N. 105 ORDINANZA 10 - 19 marzo 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Leva  militare  -  Benefici  della  legge  n.  958/1986,  art.  20  -
 Applicazione  -  Limitazioni interpretative al solo servizio militare
 in corso alla data di entrata  in  vigore  della  legge  o  a  quello
 successivo - Identica questione gia' dichiarata non fondata (sentenza
 n. 455/1992) - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 52).
(GU n.13 del 24-3-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo
 SPAGNOLI,  prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo  CHELI,  dott.    Renato
 GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo  comma,
 della  legge  30  dicembre  1991,  n. 412 (Disposizioni in materia di
 finanza pubblica), promossi con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa  il  10  maggio  1992  dal  Vice-Pretore  di
 Avezzano - Sezione distaccata di Tagliacozzo, nel procedimento civile
 vertente  tra Grasso Antonino e l'Ente ferrovie dello Stato, iscritta
 al n. 481 del registro ordinanze 1992  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  39, prima serie speciale, dell'anno
 1992;
      2) ordinanza emessa il 7 luglio 1992 dal Pretore  di  Locri  nel
 procedimento  civile vertente tra Badolato Pasquale e l'Ente ferrovie
 dello Stato, iscritta  al  n.  582  del  registro  ordinanze  1992  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 42, prima
 serie speciale dell'anno 1992;
    Visti  l'atto  di  costituzione  di Badolato Pasquale, nonche' gli
 atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 27  gennaio  1993  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il Vice-Pretore di Avezzano - Sezione distaccata di
 Tagliacozzo, nel procedimento civile vertente tra Grasso  Antonino  e
 l'Ente  ferrovie  dello Stato, con ordinanza del 10 maggio 1992 (R.O.
 n.  481  del  1991),   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  7,  primo  comma,  della legge 30 dicembre
 1991, n. 412, il quale prevede come utili  per  i  benefici  previsti
 dall'art.  20  della legge n. 958 del 1986, solo il servizio militare
 in corso alla data di entrata in vigore della legge  oppure  prestato
 successivamente;
      che,  a  parere  del  giudice  remittente, sarebbero violati gli
 artt. 3 e 52 della Costituzione per la disparita' di trattamento  che
 si  verifica,  solo per l'elemento temporale, tra cittadini che hanno
 effettuato la  stessa  prestazione  e  per  il  pregiudizio  che  una
 categoria  subisce per l'adempimento di un obbligo costituzionalmente
 imposto;
      che  l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta   in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per la inammissibilita' o per la infondatezza della questione;
      che  la stessa questione e' stata sollevata dal Pretore di Locri
 con ordinanza del 7 luglio 1992 (R.O. n. 582 del 1992)  nel  giudizio
 tra Badolato Pasquale ed Ente FF.SS con identici argomenti;
      che   anche  in  questo  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura
 Generale dello Stato,  che  ha  rassegnato  conclusioni  identiche  a
 quelle  del  giudizio precedente, e si e' costituita la parte privata
 che ha concluso per l'accoglimento della questione;
    Considerato che i  due  giudizi,  siccome  prospettano  la  stessa
 questione possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;
      che  la stessa questione, con sentenza n. 455 del 1992, e' stata
 dichiarata non fondata;
      che non sono stati dedotti motivi nuovi o  diversi  che  possono
 fondare una diversa decisione;
      che,    pertanto,    la   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riunisce  i  giudizi  e  dichiara  la  manifesta infondatezza della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  7,  primo  comma,
 della  legge  30  dicembre  1991,  n. 412 (Disposizioni in materia di
 finanza  pubblica),  in  riferimento  agli  artt.  3   e   52   della
 Costituzione,  sollevata  dal  Vice-Pretore  di  Avezzano  -  Sezione
 distaccata di Tagliacozzo, e dal Pretore di Locri rispettivamente con
 ordinanze n. 481 e n. 582 del 1992.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: GRECO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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