a quello in precedenza ritenuto non congruo, allorche', come accade nel caso di specie, trovandosi pur sempre il processo ancora nella fase prevista dall'art. 446, primo comma, del c.p.p., subentri, per la sopravvenuta incompatibilita' del giudice che ha pronunciato il rigetto, un collegio con diversa composizione: in tal caso, infatti, per un verso non puo' negarsi che sia intervenuto un mutamento della situazione processuale in cui era maturato il precedente diniego (e che, conseguentemente, l'imputato sia portato ragionevolmente a ritenere che il nuovo collegio possa valutare diversamente dal primo la congruita' della pena proposta), mentre, per altro verso, non puo' impedirsi al nuovo collegio di valutare nuovamente e in modo autonomo, la richiesta anzidetta. IV) Considerato che il p.m., anche in questa sede, ha ritenuto congrua la richiesta in esame e ha prestato il proprio consenso, giacche' la prospettazione delle ragioni che a suo parere precludono l'accoglimento della richiesta (pur concordata) non influisce sulla dichiarazione di volonta' positivamente espressa (e, quindi, non osta alla formazione del "negozio processuale" che giustifica l'applicazione della pena, anche perche', a tutto ammettere, involgerebbe comunque solo una questione di rito che, peraltro, a parere del collegio, e' insussistente per i suesposti motivi). V) Ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, la riproposizione della richiesta di patteggiamento nella fase degli atti preliminari al dibattimento, a seguito di rigetto di precedente richiesta verificatasi nella stessa fase, si pone come evento condizionante nei confronti del nuovo giudice nominato in sostituzione di quello divenuto incompatibile alla luce della sentenza n. 186/1992 della Corte costituzionale (ma, per vero, il problema si porrebbe anche nelle successive fasi del giudizio, stante l'obbligo, per il giudice, fissato dall'art. 448, primo comma, del c.p.p., di provvedere "immediatamente"). VI) Ritenuto, segnatamente, che il rilevato condizionamento influisce sulla libera determinazione del giudice in ordine alla "ratifica" del patteggiamento, giacche', ove egli dovesse ritenere non congrua la pena proposta, si porrebbe nuovamente il problema dell'incompatibilita' di cui all'anzidetta sentenza della Corte costituzionale, problema che finirebbe per essere indefinitamente prospettato ove l'imputato insistesse a riproporre la richiesta suddetta ai vari giudici di seguito nominati in sostituzione di quelli che di volta in volta si pronunciassero per il rigetto. VII) Ritenuto che questo collegio si trova nella situazione condizionante sopra delineata, la quale appare incompatibile con l'esercizio della giurisdizione e segnatamente: 1) con il principio di cui all'art. 25 della Costituzione, giacche' consentirebbe all'imputato d'influire sulla scelta e composizione del giudice naturale fino al punto di renderle di fatto impraticabili; 2) con il principio fissato dall'art. 97 della Costituzione che tutela il buon andamento e l'imparzialita' della pubblica amministrazione; 3) con il principio di cui all'art. 112 della Costituzione poiche' finirebbe per intralciare, fino ad impedirlo di fatto, l'esercizio dell'azione penale. VIII) Ritenuto che le considerazioni che precedono sub III), lettere d) ed e) valgono ai fini della rilevanza della questione, giacche', sotto l'aspetto della fondatezza, la situazione non muterebbe in ogni caso anche a voler considerare la sola ipotesi di nuova richiesta che preveda una pena (formalmente) diversa, ove si consideri che: a) basterebbe in ogni caso l'iterazione di istanza che preveda una pena leggermente superiore (anche nel minimo consentito), per riproporre la questione negli identici termini sopra prospettati; b) nel caso di specie nulla vieta all'imputata di avanzare, nel corso del processo e anche nella stessa attuale fase, ulteriore richiesta di patteggiamento con aumento della pena nella misura del minimo (cio' che verosimilmente avverra', attesa la strategia processuale adottata fin dall'udienza preliminare) senza che il p.m., il quale ha gia' prestato il consenso per una pena inferiore, possa ragionevolmente opporsi. IX) Ritenuto, conseguentemente, che gli artt. 446 e 34 del c.p.p. (quest'ultimo siccome novellato dalla sentenza n. 186 resa dalla Corte costituzionale in data 22 aprile 1992) contrastano con le richiamate norme della Costituzione, per cui la questione di costituzionalita' degli anzidetti articoli del codice di rito appare non manifestamente infondata: a) laddove gli stessi consentono che l'imputato, acquisito il consenso del p.m., possa riproporre e indefinitamente la stessa richiesta di patteggiamento precedentemente rigettata o, sia pure, una richiesta che preveda una pena di entita' leggermente superiore rispetto a quella precedente; b) laddove, conseguentemente, essi implicano una situazione condizionante per il giudice al quale viene devoluta la richiesta anzidetta e, inoltre, consentono di ostacolare e impedire di fatto l'esercizio dell'azione penale per effetto della incompatibilita' del giudice che di volta in volta si dovesse pronunciare per il rigetto. X) Ritenuto, conseguentemente, che la questione va rimessa all'esame della Corte costituzionale. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
P. Q. M. Dichiara rilevante e comunque non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34 e 446 del c.p.p., per contrasto, nei termini sopra prospettati, con gli artt. 25, 97 e 112 della Costituzione; Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Modica, addi' 22 dicembre 1992 Il presidente: BOGNANNI Il cancelliere: (firma illeggibile) 93C0177