N. 84 ORDINANZA 26 febbraio - 11 marzo 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Condanna a misure alternative - Fermo - Convalida - Richiesta del p.m. di detenzione - Obbligo di ottemperanza del g.i.p. - Norma soppressa con legge 7 agosto 1992, n. 356, di conversione del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306 - Manifesta inammissibilita'. (D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 25, secondo comma). (Cost., artt. 13, 101, secondo comma, e 111)(GU n.12 del 17-3-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Trippodo Antonino, iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 13 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa); e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che sia dichiarata "la cessazione della materia del contendere"; Considerato che la norma impugnata e' stata soppressa ad opera della legge 7 agosto 1992, n. 356, con la quale e' stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306; e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, secondo comma, del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 13 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0233