N. 204 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 1993
N. 204 Ordinanza emessa l'8 febbraio 1993 dalla commissione tributaria di primo grado di Caltanissetta sui ricorsi riuniti proposti da La Vaille Benito contro l'ufficio provinciale I.V.A. di Caltanissetta Fallimento e procedure concorsuali - Riconoscimento al fallito di una capacita' processuale limitata all'intervento in giudizio per le questioni da cui potrebbe dipendere un'imputazione di bancarotta - Conseguente impossibilita' per esso di proporre ricorso tributario per contestare la ricorrenza delle violazioni fiscali penalmente sanzionate - Ingiustificata previsione di diversa disciplina rispetto a situazioni identiche (reato di bancarotta e reato tributario) con incidenza sul diritto di difesa. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, secondo comma). (Cost., artt. 24 e 113).(GU n.19 del 5-5-1993 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza nei procedimenti riuniti, iscritti ai nn. 2834 e 2835 dell'anno 1987, promossi, in data 11 dicembre 1987, da La Vaille Benito, avverso l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio provinciale I.V.A. di Caltanissetta del 9 ottobre 1987, nonche' avverso l'avviso di irrogazione di sanzione emesso dallo stesso ufficio in pari data; CONSIDERATO IN FATTO che La Vaille Benito, sottoposto a procedura concorsuale per sentenza emessa dal tribunale di Caltanissetta, cogli atti depositati in data 11 dicembre 1987, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento e l'avviso di irrogazione di sanzione in epigrafe precisati, deducendone la illegittimita' e chiedendone il conseguente annullamento; che l'ufficio I.V.A. di Caltanissetta, con le note in atti, ha rilevato che il ricorrente, a cagione della pronuncia di fallimento, ha perduto la capacita' processuale attiva e passiva, in relazione ai rapporti di diritto patrimoniale, essendo la legittimazione esclusivamente riconosciuta al curatore del fallimento, con la sola eccezione, in favore del fallito, dell'intervento nel giudizio per le questioni da cui potrebbe conseguire "un'imputazione di bancarotta", per come espressamente previsto dall'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267; che il curatore del fallimento non ha proposto, per come e' pacifico, alcun ricorso avverso gli avvisi in epigrafe indicati. RILEVATO IN DIRITTO che le violazioni fiscali contestate al La Vaille Benito sono di per se' sanzionabili penalmente con l'arresto o con l'ammenda, a sensi delle disposizioni di cui al d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni di cui al d.l. 15 dicembre 1982, n. 916 e legge 12 febbraio 1983, n. 27; che la limitata capacita' processuale riconosciuta al fallito, seppure attraverso lo strumento processuale dell'intervento nel giudizio e "solo per le questioni dalle quali puo' dipendere un'imputazione di bancarotta" (art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267), appare inidonea a legittimare il medesimo fallito, nonostante la inerzia del curatore, alla proposizione del ricorso tributario, nonostante dalla definitivita' degli avvisi di accertamento, appare facile opinare, a cagione dell'eventuale accertamento della responsabilita' penale, il pervenire al fallito stesso di gravissimi e pregiudizievoli effetti; che la menzionata limitata capacita' processuale, seppure riconosciuta nell'apprezzabile intento del legislatore di salvaguardare il fallito dalle sanzioni penali che allo stesso potrebbero derivare da un'eventuale imputazione di bancarotta, appare inidonea, nella fattispecie in esame, a consentire al medesimo fallito l'esercizio del diritto di difesa per la salvaguardia dalle sanzioni penali comminate per le violazioni fiscali; che, per cio', la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, appare in contrasto con le disposizioni della Costituzione di cui agli art. 24 e 113, secondo comma, non potendosi, peraltro, opinare regolamentazioni diverse rispetto a situazioni sostanzialmente identiche; che la questione di legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 43 del r.d. 267 del 1942 nella parte in cui non riconosce al fallito la capacita' processuale alla proposizione del ricorso tributario per contestare la ricorrenza delle violazioni fiscali penalmente sanzionate, appare rilevante e non manifestamente infondata; che la definizione dei giudizi riuniti e' dipendente della risoluzione della menzionata questione di legittimita' costituzionale;
P. Q. M. Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende i giudizi riuniti; Dispone: 1) che la segreteria provveda alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 2) che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti costituite; 3) che la medesima ordinanza sia comunicata al Presidente della Camera e al Presidente del Senato. Caltanissetta, addi' 8 febbraio 1993 Il presidente: ZODA 93C0458