N. 152 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 novembre 1992
N. 152 Ordinanza emessa il 24 novembre 1992 dalla pretura di Busto Arsizio, sezione distaccata di Saronno, nel procedimento civile vertente tra Simonini Rosalba e Arimondi Ermenegilda Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Proroga biennale del contratto - Ritenuta operativita' di diritto anche in assenza di trattative relative a nuovo canone - Irragionevole compressione del diritto di proprieta' - Disparita' di trattamento tra situazioni identiche - Richiamo ai principi della sentenza n. 108/1986. Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Scadenza del contratto - Rinnovo - Patti c.d. in deroga - Necessita', per la loro validita', dell'assistenza de facto obbligatoria della organizzazione della proprieta' edilizia e dei conduttori - Lesione del principio di liberta' di associazione - Irragionevole imposizione di prestazioni anche onerose per talune categorie di cittadini - Lamentata diminuzione della capacita' di agire per la tutela dei propri diritti. (Legge 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, commi 2 e 2-bis, in relazione al comma 2-bis della legge citata). (Cost., artt. 3, 18, primo comma, 23, 24, primo comma, e 42, secondo comma).(GU n.15 del 7-4-1993 )
IL VICE PRETORE ONORARIO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 4629/1992 r.g.c.c. promossa da Simonini Rosalba, attrice intimante, con l'avv. Giancarlo Monteggia contro Arimondi Ermenegilda, convenuta intimata, con la dott. proc. Laura Damiani. RITENUTO IN FATTO che, con atto d'intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida, Rosalba Simonini ha convenuto in giudizio Ermenegilda Arimondi, per ottenere la convalida dello sfratto della convenuta da un immobile di proprieta' attorea, sul presupposto che il contratto di locazione inter partes fosse scaduto il 31 agosto 1992, in forza della preventiva disdetta pervenuta alla conduttrice nei termini di legge; che l'Arimondi, costituendosi in giudizio, si opponeva alla convalida dell'intimato sfratto, invocando l'applicazione, nella fattispecie, del comma 2- bis dell'art. 11 della legge 8 agosto 1992, n. 359, convertente (con modifiche) il d.l. 11 luglio 1992, n. 333; che, secondo quella concludente, per effetto della predetta norma, il contratto di locazione de quo, ancorche' scaduto il 31 agosto 1992, si sarebbe dovuto intendere prorogato di diritto per anni due, in carenza di rinnovo contrattuale, con altro canone concordato tra le parti; che, secondo l'intimata, la proroga biennale conseguirebbe automaticamente qualora venisse provato l'inizio od il fallimento di trattative per la determinazione consensuale di un nuovo canone; che l'attrice intimante, per contro, eccepiva la sua immutata volonta' di non rinnovare in alcun modo il gia' risoltosi contratto di locazione, allegando, tra l'altro, la sua necessita' di adibire l'immobile de quo a studio professionale del proprio figlio; che, pertanto, a parere dell'attrice intimante, il comma 2- bis dell'art. 11 della citata legge 8 agosto 1992, n. 359, discriminerebbe i locatori in forza della data di risoluzione del contratto e maschererebbe una proroga legale piu' volte dichiarata incostituzionale dalla Consulta; che, all'uopo, l'attrice intimante sollevava questione di incostituzionalita' della norma citata; che il vice pretore onorario si e' riservato ogni decisione ed ha ritenuto di esaminare la normativa invocata dalla convenuta intimata, siccome declinabile nella fattispecie, osservando quanto di seguito: a) il comma 2- bis dell'art. 11 della legge 8 agosto 1992, n. 359, convertente (con modifiche) il d.l. 11 luglio 1992, n. 333, prevede, letteralmente: "Nei casi in cui, alla prima scadenza del contratto successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (considerata coincidente con il giorno 14 agosto 1992), le parti non concordino sulla determinazione del canone, il contratto stesso e' prorogato di diritto per due anni"; b) il meccanismo per la determinazione consensuale del canone, in misura diversa da quella risultante dai criteri di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e' disciplinato dal secondo comma della legge 8 agosto 1992, n. 359, il quale prevede: 1) l'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale; 2) la rinunzia del locatore alla facolta' di "disdettare" ( sic) i contratti alla prima scadenza, salva l'ipotesi di necessita' ex artt. 29 e 59 della legge 27 febbraio 1989, n. 392; il tutto - si presume - a pena di nullita'; c) il locatore, dunque, per evitare la proroga automatica biennale del contratto scaduto ex comma 2- bis della legge citata deve obbligatoriamente ricorrere al meccanismo previsto dal secondo comma della medesima; d) conseguentemente, se il contratto di locazione e' scaduto dopo il 14 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1992, n. 359) ed il locatore, senza necessita' di indicarne il motivo, non intende comunque stipulare con il suo gia' conduttore un nuovo contratto, anche con un canone maggiore a quello equo ex lege n. 392/1978, determinato sulla base del secondo comma della legge citata, deve necessariamente applicarsi la "proroga di diritto per due anni"; e) d'altra parte, l'interpretazione dell'intimata convenuta secondo cui "la recente normativa ( ..) limita l'applicazione della proroga biennale alla sola apertura di trattative in ordine alla determinazione del canone" appare ultronea ed inutiliter data, dappoiche' (parzialmente) rigognitiva delle conseguenze di per se' scaturenti dal piu' volte citato comma 2- bis: ossia, la proroga biennale automatica indipendentemente dalla presenza di trattative in ogni caso in cui una delle parti (rectius: il locatore) non voglia ne' concordare un nuovo canone, ne' - quindi - rinnovare il contratto scaduto (o stipularne uno nuovo con la stessa parte precedente); f) invero, l'interpretazione suggerita dall'intimante - che, cioe', il comma 2- bis costituisca una proroga generalizzata mascherata - appare condivisibile, atteso che il legislatore, nel tentativo conclamato di indurre i locatori, nel caso di scadenza contrattuale posteriore al 14 agosto 1992, a rinnovare i contratti risoluti col ricorso ai c.d. "patti in deroga" (di cui al comma 2, ha posto una vera e propria "sanzione" a carico di chi non intenda ricorrervi, ossia la proroga biennale di diritto; g) cio' in totale disattenzione per quanto la Corte costituzionale - segnatamente con la sentenza 23 aprile 1986, n. 108 - aveva gia' osservato: che la proroga legale (qual e' quella introdotta dalla norma in disamina) dispone la protrazione coattiva del precedente rapporto locativo oltre il termine pattuito dalle parti, con l'effetto di porre in essere un'illegittima compressione della posizione del proprietario; h) la Costituzione della Repubblica dispone che "proprieta' privata e' riconosciuta e garantita dalla legge" (art. 42, secondo comma), peraltro - come acutamente segnalato - "in armonia con un principio generalmente condiviso e sancito anche nell'art. 17 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata all'unanimita' da tutti gli Stati aderenti all'ONU"; i) su queste premesse, si e' considerata illegittima la norma con cui il legislatore ordinario, intervenendo liberamente su una siffatta posizione soggettiva, l'ha compromessa o sacrificata irrazionalmente e non allo scopo di limitarla per le esigenze di "funzionalita' sociale" cui la proprieta' stessa e' sottomessa dalla legge fondamentale; l) ne', d'altra parte, l'ordinamento costituzionale puo' contemplare la facolta' ad nutum del legislatore di incidere - anche profondamente - sui rapporti locativi, afferenti il diritto di proprieta', con norme di durata limitata nel tempo, al dichiarato fine di predisporre una sorta di passaggio "fino alla revisione della disciplina delle locazioni degli immobili urbani" (cfr. primo comma, art. 11, legge cit.) limitatamente ad alcune posizioni soggettive; m) in tal modo, infatti, si da' luogo ad inaccettabili ed irragionevoli discriminazioni tra i titolari del diritto di proprieta', alcuni dei quali, per mera avventura, non si vedono costretti ad una proroga biennale sol perche' i contratti che li vedono locatori presentavano una scadenza anteriore al 14 agosto 1992; in ben altre ambasce gli altri, sacrificati senza apparenti giustificazioni; n) il comma 2- bis dell'art. 11 della legge n. 359/1992, dunque, e' pienamente censurabile, sotto l'aspetto della legittimita' costituzionale, con riferimento agli artt. 42 e 3 della Costituzione, siccome irrazionalmente vessatorio del diritto di proprieta', discriminatorio per ipotesi affatto identiche, iterativo - in modo indiretto ed ambiguo - di un inammissibile regime vincolistico; introduttivo di una sorta di regime "transitorio" non contrastante con l'intento "riformatore" affermato in nuce nei precedenti due commi del medesimo art. 11; o) inoltre, il comma 2- bis dev'essere messo instretta relazione col secondo comma dell'art. 11 della piu' volte richiamata legge: invero, la "concorde determinazione del canone" (introduttiva di un nuovo contratto tra le stesse parti con l'ovvio effetto di elidere e superare l'altrimenti inevitabile proroga biennale), dalla retta interpretazione di tutto l'impianto normativo dell'art. 11, dovra' necessariamente avvenire col ricorso al meccanismo previsto nel secondo comma (cfr. supra, sub lettere b) e c)), che, dunque, e' istituto preliminare: ma pure in tal caso sorgono giustificati sospetti di illegittimita' costituzionale; p) infatti, la previsione che i c.d. "patti in deroga" siano efficaci e godano di stabilita' solo ed in quanto stipulati con l'assistenza delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale appare vessatoria e contrastante coi principi fondamentali di liberta' ispiratori della Costituzione; in particolare, l'art. 18 della legge fondamentale ("I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione ..") assicura la possibilita' inculcabile di promuovere ed appartenere a raggruppamenti associativi, con significativa tutela dell'aspetto sociale del fenomeno; per converso, l'altro aspetto della norma costituzionale in commento conduce anche alla liberta' di non associarsi ed impedisce che il cittadino venga indotto (se non costretto) ad aderire ad un'associazione,di cui, magari, non condivida ne' gli scopi, ne' i principi ispiratori; cio' e' gia' stato chiaramente rilevato dalla Corte costituzionale, con la sua sentenza n. 69/1962, che costituisce un autorevole precedente; q) nella fattispecie, se l'assistenza prevista dal secondo comma della legge cit. comporta, anche solo de facto, l'obbligata iscrizione alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, si appalesa in luce meridiana il contrasto con l'art. 18 della Costituzione (e, per incidens, con gli artt. 3 e 23 della Costituzione, ove si adombri, senza ragionevole giustificazione, l'imposizione di una sorta di prestazione, anche onerosa, a carico di talune categorie di cittadini); r) l'invalidita' dei "patti in deroga", conclusi senza la prescritta "assistenza", di poi, con la reviviscenza, al loro posto, delle norme imperative di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, nell'ambito della conversione di un negozio parzialmente nullo, condurrebbe alla diminuzione della capacita' di agire a tutela dei propri diritti da parte di molti cittadini, in violazione del disposto dell'art. 24, primo comma, della Costituzione, quasi che migliaia di persone fossero tenute per inabilitate o, addirittura, per interdette rispetto al solo contratto di locazione (che, invece, numerosi soggetti, muniti anche di appena discreta preparazione, saprebbero autonomamente stipulare - e cio' vale soprattutto per i locatori, mentre i conduttori, considerati socialmente pars contrahens piu' debole, potrebbero essere piu' bisognosi di assistenza in forma associativa - come il lavoratore nell'ambito del processo del lavoro); che, dunque, e' indubbia la rilevanza della questione sollevata dall'attrice intimante e, in modo piu' ampio, considerata ex officio dal giudicante, ai fini della decisione della presente controversia;
P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale: 1) del comma 2-bis dell'art. 11 della legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione agli artt. 42, secondo comma, e 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede de facto una proroga biennale per i contratti di locazione con scadenza posteriore all'entrata in vigore della legge predetta; 2) del secondo comma dell'art. 11 della legge 8 agosto 1992, n. 359, coordinato con il comma 2- bis della legge citata, in relazione agli articoli 18, primo comma, 3, 23 e 24, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede, per la validita' dei c.d. "patti in deroga" - tra cui la determinazione del canone -, l'assistenza de facto obbligatoria delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei conduttori; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri. Saronno, addi' 24 novembre 1992 Il vice pretore onorario: GILLI Il collaboratore di cancelleria: FRENI 93C0314