N. 152 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 novembre 1992

                                N. 152
 Ordinanza emessa il 24 novembre 1992 dalla pretura di Busto  Arsizio,
 sezione  distaccata  di Saronno, nel procedimento civile vertente tra
 Simonini Rosalba e Arimondi Ermenegilda
 Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Proroga biennale del
    contratto - Ritenuta operativita' di diritto anche in  assenza  di
    trattative  relative  a  nuovo canone - Irragionevole compressione
    del  diritto  di  proprieta'  -  Disparita'  di  trattamento   tra
    situazioni  identiche  -  Richiamo  ai  principi della sentenza n.
    108/1986.
 Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Scadenza del contratto
    - Rinnovo - Patti  c.d.  in  deroga  -  Necessita',  per  la  loro
    validita',    dell'assistenza    de   facto   obbligatoria   della
    organizzazione  della  proprieta'  edilizia  e  dei  conduttori  -
    Lesione  del principio di liberta' di associazione - Irragionevole
    imposizione di prestazioni anche onerose per talune  categorie  di
    cittadini  - Lamentata diminuzione della capacita' di agire per la
    tutela dei propri diritti.
 (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, commi 2 e 2-bis, in relazione
    al comma 2-bis della legge citata).
 (Cost., artt. 3, 18, primo comma, 23, 24, primo comma, e 42, secondo
    comma).
(GU n.15 del 7-4-1993 )
                       IL VICE PRETORE ONORARIO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  civile  n.
 4629/1992  r.g.c.c.  promossa da Simonini Rosalba, attrice intimante,
 con l'avv. Giancarlo Monteggia contro Arimondi Ermenegilda, convenuta
 intimata, con la dott. proc. Laura Damiani.
                           RITENUTO IN FATTO
      che,  con  atto d'intimazione di sfratto e contestuale citazione
 per  la  convalida,  Rosalba  Simonini  ha  convenuto   in   giudizio
 Ermenegilda  Arimondi,  per ottenere la convalida dello sfratto della
 convenuta da un immobile di proprieta' attorea, sul  presupposto  che
 il  contratto  di  locazione  inter partes fosse scaduto il 31 agosto
 1992, in forza della preventiva disdetta pervenuta  alla  conduttrice
 nei termini di legge;
      che  l'Arimondi,  costituendosi  in  giudizio,  si opponeva alla
 convalida  dell'intimato  sfratto,  invocando  l'applicazione,  nella
 fattispecie, del comma 2- bis dell'art. 11 della legge 8 agosto 1992,
 n. 359, convertente (con modifiche) il d.l. 11 luglio 1992, n. 333;
      che,  secondo  quella  concludente,  per  effetto della predetta
 norma, il contratto di locazione de  quo,  ancorche'  scaduto  il  31
 agosto  1992,  si  sarebbe  dovuto intendere prorogato di diritto per
 anni due, in  carenza  di  rinnovo  contrattuale,  con  altro  canone
 concordato tra le parti;
      che,  secondo  l'intimata,  la  proroga  biennale  conseguirebbe
 automaticamente qualora venisse provato l'inizio od il fallimento  di
 trattative per la determinazione consensuale di un nuovo canone;
      che  l'attrice  intimante,  per contro, eccepiva la sua immutata
 volonta' di non rinnovare in alcun modo il gia'  risoltosi  contratto
 di  locazione,  allegando,  tra l'altro, la sua necessita' di adibire
 l'immobile de quo a studio professionale del proprio figlio;
      che, pertanto, a parere dell'attrice intimante, il comma 2-  bis
 dell'art.   11   della   citata   legge   8   agosto  1992,  n.  359,
 discriminerebbe i locatori in forza della  data  di  risoluzione  del
 contratto  e  maschererebbe  una proroga legale piu' volte dichiarata
 incostituzionale dalla Consulta;
      che,  all'uopo,  l'attrice  intimante  sollevava  questione   di
 incostituzionalita' della norma citata;
      che  il  vice pretore onorario si e' riservato ogni decisione ed
 ha ritenuto  di  esaminare  la  normativa  invocata  dalla  convenuta
 intimata, siccome declinabile nella fattispecie, osservando quanto di
 seguito:
        a)  il comma 2- bis dell'art. 11 della legge 8 agosto 1992, n.
 359, convertente (con modifiche) il d.l. 11  luglio  1992,  n.  333,
 prevede,  letteralmente:  "Nei  casi  in cui, alla prima scadenza del
 contratto successiva all'entrata in vigore della legge di conversione
 del presente decreto (considerata coincidente con il giorno 14 agosto
 1992), le parti non concordino sulla determinazione  del  canone,  il
 contratto stesso e' prorogato di diritto per due anni";
        b) il meccanismo per la determinazione consensuale del canone,
 in  misura diversa da quella risultante dai criteri di cui alla legge
 27 luglio 1978, n. 392, e' disciplinato dal secondo comma della legge
 8 agosto 1992, n.  359,  il  quale  prevede:  1)  l'assistenza  delle
 organizzazioni   della   proprieta'   edilizia   e   dei   conduttori
 maggiormente rappresentative a livello nazionale; 2) la rinunzia  del
 locatore  alla facolta' di "disdettare" ( sic) i contratti alla prima
 scadenza, salva l'ipotesi di necessita' ex artt. 29 e 59 della  legge
 27 febbraio 1989, n. 392; il tutto - si presume - a pena di nullita';
        c)  il  locatore,  dunque,  per  evitare la proroga automatica
 biennale del contratto scaduto ex comma 2-  bis  della  legge  citata
 deve  obbligatoriamente  ricorrere al meccanismo previsto dal secondo
 comma della medesima;
        d)  conseguentemente,  se il contratto di locazione e' scaduto
 dopo il 14 agosto 1992 (data di  entrata  in  vigore  della  legge  8
 agosto 1992, n. 359) ed il locatore, senza necessita' di indicarne il
 motivo,  non intende comunque stipulare con il suo gia' conduttore un
 nuovo contratto, anche con un canone maggiore a quello equo  ex  lege
 n.  392/1978,  determinato  sulla  base del secondo comma della legge
 citata, deve necessariamente applicarsi la "proroga  di  diritto  per
 due anni";
        e)  d'altra  parte,  l'interpretazione dell'intimata convenuta
 secondo cui "la recente normativa ( ..) limita  l'applicazione  della
 proroga  biennale  alla  sola  apertura  di trattative in ordine alla
 determinazione  del  canone"  appare  ultronea  ed  inutiliter  data,
 dappoiche'  (parzialmente)  rigognitiva  delle conseguenze di per se'
 scaturenti dal piu' volte citato comma  2-  bis:  ossia,  la  proroga
 biennale automatica indipendentemente dalla presenza di trattative in
 ogni  caso  in  cui una delle parti (rectius: il locatore) non voglia
 ne' concordare un nuovo canone, ne' - quindi - rinnovare il contratto
 scaduto (o stipularne uno nuovo con la stessa parte precedente);
        f) invero, l'interpretazione suggerita dall'intimante  -  che,
 cioe',   il  comma  2-  bis  costituisca  una  proroga  generalizzata
 mascherata - appare condivisibile, atteso  che  il  legislatore,  nel
 tentativo  conclamato  di  indurre  i  locatori, nel caso di scadenza
 contrattuale posteriore al 14 agosto 1992, a  rinnovare  i  contratti
 risoluti col ricorso ai c.d. "patti in deroga" (di cui al comma 2, ha
 posto  una  vera  e  propria  "sanzione"  a carico di chi non intenda
 ricorrervi, ossia la proroga biennale di diritto;
        g)  cio'  in  totale  disattenzione  per   quanto   la   Corte
 costituzionale  - segnatamente con la sentenza 23 aprile 1986, n. 108
 - aveva gia'  osservato:  che  la  proroga  legale  (qual  e'  quella
 introdotta  dalla  norma in disamina) dispone la protrazione coattiva
 del precedente rapporto locativo  oltre  il  termine  pattuito  dalle
 parti,  con  l'effetto di porre in essere un'illegittima compressione
 della posizione del proprietario;
        h) la Costituzione della Repubblica  dispone  che  "proprieta'
 privata  e'  riconosciuta  e garantita dalla legge" (art. 42, secondo
 comma), peraltro - come acutamente segnalato -  "in  armonia  con  un
 principio  generalmente  condiviso e sancito anche nell'art. 17 della
 Dichiarazione   universale   dei   diritti    dell'uomo,    approvata
 all'unanimita' da tutti gli Stati aderenti all'ONU";
        i)  su queste premesse, si e' considerata illegittima la norma
 con cui il legislatore ordinario,  intervenendo  liberamente  su  una
 siffatta   posizione   soggettiva,  l'ha  compromessa  o  sacrificata
 irrazionalmente e non allo scopo di  limitarla  per  le  esigenze  di
 "funzionalita'  sociale" cui la proprieta' stessa e' sottomessa dalla
 legge fondamentale;
        l)  ne',  d'altra  parte,  l'ordinamento  costituzionale  puo'
 contemplare  la facolta' ad nutum del legislatore di incidere - anche
 profondamente -  sui  rapporti  locativi,  afferenti  il  diritto  di
 proprieta',  con  norme  di  durata limitata nel tempo, al dichiarato
 fine di predisporre una sorta di passaggio "fino alla revisione della
 disciplina delle locazioni degli immobili urbani" (cfr. primo  comma,
 art. 11, legge cit.) limitatamente ad alcune posizioni soggettive;
        m)  in  tal  modo,  infatti,  si da' luogo ad inaccettabili ed
 irragionevoli  discriminazioni  tra  i  titolari   del   diritto   di
 proprieta',  alcuni  dei  quali,  per  mera  avventura, non si vedono
 costretti ad una proroga biennale sol  perche'  i  contratti  che  li
 vedono  locatori  presentavano  una  scadenza  anteriore al 14 agosto
 1992; in ben altre ambasce gli  altri,  sacrificati  senza  apparenti
 giustificazioni;
        n)  il  comma  2-  bis  dell'art.  11 della legge n. 359/1992,
 dunque, e' pienamente censurabile, sotto l'aspetto della legittimita'
 costituzionale, con riferimento agli artt. 42 e 3 della Costituzione,
 siccome  irrazionalmente  vessatorio  del  diritto   di   proprieta',
 discriminatorio  per  ipotesi  affatto identiche, iterativo - in modo
 indiretto ed ambiguo  -  di  un  inammissibile  regime  vincolistico;
 introduttivo  di  una  sorta di regime "transitorio" non contrastante
 con l'intento "riformatore" affermato  in  nuce  nei  precedenti  due
 commi del medesimo art. 11;
        o)  inoltre,  il  comma  2-  bis  dev'essere  messo  instretta
 relazione col secondo comma dell'art. 11 della piu' volte  richiamata
 legge:  invero, la "concorde determinazione del canone" (introduttiva
 di un nuovo contratto tra le stesse  parti  con  l'ovvio  effetto  di
 elidere  e superare l'altrimenti inevitabile proroga biennale), dalla
 retta interpretazione di tutto  l'impianto  normativo  dell'art.  11,
 dovra'  necessariamente  avvenire  col ricorso al meccanismo previsto
 nel secondo comma (cfr. supra, sub lettere b) e c)), che, dunque,  e'
 istituto  preliminare:  ma  pure  in  tal  caso  sorgono giustificati
 sospetti di illegittimita' costituzionale;
        p) infatti, la previsione che i c.d. "patti in  deroga"  siano
 efficaci  e  godano  di  stabilita'  solo  ed in quanto stipulati con
 l'assistenza delle organizzazioni della  proprieta'  edilizia  e  dei
 conduttori  maggiormente  rappresentative  a livello nazionale appare
 vessatoria e  contrastante  coi  principi  fondamentali  di  liberta'
 ispiratori  della Costituzione; in particolare, l'art. 18 della legge
 fondamentale ("I cittadini hanno diritto di  associarsi  liberamente,
 senza  autorizzazione  ..")  assicura  la possibilita' inculcabile di
 promuovere  ed  appartenere   a   raggruppamenti   associativi,   con
 significativa tutela dell'aspetto sociale del fenomeno; per converso,
 l'altro  aspetto della norma costituzionale in commento conduce anche
 alla liberta' di non associarsi ed impedisce che il  cittadino  venga
 indotto  (se  non  costretto)  ad  aderire ad un'associazione,di cui,
 magari, non condivida ne' gli scopi, ne' i principi ispiratori;  cio'
 e' gia' stato chiaramente rilevato dalla Corte costituzionale, con la
 sua sentenza n. 69/1962, che costituisce un autorevole precedente;
        q)  nella  fattispecie,  se  l'assistenza prevista dal secondo
 comma della legge cit. comporta, anche  solo  de  facto,  l'obbligata
 iscrizione alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello
 nazionale,  si  appalesa in luce meridiana il contrasto con l'art. 18
 della Costituzione (e, per incidens, con  gli  artt.  3  e  23  della
 Costituzione,  ove  si  adombri,  senza  ragionevole giustificazione,
 l'imposizione di una sorta di prestazione, anche onerosa, a carico di
 talune categorie di cittadini);
        r) l'invalidita' dei "patti  in  deroga",  conclusi  senza  la
 prescritta  "assistenza", di poi, con la reviviscenza, al loro posto,
 delle norme imperative di cui alla legge  27  luglio  1978,  n.  392,
 nell'ambito  della  conversione  di  un  negozio  parzialmente nullo,
 condurrebbe alla diminuzione della capacita' di agire  a  tutela  dei
 propri  diritti  da  parte  di  molti  cittadini,  in  violazione del
 disposto dell'art. 24, primo comma,  della  Costituzione,  quasi  che
 migliaia  di  persone  fossero tenute per inabilitate o, addirittura,
 per interdette rispetto al solo contratto di locazione (che,  invece,
 numerosi  soggetti,  muniti  anche  di  appena discreta preparazione,
 saprebbero autonomamente stipulare - e cio' vale  soprattutto  per  i
 locatori,   mentre   i   conduttori,   considerati  socialmente  pars
 contrahens  piu'  debole,  potrebbero  essere   piu'   bisognosi   di
 assistenza  in forma associativa - come il lavoratore nell'ambito del
 processo del lavoro);
      che, dunque, e' indubbia la rilevanza della questione  sollevata
 dall'attrice  intimante e, in modo piu' ampio, considerata ex officio
 dal giudicante, ai fini della decisione della presente controversia;
                                P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale: 1) del comma 2-bis dell'art. 11 della legge 8  agosto
 1992,  n.  359,  in relazione agli artt. 42, secondo comma, e 3 della
 Costituzione, nella  parte  in  cui  prevede  de  facto  una  proroga
 biennale  per  i  contratti  di  locazione  con  scadenza  posteriore
 all'entrata in vigore della legge  predetta;  2)  del  secondo  comma
 dell'art.  11  della  legge  8 agosto 1992, n. 359, coordinato con il
 comma 2- bis della legge citata, in relazione agli articoli 18, primo
 comma, 3, 23 e 24, primo comma, della Costituzione,  nella  parte  in
 cui prevede, per la validita' dei c.d. "patti in deroga" - tra cui la
 determinazione del canone -, l'assistenza de facto obbligatoria delle
 organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza sia comunicata ai presidenti
 delle due Camere  del  Parlamento  e  notificata  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri.
      Saronno, addi' 24 novembre 1992
                    Il vice pretore onorario: GILLI
                                Il collaboratore di cancelleria: FRENI
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