N. 133 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 febbraio 1993
N. 133 Ordinanza emessa il 2 febbraio 1993 dal pretore di Biella nel procedimento civile vertente tra Zoppetti Roberto ed altro e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali - Fissazione del livello minimo dei contributi previdenziali dovuti da ciascun assicurato a dette gestioni nella misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale giornaliero stabilito, dall'art. 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (convertito in legge n. 537/1981) e successive modificazioni e integrazioni, per gli sgravi del settore artigianato e commercio, al 1½ gennaio dell'anno cui si riferiscono i contributi - Ingiustificata equiparazione dei cittadini con reddito zero o con reddito inferiore al minimo ai cittadini che tale reddito minimo percepiscono - Incidenza sul principio della capacita' contributiva, attesa la natura sostanzialmente tributaria dei contributi in questione. (Legge 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, terzo comma). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.14 del 31-3-1993 )
IL PRETORE All'udienza del 2 febbraio 1993, ore 9,30, sono presenti i procuratori delle parti; Rilevato come i ricorrenti siano lavoratori autonomi e come tali siano tenuti al versamento dei contributi I.N.P.S. di cui all'art. 1, terzo comma, della legge n. 233/1990 e pertanto appare rilevante ai fini del presente giudizio la questione di costituzionalita' sollevata; Rilevato altresi' che la questione appare fondata in relazione all'art. 3 della Costituzione, atteso che cittadini con reddito zero o con redditi inferiori ad un reddito minimo determinato sono equiparati a quelli che tale reddito mimimo percepiscono senza possibilita' di prova contraria, per violazione dell'art. 53 della Costituzione, non essendosi tenuto conto della diversa capacita' contributiva dei cittadini, attesa la natura sostanzialmente identica ai contributi di cui si discute; Tutto cio' premesso; Visti gli artt. 259 del c.p.c. e 23 della legge 11 marzo 1953;
Sospende il presente giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 233/1990 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione la' dove non risulta prova contraria, nell'imporre la contribuzione a chi non abbia reddito o non raggiunga il reddito minimo determinato nei confronti di chi tale reddito raggiunga; Ordina che detta ordinanza, letta in udienza davanti alle parti, sia notificata a cura della Cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Biella, addi' 2 febbraio 1993 Il pretore: (firma illeggibile) 93C0267