N. 193 ORDINANZA 19 - 23 aprile 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reato  in  genere  -  Prescrizione - Atti interruttivi - Richiesta di
 emissione del decreto penale di condanna - Mancata previsione
 - Richiesta di sentenza  additiva  in  materia  penale  -  Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P., art. 160, secondo comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.18 del 28-4-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare   MIRABELLI,   prof.   Fernando
    SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 160, secondo
 comma, del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 25  novembre  1992  dal  Giudice  per  le
 indagini  preliminari  presso  la Pretura di Salerno nel procedimento
 penale a carico di Falcone Giacomo, iscritta al n.  35  del  registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1993;
      2)  ordinanza  emessa il 18 novembre 1992 dal Pretore di Salerno
 nel procedimento penale a carico di Olivieri Pierluigi,  iscritta  al
 n.  36  del  registro  ordinanze  1993  e  pubblicata  nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n.  7,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1993;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  24  marzo  1993  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che  il  Giudice  per  le indagini preliminari presso la
 Pretura circondariale di Salerno ha sollevato, con due  ordinanze  di
 identico   contenuto,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, nella parte  in  cui
 non   prevede,   tra   gli  atti  che  interrompono  il  corso  della
 prescrizione del reato, anche la richiesta di emissione  del  decreto
 penale  di  condanna, deducendo al riguardo la violazione dell'art. 3
 della  Costituzione  in  quanto  si  determina   una   ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  rispetto  alla  richiesta  di  rinvio  a
 giudizio, invece  inclusa  tra  quegli  atti,  malgrado  entrambe  le
 richieste  integrino  una  specifica  attivita'  dell'organo preposto
 all'esercizio della azione penale che "e'  chiara  espressione  della
 volonta'  di  non  rinunciare  all'esercizio  di punire" da parte del
 medesimo organo;
      e che nel giudizio e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio
 dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato che le ordinanze sollevano l'identica questione e che,
 quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;
      che il  giudice  a  quo  nella  specie  richiede  una  pronuncia
 additiva  in  materia  penale vo'lta ad integrare la serie degli atti
 che tassativamente l'art. 160 del codice penale enumera come  i  soli
 idonei   a   produrre   l'effetto  di  interrompere  il  corso  della
 prescrizione;
      che  una  simile  pronuncia  palesemente  fuoriesce  dai  poteri
 spettanti a questa Corte, ostandovi il principio di legalita' sancito
 dall'art. 25 della Costituzione (v. ordinanza n. 114 del 1983);
      e   che,   pertanto,   la   questione   deve  essere  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del  codice
 penale,  sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
 Giudice per le indagini preliminari presso la  Pretura  circondariale
 di Salerno con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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