N. 84 ORDINANZA 26 febbraio - 11 marzo 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Condanna a misure alternative - Fermo - Convalida -
 Richiesta del p.m. di detenzione - Obbligo di ottemperanza del g.i.p.
 - Norma soppressa con legge 7 agosto 1992, n. 356, di conversione del
 d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25, secondo comma).
 
 (Cost., artt. 13, 101, secondo comma, e 111)
(GU n.12 del 17-3-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro
    FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato
    GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
    Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 25, secondo
 comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti  al
 nuovo  codice  di  procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
 criminalita' mafiosa), promosso con ordinanza  emessa  il  12  giugno
 1992  dal  Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
 Palermo nel  procedimento  penale  a  carico  di  Trippodo  Antonino,
 iscritta  al  n.  480  del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  39,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 27  gennaio  1993  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che  il  Giudice  per  le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Palermo ha sollevato, in  riferimento  agli  artt.  101,
 secondo comma, 13 e 111 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  25,  secondo  comma,  del  decreto-legge 8
 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice  di  procedura
 penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa);
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo che sia dichiarata "la cessazione della materia del
 contendere";
    Considerato che la norma impugnata e'  stata  soppressa  ad  opera
 della  legge  7 agosto 1992, n. 356, con la quale e' stato convertito
 in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306;
      e  che,  pertanto,   la   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 25, secondo comma, del decreto-
 legge  8  giugno  1992,  n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di
 procedura penale  e  provvedimenti  di  contrasto  alla  criminalita'
 mafiosa), sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 13
 e  111  della  Costituzione,  dal Giudice per le indagini preliminari
 presso il Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0233