N. 155 ORDINANZA 1 - 8 aprile 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Pensione di invalidita' e pensione  sociale
 - Ultrasessantacinquenni - Mancato riconoscimento della invalidita' -
 Identica  questione  gia'  dichiarata  non  fondata (cfr. sentenza n.
 454/1992) - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, terzo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 101, 102, 103 e 104).
(GU n.16 del 14-4-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  prof.  Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi   MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
 Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  13,  terzo
 comma,  della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia
 di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 4  marzo  1992
 dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili riuniti, vertenti tra
 Feniello  Biagio  ed  altra  e  l'I.N.P.S.,  iscritta  al  n. 494 del
 registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visti gli atti di costituzione di Feniello Biagio e dell'I.N.P.S.,
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 27  gennaio  1993  il  Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del  4  marzo 1992, il Tribunale di
 Genova,  Sezione  lavoro,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  13, comma 3, della legge 30 dicembre 1991,
 n. 412 (Disposizioni in materia  di  finanza  pubblica)  secondo  cui
 l'art.  1,  comma  2,  della  legge 21 marzo 1988, n. 93, deve essere
 interpretato "nel senso che la salvaguardia degli  effetti  giuridici
 derivanti  dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo
 di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495 resta delimitata
 a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni";
      che il giudice a quo sospetta la violazione degli artt.  101-104
 della  Costituzione,  in  quanto  la  norma  impugnata  sarebbe stata
 emanata in  assenza  delle  condizioni  che  legittimano  il  ricorso
 all'interpretazione  autentica  e  denuncia  altresi'  la  violazione
 dell'art.  3  della  Costituzione,  in   quanto   la   norma   stessa
 determinerebbe   una   discriminazione   collegata   ad   un  fattore
 irrazionale, quale quello della maggiore  o  minore  celerita'  della
 procedura  amministrativa prevista per la liquidazione della pensione
 sociale sostitutiva di cui all'art. 19 della legge n. 118 del 1971;
      che si e' costituito Biagio Feniello,  chiedendo  l'accoglimento
 dell'eccezione di costituzionalita';
      che  si e' costituito l'I.N.P.S., chiedendo che la questione sia
 dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,
 chiedendo che la stessa fosse dichiarata inammissibile o infondata;
    Considerato che identica questione e' stata dichiarata non fondata
 dalla sentenza di questa Corte n. 454 del 1992, in  conformita'  alle
 precedenti decisioni nn. 88 del 1992, 75 del 1991 e 286 del 1990;
      che  il  Tribunale  di  Genova non prospetta profili o argomenti
 nuovi rispetto a quelli esaminati da tali pronunzie;
      che pertanto  la  questione  sollevata  deve  essere  dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  13, comma 3, della legge 30 dicembre 1991,
 n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in  riferimento
 agli  artt.  3, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione, sollevata dal
 Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 1› aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0367