N. 133 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 1993

                                N. 133
 Ordinanza  emessa  il  2  febbraio  1993  dal  pretore  di Biella nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Zoppetti  Roberto  ed  altro   e
 l'I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza  sociale - Finanziamento delle gestioni dei
 contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e  degli
 esercenti  attivita'  commerciali - Fissazione del livello minimo dei
 contributi  previdenziali  dovuti  da  ciascun  assicurato  a   dette
 gestioni  nella  misura  del  minimale  annuo  di retribuzione che si
 ottiene moltiplicando per  312  il  minimale  giornaliero  stabilito,
 dall'art.  1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (convertito in legge n.
 537/1981) e successive modificazioni e integrazioni, per  gli  sgravi
 del  settore  artigianato e commercio, al 1½ gennaio dell'anno cui si
 riferiscono i contributi - Ingiustificata equiparazione dei cittadini
 con  reddito  zero o con reddito inferiore al minimo ai cittadini che
 tale reddito minimo percepiscono  -  Incidenza  sul  principio  della
 capacita'  contributiva,  attesa la natura sostanzialmente tributaria
 dei contributi in questione.
 (Legge 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, terzo comma).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.14 del 31-3-1993 )
                              IL PRETORE
    All'udienza del  2  febbraio  1993,  ore  9,30,  sono  presenti  i
 procuratori delle parti;
    Rilevato  come  i ricorrenti siano lavoratori autonomi e come tali
 siano tenuti al versamento dei contributi I.N.P.S. di cui all'art. 1,
 terzo comma, della legge n. 233/1990 e pertanto appare  rilevante  ai
 fini   del   presente  giudizio  la  questione  di  costituzionalita'
 sollevata;
    Rilevato altresi' che la questione  appare  fondata  in  relazione
 all'art.  3 della Costituzione, atteso che cittadini con reddito zero
 o con  redditi  inferiori  ad  un  reddito  minimo  determinato  sono
 equiparati  a  quelli  che  tale  reddito  mimimo  percepiscono senza
 possibilita' di prova contraria, per violazione  dell'art.  53  della
 Costituzione,  non  essendosi  tenuto  conto  della diversa capacita'
 contributiva dei cittadini, attesa la natura sostanzialmente identica
 ai contributi di cui si discute;
    Tutto cio' premesso;
    Visti gli artt. 259 del c.p.c. e 23 della legge 11 marzo 1953;
   Sospende il presente giudizio;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale   per   il  giudizio  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 233/1990 in relazione  agli
 artt. 3 e 53 della Costituzione la' dove non risulta prova contraria,
 nell'imporre la contribuzione a chi non abbia reddito o non raggiunga
 il  reddito  minimo  determinato  nei  confronti  di chi tale reddito
 raggiunga;
    Ordina che detta ordinanza, letta in udienza davanti  alle  parti,
 sia  notificata  a cura della Cancelleria al Presidente del Consiglio
 dei  Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
      Biella, addi' 2 febbraio 1993
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 93C0267