N. 119 ORDINANZA 24 - 26 marzo 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza  e  assistenza  -  Pensioni  I.N.P.S.  -  Rate di pensione
 indebitamente  riscosse  -  Recupero  -  Richiamo  alla  sentenza  n.
 93/1993  dichiarativa  della  illegittimita' costituzionale dell'art.
 13,   primo   comma,   della   legge   n.   412/1981   -    Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 38, 101 e 104).
(GU n.14 del 31-3-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo
 SPAGNOLI,  prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo  CHELI,  dott.    Renato
 GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo comma,
 della legge 30 dicembre 1991, n.  412  (Disposizioni  in  materia  di
 finanza pubblica), di interpretazione autentica dell'art. 52, secondo
 comma,   della   legge   9   marzo   1989,  n.  88  (Ristrutturazione
 dell'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale  e  dell'Istituto
 nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul lavoro),
 promosso con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 23 maggio 1992 dal Pretore di Trieste nel
 procedimento  civile  vertente tra Millo Ofelia e l'I.N.P.S. iscritta
 al n. 411 del registro ordinanze 1992  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  36, prima serie speciale, dell'anno
 1992;
     2) ordinanza emessa il 23 maggio 1992 dal Pretore di Trieste  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Lettieri  Marianna  e l'I.N.P.S.
 iscritta al n. 412 del registro ordinanze  1992  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  36, prima serie speciale,
 dell'anno 1992;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto che nel corso  del  giudizio  promosso  da  Ofelia  Millo
 contro  l'Istituto  nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) per
 l'accertamento dell'irripetibilita' di somme erogate su una delle due
 pensioni delle quali era  titolare,  somme  che  l'Istituto  assumeva
 indebitamente  riscosse,  il Pretore di Trieste, con ordinanza emessa
 il  23  maggio  1992,  ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  13,  primo  comma, della legge 30 dicembre
 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica);
      che la norma impugnata stabilisce che l'art. 52, secondo  comma,
 della  legge  9  marzo  1989,  n.  88, si interpreta nel senso che la
 sanatoria ivi prevista per il recupero di prestazioni indebite  opera
 in  relazione  alle  somme  corrisposte in base a formale, definitivo
 provvedimento  del  quale  sia  stata  data  espressa   comunicazione
 all'interessato  e  che risulti viziato da errore di qualsiasi natura
 imputabile all'ente erogatore, salvo che  l'indebita  percezione  sia
 dovuta  a  dolo dell'interessato; la stessa norma prevede inoltre che
 l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di  fatti
 incidenti  sul  diritto o sulla misura della pensione goduta, che non
 siano gia' conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilita'
 delle somme indebitamente percepite;
      che,  ad  avviso  del  giudice  rimettente,  tale   disposizione
 violerebbe gli artt. 3, 38, 101 e 104 della Costituzione;
      che  identica  questione e' stata sollevata dal medesimo Pretore
 con altra ordinanza, emessa in pari data nel corso  del  procedimento
 civile promosso da Marianna Lettieri contro l'I.N.P.S.;
      che  in  entrambi  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  chiedendo  che  la  questione sia dichiarata
 manifestamente infondata;
    Considerato  che  i  giudizi  debbono  essere   riuniti,   essendo
 identiche le questioni sollevate;
      che  con  sentenza  n.  39  del 1993 la Corte ha gia' dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  13,  primo  comma,  della
 legge  30  dicembre  1991,  n. 412, nella parte in cui e' applicabile
 anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della  sua  entrata
 in vigore o comunque pendenti alla stessa data;
      che    pertanto   le   relative   questioni   vanno   dichiarate
 manifestamente inammissibili;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi  dichiara  la  manifesta inammissibilita' delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 13,  primo  comma,
 della  legge  30  dicembre  1991,  n. 412 (Disposizioni in materia di
 finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 38, 101  e
 104 della Costituzione, dal Pretore di Trieste con le ordinanze indi-
 cate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0303