N. 174 ORDINANZA 2 - 15 aprile 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Regione Emilia-Romagna - UU.SS.LL. - Amministratori stroardinari e comitati dei garanti - Compensi - Modalita' di determinazione - Conferma o rinnovo degli amministratori straordinari scaduti - Mancata conversione in legge del d.-l. impugnato - Manifesta inammissibilita'. (D.-L. 26 ottobre 1992, n. 418, art. 1, secondo e quarto comma). (Cost., artt. 3, 36, 97, 117, 119 e 123).(GU n.17 del 21-4-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto e secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418 (Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi), promosso con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il 25 novembre 1992, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 1992; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che la Regione Emilia-Romagna, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto e secondo comma, del decreto- legge 26 ottobre 1992, n. 418 (Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi), deducendo la violazione degli artt. 3, 36, 97, 117, 119 e 123 della Costituzione; che la prima delle disposizioni impugnate stabilisce le modalita' di determinazione del compenso spettante agli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, mentre la seconda attribuisce al presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della rispettiva giunta, il potere di provvedere alla conferma o al rinnovo degli amministratori straordinari scaduti; che nel presente giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che le questioni di legittimita' costituzionale siano dichiarate inammissibili, in caso di mancata conversione del decreto-legge, e comunque non fondate; Considerato che il decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418, non e' stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato del Ministero di grazia e giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 303 del 28 dicembre 1992; che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, le ordinanze nn. 494 e 495 del 1992), le questioni di legittimita' costituzionale oggetto del presente giudizio devono essere dichiarate manifestamente inammissibili; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, quarto e secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1992, n. 418 (Proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36, 97, 117, 119 e 123 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0395