N. 160 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 gennaio 1993
N. 160 Ordinanza emessa il 21 gennaio 1993 dalla pretura di Padova, sezione distaccata di Este, nel procedimento civile vertente tra Ferrari Luigi e la U.L.S.S. n. 22 di Este Montagnana Sanita' pubblica - Diritto del S.S.N. di trattenere, nel provvedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, una quota pari al due e cinque per cento dell'importo al lordo dei tickets - Ingiustificato deteriore trattamento dei farmacisti rispetto a tutti gli altri cittadini e dei titolari di farmacie che svolgono un'elevata percentuale di servizio mutualistico rispetto a coloro per i quali tale servizio costituisce solo una componente dell'attivita' - Incidenza sul principio della capacita' contributiva, atteso il riferimento del prelievo in questione non al reddito ma al ricavo lordo del solo servizio mutualistico. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.15 del 7-4-1993 )
IL VICE PRETORE Sciogliendo la riserva di cui a verbale del 16 dicembre 1992; Esaminati gli atti e la questione incidentale di legittimita' costituzionale sollevata dall'attore; Ritenuto che la stessa per quanto concerne i motivi non manifestamente infondati, appare pertinente, rilevante e strumentale rispetto alla soluzione della causa, la quale pertanto non puo' essere decisa senza la definizione della questione incidentale; Rilevato che l'attore, titolare di farmacia convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nella parte in cui dispone: "il Servizio sanitario nazionale, nel provvedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene una quota pari al 2,5 per cento dell'importo al lordo dei tickets"; Ritenuto che l'eccezione proposta merita di essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale per i seguenti motivi: 1) art. 3 della Costituzione, contrasto con il principio di uguaglianza. L'art. 4 della legge n. 412/1991 prevede una prestazione obbligatoria, di carattere tributario, a carico della categoria dei farmacisti, la quale appare discriminatoria atteso che gli stessi gia' come chiunque altro sono soggetti al pagamento delle normali imposte e contributi a favore del S.S.N., secondo i normali criteri impositivi. A ben vedere non sussistono ragioni per cui si imponga a tale sola categoria di cittadini una diversa ed ulteriore contribuzione non giustificata da ragioni particolari ed eccezionali e per di piu' contrastante con i principi informatori della riforma sanitaria operata nel 1978; 2) art. 3 e 53 della Costituzione, contrasto con il principio di uguaglianza, contrasto con il principio di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacita' contributiva e contrasto con il principio di progressivita' del sistema tributario. Non vi e' motivo per ritenere che la categoria dei farmacisti non ottemperi al proprio obbligo di contribuire alle spese pubbliche secondo i comuni criteri di prelievo tributario; ne' tanto meno si ravvedono motivi per ritenere che gli stessi debbano essere oggetto di particolari disposizioni tributarie. A tutto cio' si aggiunga che il prelievo del 2,5% di cui all'art. 4 legge citata, viene operato sul lordo dei ricavi, anziche' sul reddito netto imponibile, con cio' violando ulteriormente il principio di uguaglianza atteso che una tale disposizione si discosta totalmente dai criteri disciplinanti la tassazione di tutti gli altri cittadini ed ancor piu' il principio secondo cui ogni cittadino deve partecipare alla spesa pubblica sulla base della propria capacita' contributiva e quindi in base al proprio reddito. Si aggiunga che la trattenuta in questione crea ulteriore discriminazione all'interno della categoria stessa dei farmacisti, tra coloro per i quali il servizio mutualistico rappresenta una elevata percentuale della loro attivita' e coloro per i quali tale servizio risulta essere marginale (vedi la differenza tra una farmacia situata in zona periferica ed una posta in un grosso centro industriale e/o turistico).
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento, cosi' come previsto dalla legge. Este, addi' 21 gennaio 1993 Il vice pretore: FORATTINI 93C0341