N. 127 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 1993

                                N. 127
 Ordinanza emessa  il  12  gennaio  1993  dal  pretore  di  Parma  nel
 procedimento civile vertente tra Manara Massimo e l'Ordine dei medici
 chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Parma
 Professioni  -  Sanitari - Medici chirurghi privi di specializzazione
 in odontoiatria ma iscritti nell'anno  accademico  1981-82  al  primo
 anno   del   relativo  corso  di  laurea  -  Facolta'  di  richiedere
 l'iscrizione  all'albo  degli  odontoiatri,  mantenendo  l'iscrizione
 all'albo dei medici - Esclusione - Disparita' di trattamento rispetto
 ai   medici  specializzati  in  odontoiatria  che  possono  mantenere
 l'iscrizione all'albo dei medici per  effetto  della  sentenza  della
 Corte costituzionale n. 100/1989.
 (Legge 31 ottobre 1988, n. 471).
 (Cost., art. 3).
(GU n.14 del 31-3-1993 )
                              IL PRETORE
   A  scioglimento della riserva formulata all'udienza del 28 dicembre
 1992 ha pronunciato la seguente ordinanza nel  procedimento  ex  art.
 700  del  c.p.c.  promosso dal dott. Manara Massimo, con gli avvocati
 Massimo Rutigliano e Umberto Serra  di  Parma,  contro  l'Ordine  dei
 medici  chirurghi  e  degli odontoiatri della provincia di Parma, con
 l'avv. Franco Pinardi del foro di Parma rilevando quanto segue in
                            FATTO E DIRITTO
    Con ricorso depositato in questa cancelleria il 15 dicembre  1992,
 il dott. Massimo Manara ha chiesto che con provvedimento d'urgenza ex
 art. 700 del c.p.c. venisse accertato il suo diritto a non esercitare
 alcuna opzione e comunque a rimanere iscritto sia all'albo dei medici
 chirurghi  che  a  quello  degli  odontoiatri,  all'uopo  premettendo
 testualmente  che:  "il  ricorrente il data 10 luglio 1989 conseguiva
 presso l'Universita' degli studi di Parma la  laurea  di  medicina  e
 chirurgia;
      che  il  ricorrente  si  era iscritto al primo anno del relativo
 corso di laurea nell'anno accademico 1991/82;
      che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge  n.
 471/1988  il  ricorrente aveva diritto ad ottenere l'iscrizione anche
 all'albo professionale dei medici odontoiatri oltre che a quello  dei
 medici chirurghi;
      che  conseguentemente  il  ricorrente  chiedeva ed otteneva tale
 duplice iscrizione;
      che  la  possibilita'  di  tale  duplice  iscrizione  e'   stata
 espressamente  riconosciuta  anche per i medici non specialisti dalla
 stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 100 del 22  febbraio-9
 marzo 1989;
      che   nonostante   tale   inequivoca   decisione   della   Corte
 costituzionale e l'altrettanto dirimente  sentenza  n.  8/1989  della
 commissione  centrale  per  gli  esercenti  la  professione sanitaria
 l'Ordine dei medici di  Parma,  con  deliberazione  22  ottobre  1992
 invitava  i  medici iscritti al corso di laurea negli anni accademici
 dall'80/81 all'84/85 ad esercitare la relativa opzione;
      che il ricorrente replicava con raccomandata  23  novembre  1992
 affermando il proprio diritto a mantenere la doppia iscrizione;
      che   l'ordine  dei  medici  con  telegramma  14  dicembre  1992
 comunicava che il termine per l'opzione era improrogabilmente fissato
 al 15 dicembre 1992 sotto pena di procedimento disciplinare;
      che l'assunto  dell'ordine  dei  medici  risulta  manifestamente
 infondato in quanto:
       1)  il  ricorrente  ha diritto alla duplice iscrizione (e cioe'
 sia all'albo degli odontoiatri che a quello dei medici-chirurghi);
       2) che l'ordine dei medici non  ha  comunque  alcun  potere  di
 stabilire termini per l'esercizio dell'opzione, men che meno sotto la
 minaccia di azioni disciplinari;
      che   per   quanto   occorrer   possa,   sin   d'ora  si  rileva
 l'illegittimita' costituzionale della legge n. 471/1988  nella  parte
 in  cui,  prevedendo  il  diritto  di  opzione  (ed il termine del 31
 dicembre 1991 per il relativo esercizio)  per  l'iscrizione  all'albo
 degli  odontoiatrici  dovesse  interpretarsi  quale  impedimento alla
 contemporanea  iscrizione   anche   all'albo   dei   medici-chirurghi
 (illegittimita' costituzionale che si rileva per i medesimi motivi di
 cui  alla  sentenza  n.  100 del 22 febbraio-9 marzo 1989 della Corte
 costituzionale);
      che oltre al fumus boni iuris nella fattispecie  sussiste  anche
 un  evidente  danno  grave  ed  irreparabile  poiche'  il ricorrente,
 esercitando sia la  professione  di  medico-chirurgo  che  quella  di
 odontoiatra si vedrebbe impedito nello svolgimento di una parte della
 sua  attivita'  professionale e si vedrebbe altresi' sottoposto ad un
 iniquo procedimento disciplinare".
    Dopo la notifica del ricorso e del decreto di  comparizione  delle
 parti,  l'ordine  dei  medici  chirurghi  e  degli  odontoiatri della
 provincia di Parma si e' costituito in giudizio a  mezzo  di  memoria
 difensiva   con   la   quale,  richiamata  la  sentenza  della  Corte
 costituzionale n. 100/1989,  si  e'  rimesso  a  giustizia  circa  la
 questione di legittimita' costituzionale sollevata.
    Rileva  il pretore che la questione medesima non e' manifestamente
 infondata ed e' rilevante.
    Invero la legge 31 ottobre 1988,  n.  471,  ha  stabilito  che  "i
 laureati  in  medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di
 laurea negli anni  accademici  1980-81,  1981-82,  1982-83;  1983-84;
 1984-85,  abilitati  all'esercizio  professionale  hanno  facolta' di
 optare  per  l'iscrizione  all'albo   degli   odontoiatri   ai   fini
 dell'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 2 della legge 24 luglio
 1985, n. 409.
    Tale facolta' va esercitata entro il 31 dicembre 1991".
    La legge citata n. 409/1985 istituendo la professione sanitaria di
 odontoiatria   e  il  relativo  albo  professionale,  aveva  previsto
 l'iscrizione ad esso di coloro che, laureati in odontoiatria, fossero
 in possesso della relativa abilitazione all'esercizio  professionale,
 nonche'  dei  laureati  in  medicina e chirurgia, pure abilitati e in
 possesso del diploma di specializzazione odontoiatrica.
    Poiche' prima dell'entrata in vigore della legge del 1985 (che  ha
 separato   le   due   professioni   mediche)   la  sola  abilitazione
 all'esercizio  della  professione  di  medico-chirurgo  dava   titolo
 all'iscrizione  all'unico  albo  professionale previsto, autorizzando
 anche  all'esercizio  della  odontoiatria   indipendentemente   dalla
 relativa specializzazione, la stessa legge del 1985 citata consentiva
 altresi'  l'iscrizione  all'albo  degli  odontoiatri  per l'esercizio
 della relativa professione, pur in via transitoria, anche ai laureati
 in medicina e chirurgia, che iscritti al  realtivo  corso  di  laurea
 anteriormente  al  28  gennaio  1980  e abilitati all'esercizio della
 professione medica, optassero (art.  20)  per  l'iscrizione  all'albo
 degli  odontoiatri  entro cinque anni dalla data di entrata in vigore
 della stessa legge pur in assenza della relativa  specializzazione  e
 stabilendo   altresi'   l'incompatibilita'  di  tale  iscrizione  con
 l'iscrizione ad altro albo professionale (art. 4, terzo comma), salvo
 che per i laureati in medicina e  chirurgia  abilitati  all'esercizio
 della  professione  di  medico-chirurgo, in possesso di un diploma di
 specializzazione  in  campo  odontoiatrico  ai   quali   era   quindi
 consentito   (art.   5)   di   mantenere  contemporaneamente  le  due
 iscrizioni.
    Ne derivava cosi' che per i medici-chirurghi iscritti al  relativo
 corso  di  laurea  prima del 28 gennaio 1980, abilitati all'esercizio
 della professione medica e optanti per  l'iscrizione  all'albo  degli
 odontoiatri,    veniva    a   configurarsi   l'incompatibilita'   con
 l'iscrizione all'albo dei medici-chirurghi.
    La Corte costituzionale con la sentenza n. 100 del 9 marzo 1989 ha
 rilevato l'illegittimita'  di  tale  normativa  non  trovando  alcuna
 valida  giustificazione  avere  privato  i  medici-chirurghi,  che si
 fossero iscritti, per opzione, all'albo degli  odontoiatri  di  nuova
 istituzione,   del   diritto   acquisito   di  continuare  ad  essere
 contemporaneamente iscritti all'albo dei  medici-chirurghi  come  era
 prima  consentito  in  virtu'  della  sola  laurea  e  della relativa
 abilitazione professionale.
    Talche' la Corte  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
 degli  artt. 4, 5 e 20 della legge n. 409/1985 nella parte in cui non
 prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma (laureati
 in  medicina  e  chirurgia  iscritti  al  relativo  corso  di  laurea
 anteriormente   al   28   gennaio   1980  e  abilitati  all'esercizio
 professionale),  ottenuta,  per  opzione, l'iscrizione all'albo degli
 odontoiatri,  possono   contemporaneamente   mantenere   l'iscrizione
 all'albo  dei medici-chirurghi, cosi' come previsto per i soggetti di
 cui all'art. 5 (laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo
 corso  di  laurea  anteriormente  al  28  gennaio  1980  e  abilitati
 all'esercizio  professionale),  ottenuta,  per  opzione, l'iscrizione
 all'albo  degli  odontoiatri,  possono  contemporaneamente  mantenere
 l'iscrizione all'albo dei medici-chirurghi, cosi' come previsto per i
 soggetti  di  cui  all'art.  5  (laureati  in  medicina  e  chirurgia
 abilitati, all'esercizio professionale che siano  in  possesso  della
 specializzazione  odontoiatrica) e nella parte in cui prevedono che i
 medesimi possano "optare" nel termine di cinque anni per l'iscrizione
 all'albo degli odontoiatri, anziche' "chiedere" senza limite di tempo
 tale iscrizione.
    Le identiche ragioni di illegittimita' valgono  per  la  legge  31
 ottobre 1988, n. 471, che prevede la stessa facolta' di opzione per i
 laureati  in  medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di
 laurea dall'anno accademico 1980/81 fino all'anno  1984/85  e  quindi
 precludendo  la  contemporanea  iscrizione ai due albi a chi, come il
 ricorrente, si sia iscritto al corso di laurea  nell'anno  accademico
 1981/82,  attesa l'evidenza della disparita' di trattamento ex art. 3
 della Costituzione.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e seguenti della legge n. 87/1953;
    Dichiara la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'articolo unico della
 legge 31 ottobre 1988, n. 471,  per  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione nei termini di cui in parte motiva;
    Sospende, il presente procedimento;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza, a cura della  cancelleria,  sia
 notificata  alle  parti  e al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 comunicata ai Presidente del Senato della Repubblica e  della  Camera
 dei deputati.
    Cosi' deciso in Parma, il 12 gennaio 1993.
                          Il pretore: FERRAU'

 93C0261