N. 134 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 luglio 1991- 15 marzo 1993

                                N. 134
 Ordinanza   emessa   il   18   luglio   1991  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 15 marzo  1993)  dalla  commissione  tributaria  di
 primo  grado  di Sanremo sul ricorso proposto da Russo Liliana contro
 ufficio imposte dirette di Sanremo
 Tributi in genere - Imposte sui redditi - Disposizioni per  agevolare
 la  definizione delle pendenze tributarie - Onere (per la definizione
 automatica dei periodi di imposta relativamente ai quali  il  termine
 per  la presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente al
 1½  agosto  1982)  di  impegnarsi  a  versare  con  la  dichiarazione
 integrativa  lire  cinquecentomila  per ciascuno dei periodi stessi -
 Ingiustificata  equiparazione  di  chi  non   aveva   presentato   la
 dichiarazione  dei  redditi,  pur  essendovi  tenuto, a chi non aveva
 presentato la medesima, in quanto non vi era tenuto.
 (D.L.  10  luglio  1982,  n.  429, art. 19, quinto comma, convertito
 nella legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., art. 3).
(GU n.14 del 31-3-1993 )
                       LA COMMISSIONE TRIBUTARIA
    Esaminati gli atti del giudizio;
    Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante  l'eccezione  di
 incostituzionalita'  dell'art.  19,  quinto comma del d.l. 10 luglio
 1982 n. 429, convertito  nella  legge  7  agosto  1982,  n.  516,  in
 relazione  all'art.  3  della  Costituzione, laddove equipara ai fini
 tributari o quantomeno non differenzia la posizione di chi non  aveva
 presentato  la  denunzia  dei  redditi pur essendovi tenuto e chi non
 aveva presentato la medesima in quanto non vi era tenuto;
    Considerato che, in definitiva, trattare in modo eguale  posizioni
 diverse  equivale  a  trattare  posizioni  eguali  in  modo  diverso,
 violando pertanto il principio di eguaglianza;
    Letti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n.  1  e  23  della
 legge 11 settembre 1953, n. 87;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il processo, disponendo la previa notifica della presente
 ordinanza  alle parti del giudizio, al Presidente del Consiglio ed ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Sanremo, addi' 18 luglio 1991
             Il presidente estensore: (firma illeggibile)

 93C0268