N. 204 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 1993

                                N. 204
  Ordinanza emessa l'8 febbraio 1993 dalla commissione tributaria di
 primo grado di Caltanissetta sui ricorsi riuniti proposti da La
 Vaille Benito contro l'ufficio provinciale I.V.A. di Caltanissetta
 Fallimento e procedure concorsuali - Riconoscimento al fallito di una
    capacita' processuale limitata all'intervento in giudizio  per  le
    questioni da cui potrebbe dipendere un'imputazione di bancarotta -
    Conseguente impossibilita' per esso di proporre ricorso tributario
    per  contestare  la ricorrenza delle violazioni fiscali penalmente
    sanzionate  -  Ingiustificata  previsione  di  diversa  disciplina
    rispetto  a  situazioni  identiche  (reato  di  bancarotta e reato
    tributario) con incidenza sul diritto di difesa.
 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, secondo comma).
 (Cost., artt. 24 e 113).
(GU n.19 del 5-5-1993 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha emesso la seguente ordinanza nei procedimenti riuniti, iscritti
 ai nn. 2834 e 2835 dell'anno 1987,  promossi,  in  data  11  dicembre
 1987,  da  La  Vaille Benito, avverso l'avviso di accertamento emesso
 dall'ufficio provinciale I.V.A. di Caltanissetta del 9 ottobre  1987,
 nonche'  avverso  l'avviso  di  irrogazione  di sanzione emesso dallo
 stesso ufficio in pari data;
                         CONSIDERATO IN FATTO
      che  La  Vaille  Benito,  sottoposto a procedura concorsuale per
 sentenza emessa dal tribunale di Caltanissetta, cogli atti depositati
 in data 11 dicembre 1987, ha proposto  ricorso  avverso  l'avviso  di
 accertamento  e  l'avviso  di  irrogazione  di  sanzione  in epigrafe
 precisati, deducendone la illegittimita' e chiedendone il conseguente
 annullamento;
      che l'ufficio I.V.A. di Caltanissetta, con le note in  atti,  ha
 rilevato  che il ricorrente, a cagione della pronuncia di fallimento,
 ha perduto la capacita' processuale attiva e passiva, in relazione ai
 rapporti  di  diritto   patrimoniale,   essendo   la   legittimazione
 esclusivamente  riconosciuta  al curatore del fallimento, con la sola
 eccezione, in favore del fallito, dell'intervento nel giudizio per le
 questioni da cui potrebbe conseguire "un'imputazione di  bancarotta",
 per  come espressamente previsto dall'art. 43 del r.d. 16 marzo 1942,
 n. 267;
      che il curatore del fallimento non  ha  proposto,  per  come  e'
 pacifico, alcun ricorso avverso gli avvisi in epigrafe indicati.
                          RILEVATO IN DIRITTO
      che le violazioni fiscali contestate al La Vaille Benito sono di
 per  se'  sanzionabili  penalmente  con  l'arresto o con l'ammenda, a
 sensi delle disposizioni di cui al d.l.  10  luglio  1982,  n.  429,
 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni
 di cui al d.l. 15 dicembre 1982, n. 916 e legge 12 febbraio 1983, n.
 27;
      che  la  limitata capacita' processuale riconosciuta al fallito,
 seppure  attraverso  lo  strumento  processuale  dell'intervento  nel
 giudizio  e  "solo  per  le  questioni  dalle  quali  puo'  dipendere
 un'imputazione di bancarotta" (art. 43 del r.d.  16  marzo  1942,  n.
 267),  appare  inidonea a legittimare il medesimo fallito, nonostante
 la inerzia del curatore, alla proposizione  del  ricorso  tributario,
 nonostante  dalla  definitivita' degli avvisi di accertamento, appare
 facile  opinare,  a   cagione   dell'eventuale   accertamento   della
 responsabilita'  penale, il pervenire al fallito stesso di gravissimi
 e pregiudizievoli effetti;
      che  la  menzionata  limitata  capacita'  processuale,   seppure
 riconosciuta    nell'apprezzabile    intento   del   legislatore   di
 salvaguardare il  fallito  dalle  sanzioni  penali  che  allo  stesso
 potrebbero derivare da un'eventuale imputazione di bancarotta, appare
 inidonea,  nella  fattispecie  in  esame,  a  consentire  al medesimo
 fallito l'esercizio del diritto di difesa per la  salvaguardia  dalle
 sanzioni penali comminate per le violazioni fiscali;
      che, per cio', la disposizione di cui al secondo comma dell'art.
 43  del  r.d.  16  marzo  1942,  n.  267,  appare in contrasto con le
 disposizioni della Costituzione di cui agli art. 24  e  113,  secondo
 comma,  non  potendosi,  peraltro,  opinare  regolamentazioni diverse
 rispetto a situazioni sostanzialmente identiche;
      che la questione  di  legittimita'  costituzionale  del  secondo
 comma  dell'art.  43  del  r.d.  267  del 1942 nella parte in cui non
 riconosce al fallito la capacita' processuale alla  proposizione  del
 ricorso  tributario  per  contestare  la  ricorrenza delle violazioni
 fiscali penalmente sanzionate, appare rilevante e non  manifestamente
 infondata;
      che  la  definizione  dei  giudizi  riuniti  e' dipendente della
 risoluzione    della    menzionata    questione    di    legittimita'
 costituzionale;
                               P. Q. M.
    Ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Sospende i giudizi riuniti;
    Dispone:
      1)  che la segreteria provveda alla immediata trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
      2) che la presente ordinanza sia notificata  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri e alle parti costituite;
      3)  che la medesima ordinanza sia comunicata al Presidente della
 Camera e al Presidente del Senato.
       Caltanissetta, addi' 8 febbraio 1993
                          Il presidente: ZODA

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