N. 127 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 1993
N. 127 Ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Manara Massimo e l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Parma Professioni - Sanitari - Medici chirurghi privi di specializzazione in odontoiatria ma iscritti nell'anno accademico 1981-82 al primo anno del relativo corso di laurea - Facolta' di richiedere l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, mantenendo l'iscrizione all'albo dei medici - Esclusione - Disparita' di trattamento rispetto ai medici specializzati in odontoiatria che possono mantenere l'iscrizione all'albo dei medici per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 100/1989. (Legge 31 ottobre 1988, n. 471). (Cost., art. 3).(GU n.14 del 31-3-1993 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 28 dicembre 1992 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento ex art. 700 del c.p.c. promosso dal dott. Manara Massimo, con gli avvocati Massimo Rutigliano e Umberto Serra di Parma, contro l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Parma, con l'avv. Franco Pinardi del foro di Parma rilevando quanto segue in FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in questa cancelleria il 15 dicembre 1992, il dott. Massimo Manara ha chiesto che con provvedimento d'urgenza ex art. 700 del c.p.c. venisse accertato il suo diritto a non esercitare alcuna opzione e comunque a rimanere iscritto sia all'albo dei medici chirurghi che a quello degli odontoiatri, all'uopo premettendo testualmente che: "il ricorrente il data 10 luglio 1989 conseguiva presso l'Universita' degli studi di Parma la laurea di medicina e chirurgia; che il ricorrente si era iscritto al primo anno del relativo corso di laurea nell'anno accademico 1991/82; che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 della legge n. 471/1988 il ricorrente aveva diritto ad ottenere l'iscrizione anche all'albo professionale dei medici odontoiatri oltre che a quello dei medici chirurghi; che conseguentemente il ricorrente chiedeva ed otteneva tale duplice iscrizione; che la possibilita' di tale duplice iscrizione e' stata espressamente riconosciuta anche per i medici non specialisti dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 100 del 22 febbraio-9 marzo 1989; che nonostante tale inequivoca decisione della Corte costituzionale e l'altrettanto dirimente sentenza n. 8/1989 della commissione centrale per gli esercenti la professione sanitaria l'Ordine dei medici di Parma, con deliberazione 22 ottobre 1992 invitava i medici iscritti al corso di laurea negli anni accademici dall'80/81 all'84/85 ad esercitare la relativa opzione; che il ricorrente replicava con raccomandata 23 novembre 1992 affermando il proprio diritto a mantenere la doppia iscrizione; che l'ordine dei medici con telegramma 14 dicembre 1992 comunicava che il termine per l'opzione era improrogabilmente fissato al 15 dicembre 1992 sotto pena di procedimento disciplinare; che l'assunto dell'ordine dei medici risulta manifestamente infondato in quanto: 1) il ricorrente ha diritto alla duplice iscrizione (e cioe' sia all'albo degli odontoiatri che a quello dei medici-chirurghi); 2) che l'ordine dei medici non ha comunque alcun potere di stabilire termini per l'esercizio dell'opzione, men che meno sotto la minaccia di azioni disciplinari; che per quanto occorrer possa, sin d'ora si rileva l'illegittimita' costituzionale della legge n. 471/1988 nella parte in cui, prevedendo il diritto di opzione (ed il termine del 31 dicembre 1991 per il relativo esercizio) per l'iscrizione all'albo degli odontoiatrici dovesse interpretarsi quale impedimento alla contemporanea iscrizione anche all'albo dei medici-chirurghi (illegittimita' costituzionale che si rileva per i medesimi motivi di cui alla sentenza n. 100 del 22 febbraio-9 marzo 1989 della Corte costituzionale); che oltre al fumus boni iuris nella fattispecie sussiste anche un evidente danno grave ed irreparabile poiche' il ricorrente, esercitando sia la professione di medico-chirurgo che quella di odontoiatra si vedrebbe impedito nello svolgimento di una parte della sua attivita' professionale e si vedrebbe altresi' sottoposto ad un iniquo procedimento disciplinare". Dopo la notifica del ricorso e del decreto di comparizione delle parti, l'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Parma si e' costituito in giudizio a mezzo di memoria difensiva con la quale, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 100/1989, si e' rimesso a giustizia circa la questione di legittimita' costituzionale sollevata. Rileva il pretore che la questione medesima non e' manifestamente infondata ed e' rilevante. Invero la legge 31 ottobre 1988, n. 471, ha stabilito che "i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-81, 1981-82, 1982-83; 1983-84; 1984-85, abilitati all'esercizio professionale hanno facolta' di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409. Tale facolta' va esercitata entro il 31 dicembre 1991". La legge citata n. 409/1985 istituendo la professione sanitaria di odontoiatria e il relativo albo professionale, aveva previsto l'iscrizione ad esso di coloro che, laureati in odontoiatria, fossero in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale, nonche' dei laureati in medicina e chirurgia, pure abilitati e in possesso del diploma di specializzazione odontoiatrica. Poiche' prima dell'entrata in vigore della legge del 1985 (che ha separato le due professioni mediche) la sola abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo dava titolo all'iscrizione all'unico albo professionale previsto, autorizzando anche all'esercizio della odontoiatria indipendentemente dalla relativa specializzazione, la stessa legge del 1985 citata consentiva altresi' l'iscrizione all'albo degli odontoiatri per l'esercizio della relativa professione, pur in via transitoria, anche ai laureati in medicina e chirurgia, che iscritti al realtivo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980 e abilitati all'esercizio della professione medica, optassero (art. 20) per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge pur in assenza della relativa specializzazione e stabilendo altresi' l'incompatibilita' di tale iscrizione con l'iscrizione ad altro albo professionale (art. 4, terzo comma), salvo che per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico ai quali era quindi consentito (art. 5) di mantenere contemporaneamente le due iscrizioni. Ne derivava cosi' che per i medici-chirurghi iscritti al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980, abilitati all'esercizio della professione medica e optanti per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, veniva a configurarsi l'incompatibilita' con l'iscrizione all'albo dei medici-chirurghi. La Corte costituzionale con la sentenza n. 100 del 9 marzo 1989 ha rilevato l'illegittimita' di tale normativa non trovando alcuna valida giustificazione avere privato i medici-chirurghi, che si fossero iscritti, per opzione, all'albo degli odontoiatri di nuova istituzione, del diritto acquisito di continuare ad essere contemporaneamente iscritti all'albo dei medici-chirurghi come era prima consentito in virtu' della sola laurea e della relativa abilitazione professionale. Talche' la Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 4, 5 e 20 della legge n. 409/1985 nella parte in cui non prevedono che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma (laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980 e abilitati all'esercizio professionale), ottenuta, per opzione, l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possono contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici-chirurghi, cosi' come previsto per i soggetti di cui all'art. 5 (laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980 e abilitati all'esercizio professionale), ottenuta, per opzione, l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possono contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici-chirurghi, cosi' come previsto per i soggetti di cui all'art. 5 (laureati in medicina e chirurgia abilitati, all'esercizio professionale che siano in possesso della specializzazione odontoiatrica) e nella parte in cui prevedono che i medesimi possano "optare" nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziche' "chiedere" senza limite di tempo tale iscrizione. Le identiche ragioni di illegittimita' valgono per la legge 31 ottobre 1988, n. 471, che prevede la stessa facolta' di opzione per i laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea dall'anno accademico 1980/81 fino all'anno 1984/85 e quindi precludendo la contemporanea iscrizione ai due albi a chi, come il ricorrente, si sia iscritto al corso di laurea nell'anno accademico 1981/82, attesa l'evidenza della disparita' di trattamento ex art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seguenti della legge n. 87/1953; Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nei termini di cui in parte motiva; Sospende, il presente procedimento; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Parma, il 12 gennaio 1993. Il pretore: FERRAU' 93C0261