N. 158 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 1993
N. 158 Ordinanza emessa il 13 gennaio 1993 dalla pretura di Torino, sezione distaccata di Moncalieri nel procedimento penale a carico di Caramellino Emilio ed altro Processo penale - Controllo da parte del giudice sulla regolare costituzione della parte pubblica (p.m.) (nella specie: agente della p.g. delegato dal sostituto procuratore generale in sede di avocazione) - Omessa previsione, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, vincolante per il pretore de quo - Disparita' di trattamento tra parti private e parte pubblica - Sottrazione di fatto della funzione giurisdizionale in merito al controllo sulla regolare costituzione dell'organo dell'accusa - Assoggettamento del giudice ad una scelta vincolante del p.m. - Violazione delle direttive della legge di delega in relazione al regime di parita' tra le parti. (C.P.P. 1988, artt. 178, lett. b), 180 e 484, primo comma). (Cost., artt. 3, 76, 101 e 102; legge 16 novembre 1987, n. 81, art. 2, direttiva 3).(GU n.15 del 7-4-1993 )
IL PRETORE Esaminati gli atti del procedimento n. 27385/1992 r.g. pretura a carico di Caramellino Emilio, nato a Moncalieri l'11 febbraio 1954, residente in Govone, frazione San Pietro Crocco, 45, e, Maggi Riccardo, nato a Torino il 2 gennaio 1959, residente in Moncalieri, via Villastellone, 25/7; Premesso quanto segue: all'udienza del 10 febbraio 1992 questo pretore, nell'ambito e nell'esercizio dei poteri di controllo sulla regolare costituzione delle parti previsti dall'art. 484, primo comma, del c.p.p., rilevava che il sostituto procuratore dott. Paolo Gallo, per il procuratore generale presso la corte d'appello di Torino, aveva delegato le funzioni di pubblico ministero per l'udienza dibattimentale all'ufficiale di polizia giudiziaria Gaetano Mele, ai sensi dell'art. 72 del r.d. n. 12/1941, come modificato dall'art. 22 del d.P.R. n. 449/1988. Conseguentemente, ritenendo che detta disposizione (che parla esclusivamente di "Delegati del procuratore della Repubblica presso la pretura"), in quanto eccezionale rispetto all'art. 51, primo comma, lettera a), del c.p.p., non fosse interpretabile analogicamente (per il divieto contenuto nell'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale) con estensione del potere di delega al procuratore generale presso la corte d'appello in sede di avocazione ex art. 412 del c.p.p. e che in ogni caso a detto organo, in conseguenza dell'avocazione, non passino funzioni diverse da quelle strettamente processuali indicate dall'art. 51, primo comma, lettera a), del c.p.p. (tra le quali non pare rientrare il potere di delega in questione), questo pretore dichiarava la nullita' della delega conferita all'ufficiale di polizia giudiziaria (pagg. da 32 a 34 degli atti processuali). Il procuratore generale presso la corte d'appello di Torino ricorreva contro il provvedimento dichiarativo di nullita', affermandone preliminarmente l'abnormita' (cosa necessaria ai fini dell'impugnazione, posto che altrimenti l'ordinanza, emessa nel corso degli atti introduttivi al dibattimento e prima della dichiarazione di apertura del medesimo, sarebbe stata impugnabile solo unitamente alla sentenza ex art. 586, primo comma, del c.p.p. e, quindi, inimpugnabile allo stato degli atti). La corte di cassazione, su conclusioni conformi del sostituto procuratore generale presso la corte stessa, annullava l'impugnato provvedimento, ritenendolo abnorme. Ritiene questo giudice di dover osservare che: 1) per atto abnorme deve intendersi "quello che, per la singolarita' e stranezza del suo contenuto, sta al di fuori delle norme legislative e dell'intero ordinamento processuale, per cui non rientra nei poteri dell'organo decidente perche' incompatibile con i principi generali del sistema" (Cassazione sezione seconda, n. 2459, 13 luglio 1991); 2) l'interpretazione accolta nella sentenza della corte di cassazione e nella requisitoria del sostituto procuratore generale presso detta corte non e' pacifica tanto e' vero che, in riferimento ad un caso analogo (cfr. all. 1 e 2), altro sostituto procuratore generale presso la corte di cassazione ha affermato: a) "che il ricorso non e' ammissibile in quanto diretto contro provvedimento per il quale non e' previsto alcun specifico mezzo di impugnazione (art. 568, primo comma, del c.p.p.)"; b) "che non sussiste la denunziata abnormita', giacche' il pretore - nel doveroso esercizio dei poteri di controllo (art. 484 del c.p.p.) - ha ritenuto che il difetto di legittimazione del p.m. si risolveva nella nullita' di cui agli articoli 178, lettera b), e 180 del c.p.p."; c) "che tale difetto di legittimazione .. indubbiamente ricorreva nel caso di specie, in quanto la delega per il procedimento pretorile e' riservata al procuratore della Repubblica presso la pretura"; d) "che nella ipotesi di pregressa avocazione delle indagini da parte del procuratore generale per mancato esercizio dell'azione penale (art. 412 del c.p.p.) .. le funzioni nel procedimento di primo grado, come quelle nella fase di indagini preliminari, sono esercitate dai magistrati della procura generale (art. 51, secondo comma, del c.p.p.) e non sono quindi delegabili". La affermata abnormita' del provvedimento impugnato (con conseguente declaratoria di nulita') ha come presupposto una certa interpretazione, vincolante per questo pretore nel caso specifico, degli articoli 484, primo comma, 178, lettera b), e 180 del c.p.p., nel senso che dette disposizioni non prevederebbero la possibilita' per il giudice di controllare la regolare costituzione della parte pubblica (p.m.). Date tali premesse questo pretore solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale degli articoli 484, primo comma, 178, lettera b), e 180 del c.p.p., nella parte in cui (secondo l'interpretazione operata dalla Cassazione con la sentenza 7 luglio 1992, vincolante per questo pretore nel caso specifico) non prevedono che il giudice possa controllare la regolare costituzione della parte pubblica (p.m.) ed emettere i conseguenti eventuali provvedimenti, per contrasto con gli articoli 3, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 76 della Costituzione. La questione e' rilevante in quanto, essendo il procedimento nuovamente pervenuto alla fase dell'accertamento della regolare costituzione delle parti, questo Giudice si vede preclusi solo l'emanazione di un provvedimento identico a quello annullato (cosa normale) ma piu' in generale il controllo sulla regolare costituzione della parte pubblica, controllo che potrebbe voler effettuare magari sotto profili diversi da quelli oggetto del provvedimento annullato. Per quanto attiene al contrasto degli articoli 484, primo comma, 178, lettera b), e 180 del c.p.p. (come interpretati dalla Cassazione, in modo vincolante per questo pretore nel caso specifico) con l'art. 3 della Costituzione, va osservato che non si vede per quale motivo si debbano trattare diversamente le parti private e la parte pubblica (sottoponendo le prime e non la seconda a controllo sulla regolare costituzione). Risponde anzi a criteri di ragionevolezza e anche di economia processuale che tutte le parti siano regolarmente costituite (da cio' il controllo preliminare sul punto), al fine di evitare lo svolgimento di attivita' processuali viziate. Cio' tanto piu' in un processo di parti in cui il p.m., pur rimanendo magistrato, e' sottoposto (nella sua qualita' di parte) alla valutazione del giudice (come si ricava tra l'altro anche dalle ordinanze della Corte costituzionale numeri 253/1991 e 182/1992, nelle quali si e' affermato l'obbligo del p.m., sia esso procuratore della Repubblica presso la pretura sia esso procuratore generale presso la corte d'appello in sede di avocazione ex art. 412 del c.p.p., di adeguarsi alle richieste di indagine del g.i.p.). Va osservato poi che gli articoli 484, secondo comma, 178, lettera b), e 180 del c.p.p. (come interpretati dalla Cassazione, in modo vincolante per questo giudice nel caso specifico) contrastano con i principi costituzionali sanciti dagli articoli 101, secondo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, giacche' al giudice sarebbe di fatto sottratta la funzione giurisdizionale in ordine al controllo della regolare costituzione dell'organo dell'accusa nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, con assoggettamento del giudice stesso ad una scelta vincolante operata dal p.m. quanto alla partecipazione all'udienza dibattimentale pretorile di rappresentanti dell'accusa eventualmente privi delle qualita' richieste dalla legge e quindi della necessaria legittimazione attiva. Per quanto attiene infine all'ultimo profilo (cioe' al contrasto degli articoli 484, primo comma, 178, lettera b), e 180 del c.p.p., come interpretati dalla Cassazione in modo vincolante per questo giudice nel caso specifico, con l'art. 76 della Costituzione) va messo in luce che la direttiva n. 3 (contenuta nell'art. 2 della legge n. 81/1987) afferma il principio della "partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parita' in ogni stato e grado del procedimento"; ora, e' ovvio che la partecipazione e' tanto piu' ampia quanto meno e' soggetta a controlli, di talche' il prevedere controlli da parte del giudice sulla regolare costituzione delle parti private e non su quella della parte pubblica realizza una ingiustificata alterazione del regime di parita', a scapito delle parti private e delle loro difese nonche' del complessivo equilibrio del dibattimento, come sede in cui si esplica appieno la dialettica processuale tra le parti. Il contrasto con la direttiva n. 3 (contenuta nell'art. 2 della legge n. 81/1987) si traduce dunque in una palese violazione dei criteri tracciati dal legislatore delegante e, quindi, nella violazione dell'art. 76 della Costituzione.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Sollevata la sopra esposta questione di legittimita' costituzionale; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Manda inoltre alla cancelleria per le notifiche e le comunicazioni di legge. Moncalieri, 13 gennaio 1993 (provvedimento letto in pubblica udienza). Il pretore: PIETRINI 93C0339