N. 11 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 3 aprile 1993

                                 N. 11
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il  3
 aprile 1993 (della provincia autonoma di Trento)
 Attivita'  regionali  all'estero  -  Comunicazione  alla provincia di
 Trento che, ai fini dell'intesa governativa, i programmi promozionali
 della provincia, relativi ad iniziative all'estero nei  vari  settori
 per  l'anno 1993, devono contemplare una riduzione delle attivita' in
 termini reali e finanziari del venti per cento rispetto ai  programmi
 del   precedente   anno   -   Asserito   illegittimo  condizionamento
 dell'intesa a detta riduzione delle attivita', in quanto l'intesa  si
 giustifica  soltanto per il controllo circa la possibile interferenza
 delle attivita' regionali e provinciali all'estero con gli  indirizzi
 di  politica  estera dello Stato - Lesione dell'autonomia finanziaria
 della   provincia   -   Riferimento   alle   sentenze   della   Corte
 costituzionale nn. 179/1987 e 472/1992.
 (Telex  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 20 gennaio 1993, n.
 200/02894/1.12 s.d. aa.gg./230).
 (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 9, 12, 20, 21, e 9, nn. 3,
 8 e 16).
(GU n.16 del 14-4-1993 )
   Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia  autonoma  di
 Trento,  in  persona  del  presidente  della giunta provinciale dott.
 Gianni Bazzanella, autorizzato con delibera della giunta  provinciale
 n.  3126 del 15 marzo 1993, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof.
 Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato  presso
 quest'ultimo  in Roma, largo della Gancia 1, come da mandato speciale
 a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data  17  marzo
 1993,  n.  58582  di  rep.,  contro  il  Presidente del Consiglio dei
 Ministri pro-tempore, in  relazione  al  telex  20  gennaio  1993  n.
 200/02894/1.12  S.D.AA.GG/230,  con  cui  si  comunicava  che ai fini
 dell'intesa governativa  i  programmi  promozionali  della  provincia
 relativi  ad  iniziative  all'estero nei vari settori per l'anno 1993
 devono contemplare una riduzione delle attivita' in termini  reali  e
 finanziari del 20% rispetto ai programmi del precedente anno.
    Le  attivita' promozionali svolte all'estero dalle regioni e dalle
 province autonome sono oggetto, come e' noto, delle  disposizioni  di
 indirizzo  e coordinamento dettate con d.P.C.M. 11 marzo 1980, e sono
 soggette, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del d.P.R. n. 616  del
 1977 nonche' del d.P.C.M. citato, alla previa intesa col Governo.
    Tali  attivita' comprendono, come ha precisato questa Corte, "ogni
 comportamento legato da un rigoroso nesso strumentale con le  materie
 di  competenza  regionale,  ossia qualsiasi comportamento diretto, in
 tali settori,  allo  sviluppo  economico,  sociale  e  culturale  nel
 territorio  dell'ente  locale"  (sentenze  nn.  179/1987 e 472/1992).
 Questa stessa Corte ha  affermato  che  la  "previa  intesa"  con  il
 Governo  comporta  il  controllo  del  Governo  medesimo "destinato a
 realizzarsi mediante un  consenso  che  necessariamente  deve  essere
 manifestato  in  forma  esplicita  e  che  si presenta, in ogni caso,
 pregiudiziale    e    condizionante    ai    fini    dell'attivazione
 dell'iniziativa  che la regione intende svolgere fuori del territorio
 nazionale";  ma  ha  anche  precisato  che  tale  previa  intesa   e'
 necessaria  "per  il  fatto di riferirsi ad attivita' suscettibili di
 incidere sugli indirizzi della politica  dello  Stato"  (sentenza  n.
 472/1992).
    In altri termini l'intesa si giustifica non in quanto lo Stato sia
 contitolare  delle  competenze di settore che si esplicano attraverso
 le attivita' in questione - al cui riguardo valgono solo gli ordinari
 limiti posti alle attivita' amministrative regionali o provinciali  -
 ma  solo  in  quanto dette attivita', svolgendosi all'estero, possono
 potenzialmente interferire con gli indirizzi della  politica  estera,
 di esclusiva competenza statale. E infatti la Corte ha esplicitamente
 considerato  la "necessaria previa intesa con il Governo", unitamente
 all'ambito "rigorosamente delimitato della potesta' regionale" e alla
 "obbligatoria  conformita'   agli   indirizzi   ed   agli   atti   di
 coordinamento   degli   organi  centrali",  come  volta  a  garantire
 "l'indispensabile aderenza degli atti  'promozionali'  alla  politica
 estera perseguita dallo Stato" (sentenza n. 179/1987).
    Ne discende, logicamente, che il Governo puo' opporre alla regione
 o  alla  provincia autonoma come validi motivi di diniego dell'intesa
 solo quei motivi che  attengono  alla  salvaguardia  degli  indirizzi
 della  politica  estera  nazionale  (oltre  a eventuali violazioni di
 vincoli  legittimamente  posti  con   gli   atti   di   indirizzo   e
 coordinamento): non gia' qualsiasi altro motivo attinente a interessi
 o  a  valutazioni estranei a tali indirizzi, o un semplice disaccordo
 sulle valutazioni di merito  sottostanti  ai  programmi  regionali  o
 provinciali.
    Di  recente  il  Ministro per gli affari regionali, dopo avere con
 telex trasmesso il  23  luglio  1992  genericamente  raccomandato  il
 contenimento delle iniziative all'estero - senza peraltro porre alcun
 vincolo  ne'  condizione ai fini dell'intesa - con il telex pervenuto
 il 20 gennaio 1993, indicato in  epigrafe  al  presente  ricorso,  ha
 viceversa  statuito,  "at  fini  intesa  governativa", che "programmi
 promozionali relativi at iniziative at estero vari settori  per  anno
 1993,  debent  contemplare  riduzione  attivita'  in termini reali et
 finanziari 20% rispetto at programma precedente anno", precisando che
 "richieste intesa governativa debent, pertanto, essere  corredate  da
 scheda comparativa da quale risulti detta riduzione".
    Tale   atto   e'   pero'   illegittimo   e  lesivo  dell'autonomia
 provinciale, in relazione alle  norme  statutarie  che  attribuiscono
 alla  provincia  competenza  legislativa  e  amministrativa  nei vari
 settori cui afferisce l'attivita' promozionale  all'estero  (art.  8,
 nn.  9,  12,  20, 21; art. 9, nn. 3 e 8; art. 16 del d.P.R. 31 agosto
 1972, n. 670 e relative norme di attuazione),  nonche'  in  relazione
 alle  norme che garantiscono l'autonomia finanziaria e di spesa della
 provincia (tit. VI del d.P.R.  n.  670/1972,  come  modificato  dalla
 legge 30 novembre 1989, n. 386).
    Infatti  esso  impone  un  vincolo  di  riduzione  delle attivita'
 promozionali  afferenti  ai  vari   settori   (non   e'   chiaro   se
 complessivamente considerate, ovvero settore per settore) del 20%, in
 termini  reali (?) e finanziari, rispetto all'anno precedente, e cio'
 senza tener nemmeno alcun conto  di  quale  fosse  il  livello  delle
 attivita'  e  della  spesa raggiunto in detto anno; e, chiedendo che,
 "ai fini dell'intesa", i programmi debbano essere accompagnati da una
 scheda che dimostri tale riduzione, in sostanza  preavverte  che  non
 conseguiranno  l'intesa  gorvernativa i programmi in cui la riduzione
 medesima non tovi riscontro.
    E' palese come l'atto governativo in esame non sia, da un lato, un
 valido atto di indirizzo ai sensi dell'art.  4,  secondo  comma,  del
 d.P.R.  n. 616/1977, non avendone la forma prevista dall'art. 3 della
 legge n. 382/1975 e dall'art. 2, lett. d), della legge  n.  400/1988;
 ne',  dall'altro,  sia  sorretto  da ragioni attinenti agli indirizzi
 della politica estera nazionale, che soli  potrebbero  (in  astratto)
 motivare  vincoli  e  dinieghi  di  intesa  sui programmi regionali e
 provinciali.
    In realta' si tratta, nella specie, di una prescrizione tendente a
 vincolare i programmi provinciali in nome di esigenze che nulla hanno
 a che fare con la politica estera, ma al piu' sembrano collocarsi sul
 terreno del contenimento della spesa  pubblica.  Ma,  a  quest'ultimo
 riguardo,  e'  appena  il  caso  di  sottolineare  come,  poiche'  le
 attivita' promozionali all'estero della provincia sono  effettuate  a
 totali  ed esclusive spese di quest'ultima, nell'ambito delle risorse
 ad essa spettanti e nei limiti dei  bilanci  da  essa  approvati  con
 legge  (sulla  quale  legge  peraltro  si  esplica anche il controllo
 governativo di cui all'art. 55 dello Statuto), non sussista in radice
 un  interesse  dello  Stato  suscettibile  di  essere   salvaguardato
 attraverso la prescrizione in questione.
    In  ogni  modo,  e' chiaro come la impropria direttiva sulla spesa
 provinciale, in cui si sostanzia  l'atto  impugnato,  sia  del  tutto
 illegittima  in quanto, oltre a non essere sorretta da alcuna ragione
 giustificatrice, e'  stata  emanata  da  organo  all'uopo  del  tutto
 incompetente,  come il Ministro per gli affari regionali; e' priva di
 ogni forma astrattamente idonea (si tratta di un telex  del  Ministro
 ai  presidenti  della  giunta  regionali  e provinciali); ed e' priva
 altresi' di qualsiasi base legale,  e  dunque  in  contrasto  con  il
 principio di legalita' sostanziale.
    L'atto  appare  d'altronde  immediatamente  lesivo  dell'autonomia
 della Provincia, in  quanto  impone  una  prescrizione  di  riduzione
 dell'attivita'   (in   percentuale   prefissata   rispetto   all'anno
 precedente) che vuole essere immediatamente vincolante, e,  imponendo
 di  accompagnare  i  programmi  con  la  dimostrazione  dell'avvenuta
 riduzione, prefigura gia'  il  diniego  dell'intesa  governativa  sui
 programmi che non rispettassero la prescrizione medesima.
                               P. Q. M.
    La  provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che
 non spetta allo  Stato,  e  per  esso  al  Ministro  per  gli  affari
 regionali,   prescrivere   una  riduzione  del  20%  delle  attivita'
 promozionali all'estero della provincia  per  il  1993,  rispetto  ai
 programmi  del  precedente  anno, ne' negare l'intesa governativa sui
 programmi  che  non  realizzino  tale  riduzione;  e  per   l'effetto
 annullare l'atto impugnato, meglio indicato in epigrafe.
    Si  produce:  telex  20  gennaio  1993  del  Ministro degli affari
 regionali.
      Roma, addi' 18 marzo 1993
            Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

 93C0347