N. 174 ORDINANZA 2 - 15 aprile 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sanita'   pubblica   -   Regione   Emilia-Romagna   -   UU.SS.LL.   -
 Amministratori stroardinari e  comitati  dei  garanti  -  Compensi  -
 Modalita' di determinazione - Conferma o rinnovo degli amministratori
 straordinari  scaduti  -  Mancata  conversione  in  legge  del  d.-l.
 impugnato - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L. 26 ottobre 1992, n. 418, art. 1, secondo e quarto comma).
 
 (Cost., artt. 3, 36, 97, 117, 119 e 123).
(GU n.17 del 21-4-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1, quarto e
 secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418 (Proroga dei
 termini di  durata  in  carica  dei  comitati  dei  garanti  e  degli
 amministratori  straordinari  delle  unita' sanitarie locali, nonche'
 norme per le attestazioni da  parte  delle  unita'  sanitarie  locali
 della  condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica
 e  per  la  concessione  di  un  contributo  compensativo  all'Unione
 italiana  ciechi), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna,
 notificato il 25 novembre  1992,  depositato  in  cancelleria  il  30
 successivo ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 1992;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  24  marzo  1993  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto  che  la Regione Emilia-Romagna, con ricorso regolarmente
 notificato e  depositato,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1,  quarto  e  secondo comma, del decreto-
 legge 26 ottobre 1992, n. 418  (Proroga  dei  termini  di  durata  in
 carica  dei  comitati dei garanti e degli amministratori straordinari
 delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le  attestazioni  da
 parte  delle unita' sanitarie locali della condizione di handicappato
 in ordine all'istruzione  scolastica  e  per  la  concessione  di  un
 contributo  compensativo  all'Unione  italiana  ciechi), deducendo la
 violazione degli artt. 3, 36, 97, 117, 119 e 123 della Costituzione;
      che   la   prima  delle  disposizioni  impugnate  stabilisce  le
 modalita'   di   determinazione   del   compenso    spettante    agli
 amministratori  straordinari delle unita' sanitarie locali, mentre la
 seconda attribuisce al presidente della giunta regionale, su conforme
 deliberazione della rispettiva giunta, il potere di  provvedere  alla
 conferma o al rinnovo degli amministratori straordinari scaduti;
      che  nel  presente  giudizio  e'  intervenuto  il Presidente del
 Consiglio dei ministri, chiedendo che le  questioni  di  legittimita'
 costituzionale  siano  dichiarate  inammissibili,  in caso di mancata
 conversione del decreto-legge, e comunque non fondate;
    Considerato che il decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418,  non  e'
 stato  convertito  in legge entro il termine di sessanta giorni dalla
 sua pubblicazione, come  risulta  dal  comunicato  del  Ministero  di
 grazia   e   giustizia  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 303 del 28 dicembre 1992;
      che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte  (cfr.,
 da  ultimo,  le  ordinanze  nn.  494 e 495 del 1992), le questioni di
 legittimita' costituzionale  oggetto  del  presente  giudizio  devono
 essere dichiarate manifestamente inammissibili;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   delle   questioni   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 1, quarto e secondo comma, del
 decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418 (Proroga dei termini di  durata
 in   carica   dei   comitati   dei  garanti  e  degli  amministratori
 straordinari delle unita' sanitarie  locali,  nonche'  norme  per  le
 attestazioni  da parte delle unita' sanitarie locali della condizione
 di  handicappato  in  ordine  all'istruzione  scolastica  e  per   la
 concessione   di   un  contributo  compensativo  all'Unione  italiana
 ciechi), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 97, 117,  119  e
 123  della  Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso
 indicato in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0395