N. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 aprile 1993

                                 N. 27
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 19 aprile 1993 (del commissario dello Statoper la
 regione siciliana)
 Finanza regionale - Interventi nei comparti produttivi e altre
    disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento,
    la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa - Attribuzione,
    nelle  more  della riforma e del riordino dei consorzi di bonifica
    siciliani e per un periodo non superiore ad un anno dalla data  di
    entrata in vigore della legge, delle funzioni di detti consorzi ad
    un  commissario  straordinario nominato con decreto dell'assessore
    regionale per l'agricoltura con conseguente lesione  dei  principi
    di ragionevolezza e di imparzialita' e buon andamento della p.a. -
    Obbligo  delle societa' e consorzi che hanno assunto l'appalto dei
    lavori  di  censimento,  catalogazione,  inventariazione  di  beni
    culturali  ed  ambientali  nonche'  di  servizi aerofotografici di
    utilizzare  prioritariamente  i  soggetti  che  hanno  prestato  e
    prestano  la  loro opera presso gli stessi - Trattamento di favore
    di alcuni  cittadini  a  scapito  della  generalita'  degli  altri
    cittadini  aspiranti  ad  un  posto  di lavoro in contrasto con il
    principio  di  uguaglianza  e  con  il   diritto   al   lavoro   -
    Autorizzazione  alla Corelsi-Aias a svolgere attivita' didattica e
    di formazione del personale  parasanitario  in  contrasto  con  la
    normativa  statale  in  materia  di  formazione  professionale del
    personale   sanitario,    infermieristico    e    tecnico    della
    riabilitazione (d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).
 (Legge della regione Sicilia 31 marzo-1½ aprile 1993).
 (Cost., artt. 3, 4, 41, primo comma, 51 e 97; legge n. 223/1991, art.
    25,  in  relazione  all'art.  17,  lett. f), dello statuto regione
    Sicilia; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 6, terzo comma,  in
    relazione all'art. 17, lett. b), statuto Sicilia).
(GU n.19 del 5-5-1993 )
    L'assemblea  regionale  siciliana,  nella  seduta  del 31 marzo/1½
 aprile 1993, ha approvato il disegno di legge  n.  387/A  dal  titolo
 "Interventi  nei comparti produttivi, altre disposizioni di carattere
 finanziario e norme  per  il  contenimento,  la  razionalizzazione  e
 l'acceleramento della spesa", comunicato a questo commissariato dello
 Stato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  28  dello statuto
 speciale, il successivo 5 aprile 1993.
    Preliminarmente, ai fini anche di una piu' approfondita cognizione
 delle norme contenute nel provvedimento  legislativo  suindicato,  si
 ritiene  opportuno  far  rilevare  che  al  di  la'  di  quanto possa
 desumersi prima facie dalla rubrica, esso in realta' si connota  come
 un contenitore di disposizioni etorogenee riguardanti i piu' svariati
 settori di intervento dell'amministrazione regionale, oltre quelle di
 carattere strettamente finanziario.
    Nel   corso   del   dibattito   tenutosi  in  aula  e  protrattosi
 ininterrottamente per quasi ventiquattro ore, sono  stati  approvati,
 infatti,  numerosi emendamenti che, come rilevato anche da alcuni dei
 deputati presenti, hanno trasformato l'originario disegno di legge in
 un provvedimento omnibus.
    Infatti,  come  ammesso,  peraltro,  da  esponenti  della   stessa
 maggioranza di governo, sono stati inseriti nel corpo dell'articolato
 disposizioni che costituivano oggetto di autonome iniziative legisla-
 tive  da  poco  presentate  in  assemblea  e  su  cui  non era ancora
 intervenuto  il  prescritto  preventivo  parere   delle   commissioni
 permanenti ed altre con le quali si e' inteso sovvenire a particolari
 situazioni bisognevoli di un immediato intervento risolutore.
    Tra  le  norme  approvate  dall'a.r.s. gli artt. 19, 67 e 72 danno
 adito a rilievi di carattere costituzionale.
    L'art. 19 testualmente recita: 1. "Nelle more della riforma e  del
 riordino  dei  consorzi  di  bonifica  siciliani,  e  comunque per un
 periodo non superiore ad un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
 della presente legge, le funzioni previste dalla legislazione vigente
 per  gli  organi dei consorzi di bonifica siciliani sono svolte da un
 commissario  straordinario  nominato   con   decreto   dell'assessore
 regionale per l'agricoltura e le foreste".
    Tale  disposizione  ad  avviso  dello scrivente, si pone in palese
 contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 51, 3 e 97.
    La  norma  de  qua  si  configura  come  tipico  caso  di   legge-
 provvedimentocon  cui viene disposto l'indiscriminato e generalizzato
 avvio di una  gestione  commissariale  degli  esistenti  consorzi  di
 bonifica "nelle more della riforma e del riordino" degli stessi.
    In  proposito,  giova  osservare che il legislatore regionale, pur
 godendo ai sensi dell'art. 14, lett. b), dello  statuto  speciale  di
 competenza  esclusiva  in  materia  di  bonifica,  non ha a tutt'oggi
 provveduto a dettare una  disciplina  organica  nel  settore  e  che,
 pertanto,  in  Sicilia  continuano ad avere vigore le disposizioni di
 cui al r.d. n. 215/1993 e del P.R. n. 947/1962.
    Solo di recente il  governo  regionale  ha  avviato  due  distinte
 iniziative  legislative  concernenti  la  disciplina della difesa del
 suolo e delle risorse  idriche  e  forestali  ed  il  riordino  degli
 interventi  in  materia  di  bonifica, con l'intento di dare un nuovo
 assetto e ruolo agli enti in questione  anche  nell'ambito  del  piu'
 vasto settore regolamentato dalla legge n. 183/1989.
    Le suddette proposte legislative sono, pero', ancora ad uno stadio
 iniziale   non   essendosene   neppure   avviato  l'esame  presso  le
 commissioni di merito e, sebbene, in una  di  esse  sia  previsto  il
 ricorso alla gestione commissariale, nella fase di transizione fra il
 precedente  e  l'instaurando  regime,  non  puo'  ritenersi legittimo
 costituzionalmente l'intervento ex abrupto  operato  dal  legislatore
 che anticipa gli effetti della auspicata riforma, anziche' attuarla.
    Ancor  piu'  censurabile appare la disposizione in questione se si
 tiene presente che, come si e' avuto modo di apprendere, sono in atto
 pendenti  ricorsi  dinnanzi  al  tribunale  amministrativo  regionale
 avverso  provvedimenti  di  commissariamento degli organi di gestione
 ordinaria di alcuni consorzi di bonifica, adottati, stando a quel che
 risulta, con la stessa motivazione e che l'autorita' adita ha accolto
 la domanda incidentale di sospensione presentata dai ricorrenti.
    Al riguardo si ritiene che il legislatore regionale, disponendo in
 via  generale  il  commissariamento  di  tutti i consorzi operanti in
 Sicilia, palesemente lede il diritto  dei  singoli  amministratori  a
 permanere  nelle  rispettive  cariche  senza una preventiva, puntuale
 verifica delle circostanze che possano giustificare il ricorso ad una
 gestione straordinaria ai sensi delle vigenti disposizioni.
    E se e' pur vero che nel  vigente  ordinamento  giuridico  non  e'
 rinvenibile   una   "riserva   di   amministrazione"   opponibile  al
 legislatore, non e' altrettanto ammissibile che ai  singoli  soggetti
 lesi  dalla  legge  provvedimento  sia  preclusa la difesa dei propri
 diritti ed interessi.
    Come  codesta  ecc.ma  Corte  ha  recentemente  riconosciuto   con
 sentenza   n.   62/1993,  l'esame  dei  vizi  normalmente  rientranti
 nell'ambito della giustizia amministrativa deve intendersi trasferito
 in questo caso dinanzi al giudice delle leggi.
    Lo  scrivente,  pertanto,  denuncia,  con  il   presente   ricorso
 l'indebita  compressione  dei diritti dei consigli di amministrazione
 dei consorzi di bonifica dell'isola indiscriminatamente  sancita  con
 il   citato   art.  19,  a  conferma  e  copertura  di  provvedimenti
 amministrativi impugnati dinanzi al giudice amministrativo.
    L'operato del legislatore non appare di certo  ispirato  tanto  ai
 principi  di  buona  amministrazione,  volti a garantire una gestione
 coordinata e omogenea nel settore, quanto piuttosto, dall'esigenza di
 sollevare  l'amministrazione  dall'imbarazzo  causato  dal  probabile
 annullamento  in sede giurisdizionale dei provvedimenti di nomina dei
 commissari straordinari dei consorzi.
    Si osserva, infine, che la  norma  oggetto  di  gravame  non  puo'
 neppure   considerarsi   un'anticipazione   del   disegno   di  legge
 concernente il riordino degli  interventi  regionali  in  materia  di
 bonifica,  in  quanto  nel  titolo terzo "Norme transitorie e finali"
 all'art. 25, sesto  comma,  opportunamente  e'  previsto,  a  riforma
 attuata,  che  "alla  determinazione  dello  stato di consistenza del
 patrimonio consortile e del personale di cui al secondo comma  e  per
 ogni  altro  adempimento  necessario  ai  fini  dell'applicazione del
 presente articolo, per ciascuno dei  consorzi  di  bonifica  in  atto
 esistenti  nella  regione  provvede  un commissario regionale ad acta
 nominato con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e  le
 foreste".
    La    disposizione    si   appalesa,   pertanto,   arbitraria   ed
 irragionevole,  giustificata  soltanto  dal   mito   della   presunta
 onnipotenza  del  legislatore  il quale, piuttosto che adoperarsi per
 approvare con l'auspicata sollecitudine la cennata riforma  organica,
 ne  anticipa,  come  gia'  detto,  gli  effetti travisando, pero', la
 natura stessa dell'istituto  della  gestione  commissariale,  che  da
 strumento  necessario  e  limitato,  nella fase di prima applicazione
 della nuova disciplina, diventa sistema ordinario di amministrazione,
 in attesa dell'entrata in vigore della nuova legge, anche se limitata
 ad un anno dalla stessa data.
    L'art. 67 testualmente recita:
    1. "Da parte delle societa'  e  dei  consorzi  che  hanno  assunto
 l'appalto  dei  lavori  di censimento, catalogazione, inventariazione
 dei beni culturali ed ambientali nonche'  i  servizi  aerofotografici
 (capitolo  38354)  vengono utilizzati prioritariamente i soggetti che
 hanno prestato e prestano la loro opera.
    2.  Della  rimanente  quota  il 50 per cento viene selezionato dal
 personale di cui agli artt. 19 e 21 della legge regionale  15  maggio
 1991,  n.  27  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  purche' in
 possesso dei requisiti previsti dalle  convenzioni  e  dagli  accordi
 sindacali".
    Anche  questa  disposizione,  come  la precedente, e' frutto di un
 emendamento presentato nel corso  del  dibattito  senza  i  necessari
 approfondimenti  da  parte della competente commissione permanente ed
 approvato nonostante i dubbi sulla sua costituzionalita'  prospettati
 da vari deputati appartenenti anche alla maggioranza di governo.
    La  predetta  norma  di non chiaro significato e che puo' pertanto
 dare adito a interpretazioni ambigue, per la frettolosita' con cui e'
 stata approvata e per l'assenza  di  una  contestuale  disciplina  di
 dettaglio,  nell'intenzione  del  legislatore  regionale vuole venire
 incontro alle richieste  di  stabilita'  occupazionale  avanzate  con
 forza  e  reiteratamente proprio in questi giorni, dagli oltre 40.000
 giovani in atto impegnati nei progetti di utilita' collettiva ex art.
 23 della legge n. 67/1988.
    Il  legislatore  regionale,  invero,  nel  plausibile  intento  di
 garantire,  al  momento,  la  prosecuzione  del rapporto di lavoro di
 alcuni soggetti occupati nei predetti  progetti,  impone  ai  privati
 imprenditori che hanno assunto e che assumeranno l'appalto dei lavori
 di  censimento,  catalogazione, inventariazione dei beni culturali ed
 ambientali di utilizzare detto personale  in  una  percentuale  molto
 elevata   a   scapito   della   generalita'  degli  altri  cittadini,
 disoccupati e/o inoccupati,  anch'essi,  pertanto,  aspiranti  ad  un
 posto di lavoro.
    Non  appare,  infatti, legittimo sotto il profilo del rispetto del
 principio di cui all'art. 4 della  Costituzione  il  privilegiare  il
 diritto  al lavoro di una categoria di soggetti, che fra l'altro sino
 al 31 dicembre 1993 sara' impeganta  nei  progetti  finanziati  dalla
 regione,  a  tutto  danno  dei  rimanenti  disoccupati  che  vedranno
 ulteriormente preclusa la possibilita' di fare ingresso nel mondo del
 lavoro, in un settore di cui e' prevedibile l'espansione,  atteso  il
 cospicuo  intervento  finanziario regionale, che per il corrente anno
 e' quantificato in ben 35 miliardi di lire.
    Codesta ecc.ma Corte ha, d'altronde, evidenziato che il diritto al
 lavoro tutelato dall'art. 4, non si traduce in una pretesa  giuridica
 del  singolo ad ottenere un determinato posto di lavoro, bensi' nella
 generica possibilita' di avere accesso, concorrendone i requisiti, ai
 posti  disponibili   e   nell'obbligo,   genericamente   imposto   al
 legislatore,  di realizzare un ordinamento che renda effettivo questo
 diritto (sentenza n. 194/1976).
    La  tutela  del  diritto  al  lavoro  e',  altresi',  strettamente
 connessa  all'attuazione  del  principio  di  eguaglianza  e, pur non
 essendo garantito da detta norma costituzionale a  ciascun  cittadino
 il  diritto al conseguimento di un'occupazione ne' alla conservazione
 del posto di lavoro, il  legislatore  ordinario  deve  stabilire  una
 disciplina  che  rispecchi  l'esigenza  di  un  trattamento giuridico
 eguale, diversificato soltanto in presenza  di  giustificata  ragione
 (sentenza n. 174/1971).
    Alla   luce   delle   soprariportate  pronunce  costituzionali  la
 disciplina dettata dal legislatore regionale si appalesa, quindi, non
 pienamente rispettosa dei  diritti  dei  terzi  esclusi  nonche'  dei
 singoli  imprenditori  cui  viene  gravemente limitata la liberta' di
 scegliere  le  persone  delle  quali  avvalersi  nell'esercizio della
 propria  attivita'   economica   (art.   41,   primo   comma,   della
 Costituzione).
    Il  vulnus  dei principi costituzionali appare ancor piu' evidente
 se si considera che il legislatore regionale in materia  di  rapporti
 di lavoro e di legislazione sociale, ai sensi dell'art. 17, lett. f),
 dello  statuto  speciale  gode  di  potesta' legislativa concorrente,
 vincolata al rispetto dei principi ed  interessi  generali  cui  sono
 informate le leggi dello Stato.
    La  norma  de  qua,  nell'imporre  l'assunzione di una determinata
 fascia di lavoratori,  di  fatto  istituisce,  una  nuova  "categoria
 protetta",   quella   degli   "articolisti",   con  cio'  palesemente
 esorbitando dai limiti imposti al legislatore regionale.
    Non puo', inoltre, non considerarsi che la prevista  misura  (50%)
 della percentuale di riserva gravemente comprime, come gia' accenato,
 la  liberta'  nell'attivita'  economica  costituzionalmente garantita
 degli imprenditori-datori di lavoro, che viene limitata e turbata  ad
 esclusivo  vantaggio  di  una particolare categoria di lavoratori, in
 assenza, peraltro, di una normativa di ampio  respiro  connessa  alla
 realizzazione   di  interessi  generali  e  di  programmi  diretti  a
 stimolare e coordinare l'attivita' imprenditoriale al  fine  di  dare
 effettivo  incremento  alla produzione (sentenza Corte costituzionale
 n. 78/1958).
    Il  legislatore  regionale,  infatti,  non  pago  di   aver   gia'
 riservato,  nei  propri  ruoli  ed in quelli delle amministrazioni da
 esso  dipendenti,  una  ampia  quota  dei   posti   disponibili   nel
 quadriennio  1992/1995 (l.r. n. 27/1991) si rivolge adesso al settore
 privato, alterando le regole  del  libero  mercato  del  lavoro,  nel
 tentativo  di  trovare  sistemazione  definitiva  ad  una  fascia  di
 precariato da esso stesso creato.
    Cosi'  gli  imprenditori  che  non  hanno  ritenuto  opportuno   o
 vantaggioso  fruire  delle agevolazioni gia' previste dal legislatore
 siciliano con la cennata legge n. 27/1991, in caso di assunzione  dei
 soggetti  beneficiari  delle  norme  in  questione, se vogliono, ora,
 addivenire a rapporti contrattuali  con  l'amministrazione  regionale
 per   la  catalogazione  dei  beni  culturali  saranno  costretti  ad
 utilizzare lo stesso personale.
    Si   soggiunge   che   il   legislatore   siciliano,   preoccupato
 principalmente  di  dare  una immediata soluzione-tampone al problema
 occupazionale degli oltre 40.000 precari, ha  omesso  di  valutare  e
 disciplinare  esaustivamente  le  procedure  conseguenti alla riserva
 disposta con la norma oggetto  di  censura,  limitandosi  a  ritenere
 sufficiente  il  possesso  dei requisiti previsti dalle convenzioni e
 dagli accordi sindacali.
    Mancano,  invero,  le  indispensabili  norme   che   concretamente
 disciplinano le procedure di selezione nell'ipotesi, assai probabile,
 che  i  beneficiari  della  disposizione  siano di numero superiore a
 quello delle richieste  avanzate  dalle  imprese  o  che,  piuttosto,
 consentano ai datori di lavoro di scegliere, in ossequio alla vigente
 legislazione   nazionale,   con   chiamata   nominativa,   i   propri
 collaboratori, attingendo ad  apposite  liste  istituite  presso  gli
 uffici di collocamento.
    Il legislatore regionale non si e' curato, peraltro, di conciliare
 la  norma,  con  cui  viene  di  fatto  istituita una nuova categoria
 protetta, con la disposizione di  cui  all'art.  25  della  legge  n.
 223/1991,  obbliga  indistintamente  tutti i datori di lavoro, quando
 occupino piu' di dieci dipendenti, a riservare  il  12%  delle  nuove
 assunzioni  ai lavoratori appartenenti alle categorie esplicitate nel
 quinto comma dello stesso articolo.
    Non ininfluente e', infine, la considerazione che la  disposizione
 oggetto  di  gravame  non fa alcuna menzione dell'obbligo di inserire
 nei futuri bandi di gara la clausola della prevista riserva di posti,
 demandando, eventualmente, all'amministrazione il compito di renderla
 compatibile con la vigente normativa comunitaria, in tema di liberta'
 di circolazione dei  lavoratori  e  di  divieto  dell'inserimento  di
 clausole   con  effetti  discriminatori,  diretti  o  indiretti,  nei
 confronti di  offerenti  provenienti  da  altri  Stati  membri  della
 comunita'.
    Al  riguardo  si osserva infatti che la Corte di giustizia europea
 ha ritenuto non  compatibile  con  il  diritto  comunitario,  perche'
 producente  effetti  disciminatori,  (sentenza n. 31/1987 Beentjes c.
 Paesi Bassi) una  clausola  che  impone  l'obbligo  di  assumere  una
 percentuale fissa di persone residenti nella regione.
    Ne',   infine,   si  puo'  trascurare  la  considerazione  che  la
 situazione  di  precariato  venuta  a  crearsi  per  i  soggetti  ora
 beneficiari  della  norma,  deriva  da  una  reiterata  proroga della
 disposizione di cui all'art. 23 della legge statale n.  67/1988,  che
 non risulta essere stata mai prorogata in sede nazionale.
    Concludendo   su   questo   punto   si   vuole   evidenziare   che
 l'impugnativa,  assai  sofferta,  dell'art.  67  non  costituisce  un
 misconoscimento  di  esigenze  profondamente avvertite tra i numerosi
 giovani siciliani cui la norma si riferisce ma un appello  all'a.r.s.
 perche'  voglia  affrontare  detta  problematica  nel  piu'  vasto ed
 impegnativo  quadro  delle  iniziative  da  assumere  per  avviare  a
 soluzione la grave congiuntura che affligge l'economia isolana.
    Soluzione  complessiva  in  cui soltanto potranno trovare adeguata
 soddisfazione le esigenze, altrettanto meritevoli di  attenzione,  di
 numerosi  disoccupati  che  non  si trovano nelle condizioni dei c.d.
 "articolisti",  come  d'altronde  ammesso  da  non  pochi   esponenti
 dell'assemblea appartenenti ai gruppi di maggioranza.
    La disposizione dell'art. 72 che testualmente recita:
    1.  "La Corelsi-Aias e' autorizzata a svolgere attivita' didattica
 e  di  formazione  del  personale  parasanitario  nell'ambito   della
 programmazione  regionale  disposta  dall'assessore  regionale per la
 sanita' e dei requisiti e delle modalita' previsti per lo svolgimento
 di tale attivita'.
    2. E' abrogato il terzo comma dell'art. 19 della  l.r.  18  aprile
 1981, n. 68" da' anch'essa a'dito a rilievi di natura costituzionale.
    Siffatta norma riproduce, sostanzialmente, il testo di un apposito
 disegno di legge di iniziativa parlamentare, presentato il 13 gennaio
 1993   all'assemblea   regionale,  che,  nel  dichiarato  intento  di
 sopperire al fabbisogno di terapisti della riabilitazione,  prevedeva
 la  possibilita'  di  consentire  alla  scuola  della Corelsi-Aias di
 gestire  i  relativi  corsi  di  formazione  professionale,   nonche'
 l'abrogazione  dell'art.  19, terzo comma, della l.r. 18 aprile 1981,
 n. 68, che avrebbe, secondo  il  deputato  proponente,  ingiustamente
 penalizzato la Corelsi-Aias.
    Sul punto va preliminarmente rilevato che il legislatore regionale
 con  il  citato  art. 19 al primo comma, nell'intento di far salve le
 aspettative di coloro i quali avevano seguito i corsi fino ad  allora
 gestiti  dalla Corelsi-Aias, in via straordinaria, limitatamente alla
 prima sessione di esami successiva alla data  di  entrata  in  vigore
 della  stessa  l.r.  n.  68/1981, aveva autorizzata l'ammissione agli
 esami  per  il  conseguimento  del   diploma   di   terapista   della
 riabilitazione,  degli allievi che avevano interamente frequentato il
 corso triennale presso l'istituto in questione.
    A conferma del carattere eccezionale di detta  autorizzazione  con
 il  terzo comma dello stesso articolo si precludeva alla Corelsi-Aias
 la continuazione di ogni attivita' didattica, atteso che  il  compito
 di  procedere  alla  formazione  ed  aggiornamento  professionale del
 personale sanitario, medico, infermieristico e della  riabilitazione,
 in  conformita' alle leggi nazionali, era stato demandato con l.r. n.
 87/1980 alle uu.ss.ll. (art. 1, secondo comma, lett. b)).
    Il legislatore regionale, infatti, in materia di igiene e sanita',
 ai sensi dell'art. 17, lett. b),  dello  statuto  speciale,  gode  di
 competenza  concorrente  ed  e'  tenuto,  pertanto  ad  attenersi  ai
 principi contenuti nella legislazione nazionale di riferimento.
    Orbene, la materia della formazione  professionale  del  personale
 sanitario  infermieristico,  tecnico e della riabilitazione, e' stato
 proprio di recente oggetto di una precisa  disciplina  da  parte  del
 legislatore  nazionale,  che,  all'art. 6, terzo comma, del d.lgs. 30
 dicembre 1992, n. 502, ha espressamente disposto che  tale  attivita'
 formativa e' svolta in sede ospedaliera.
    La  disposizione  dell'art. 72, in base alla quale la Corelsi-Aias
 e' autorizzata a svolgere attivita' didattica  e  di  formazione,  si
 pone,  pertanto,  palesamente  in  contrasto  con la norma statale di
 riferimento, violando al contempo l'art. 17 dello statuto speciale.
    Le  istituzioni  private  asccreditate,  unitamente  alle  aziende
 ospedaliere,  alle  universita'  ed  alle  unita'  sanitarie  locali,
 possono soltanto attivare protocolli  di  intesa  per  l'espletamento
 materiale dei corsi previsti dall'art. 2 della legge n. 341/1990.
    Non  sembrano, d'altronde, sussistere, ne' nel corso del dibattito
 in aula ne' e' stata fatta alcuna menzione,  peculiari  situazioni  o
 condizioni   di   fatto   od   interessi  propri  della  regione  che
 giustifichino l'intervento del legislatore siciliano ai sensi  e  nei
 limiti del citato art. 17 dello statuto.
    Giova  osservare,  infine, che, come codesta ecc.ma Corte, ha piu'
 volte precisato (da ultimo con sentenza n.  484/1991)  la  competenza
 del  legislatore  regionale  in  materia  di  personale  sanitario e'
 meramente attuativa ed integrativa e che, pertanto, non  e'  ad  esso
 consentito di implicitamente riconoscere validita' a titoli di studio
 conseguiti presso istituti privati nel resto d'Italia non abilitati.
                               P. Q. M.
 e  con  riserva  di  presentare  memorie  illustrative nei termini di
 legge, il sottoscritto, prefetto Vittorio Piraneo  commissario  dello
 Stato  per  la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto
 speciale, con il presente atto, impugna le  sottoindicate  norme  del
 disegno   di  legge  n.  387  dal  titolo  "Interventi  nei  comparti
 produttivi, altre disposizioni di carattere finanziario e  norme  per
 il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa",
 approvato  dall'assemblea  regionale  siciliana  nella  seduta del 31
 marzo/1½ aprile 1993:
      l'art.  19,  per  violazione  degli  artt.  51,  3  e  97  della
 Costituzione;
      l'art. 67, per violazione degli artt. 4, 41, primo comma,  della
 Costituzione  e dell'art. 25 della legge n. 223/1991, in relazione ai
 limiti posti dall'art. 17, lett. f), dello statuto speciale;
      l'art. 72, per violazione dell'art. 6, terzo comma,  del  d.lgs.
 30  dicembre 1992, n. 502, in relazione ai limiti posti dall'art. 17,
 lett. b), dello statuto speciale.
      Palermo, addi' 10 aprile 1993
 Il  commissario  dello  Stato  per  la  regione  siciliana:  prefetto
 Vittorio PIRANEO
 93C0425