N. 162 ORDINANZA 1 - 8 aprile 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Corte  dei  conti  -  Dipendenti  della  pubblica  amministrazione  -
 Giudizio di responsabilita' - Mancata previsione dell'esclusione  dai
 rapporti  patrimoniali trasmissibili agli eredi della responsabilita'
 per  danni  cagionati  dal    de  cuius  -  Medesima  questione  gia'
 dichiarata   non   fondata   (sentenza   n.   383/1992)  -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, quarto comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.16 del 14-4-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  prof.  Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi   MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
 Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  58,  comma  4,
 della  legge  8  giugno  1990,  n.  142  (Ordinamento delle autonomie
 locali), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile  1992  dalla  Corte
 dei  conti  -  Sezioni  riunite  sul ricorso proposto dal Procuratore
 generale nei confronti degli Eredi di Smedile Antonio, iscritta al n.
 692 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Udito nella camera di consiglio  del  24  marzo  1993  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che,  nel  corso  del  giudizio  d'appello  proposto dal
 Procuratore generale contro la sentenza n. 28  del  1991  pronunciata
 dalla  Sezione  I giurisdizionale ordinaria nei confronti degli eredi
 di Antonio Smedile,  la  Corte  dei  conti  -  Sezioni  riunite,  con
 ordinanza dell'8 aprile 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt.
 3  e 97 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58,
 comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, "nella parte in  cui  non
 prevede  l'esclusione  dai  rapporti  patrimoniali trasmissibili agli
 eredi anche della responsabilita' per danni cagionati  dal  de  cuius
 allo Stato-pubblica amministrazione di cui era dipendente";
      che,  ad  avviso del giudice remittente, la norma impugnata, pur
 essendo norma sostanziale, ha efficacia retroattiva ed e' applicabile
 anche ai giudizi  di  responsabilita'  gia'  pendenti  alla  data  di
 entrata  in vigore della legge citata, ma, contrariamente all'assunto
 della  sentenza  appellata,  non  e'  estensibile   agli   eredi   di
 amministratori  o  dipendenti  dello Stato o di enti pubblici diversi
 dalle province e dai comuni;
      che la norma in esame e' ritenuta contrastante: a) con l'art.  3
 Cost.,  sia sotto il profilo del princi'pio di eguaglianza, in quanto
 opera una ingiustificata disparita' di trattamento tra gli  eredi  di
 amministratori  o dipendenti comunali e provinciali e gli eredi degli
 altri  pubblici  amministratori  o  dipendenti  pur   soggetti   alla
 giurisdizione  del  medesimo  giudice contabile, sia sotto il profilo
 del princi'pio di razionalita' per l'incoerenza con la  direttiva  di
 omogeneizzazione della responsabilita' di tutti i dipendenti pubblici
 impartita   nel   comma  1  dell'art.  58;  b)  con  i  princi'pi  di
 imparzialita' e di buon andamento dell'amministrazione;
    Considerato che la medesima questione  e'  gia'  stata  sottoposta
 dalla  stessa Corte dei conti a questa Corte, che l'ha dichiarata non
 fondata con sentenza n. 383 del 1992, in riferimento agli artt.  3  e
 24 Cost.;
      che  le medesime ragioni che escludono la violazione dell'art. 3
 Cost. valgono ad escludere anche la violazione dell'art. 97 Cost.;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87,  e  9  delle  Norme  integrative per i giudizi davanti alla Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.
 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sollevata,  in  riferimento
 agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti - Sezioni
 riunite con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 1› aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0374