N. 208 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 1993

                                N. 208
  Ordinanza emessa l'11 marzo 1993 dal pretore di Trieste nel
  procedimento penale a carico di Saule Albano
 Regione Friuli-Venezia Giulia - Urbanistica - Realizzazione abusiva
    di  impianti  tecnologici al servizio di edifici gia' esistenti in
    zona paesaggistica - Prevista autorizzazione, con legge regionale,
    senza discriminazione se trattasi di  zona  sottoposta  o  meno  a
    vincolo  paesaggistico  -  Contrasto  con  la  normativa statale -
    Disparita'  di  trattamento  -   Travalicamento   della   potesta'
    legislativa   della   regione  con  interferenza  sulla  esclusiva
    potesta' dello Stato in materia penale.
 (Legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, art.
    68, terzo comma, lett. f), comb. disp., e art.  78,  primo  comma,
    stessa legge).
 (Cost., artt. 3, 25 e 116; legge costituzionale 31 marzo 1963, n. 1,
    art. 4).
(GU n.19 del 5-5-1993 )
                              IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza,  letta  in  udienza,  nel
 processo iscritto al n. 114/93 r.g. e n. 1871-c/91 r.g.  r.n.  contro
 Saule  Albano,  nato  a  Umago (CRO) il 27 luglio 1960, imputato, tra
 l'altro, del reato p.  e  p.  dall'art.  20,  lettera  c),  legge  28
 febbraio   1985,   n.  47  per  aver  effettuato,  o  comunque  fatto
 effettuare, interventi edilizi consistiti in una  costruzione  di  un
 basamento  in  calcestruzzo  delle dimensioni di m. 4,60 per m. 3,20,
 con installazione di un serbatoio per g.p.l.  da  litri  1750,  sulla
 p.c.  n.  390/20  del  c.c.  di  Duino,  zona  sottoposta  a  vincolo
 paesistico  ambientale,  in  assenza  della  prescritta   concessione
 edilizia, Fatti accertati in Duino (Trieste) il 24 ottobre 1991.
    Rilevato   che   questo  ufficio  ha  sollevato  la  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 68, terzo comma, lett.  f)  e
 78,  primo  comma,  legge  regionale  19 novembre 1991, n. 52 Friuli-
 Venezia Giulia, il cui combinato disposto prevede la necessita' della
 sola  autorizzazione  edilizia  per   l'installazione   di   impianti
 tecnologici a servizio di edifici;
    Considerato  che  la  legge  nazionale, all'art. 7, secondo comma,
 legge 23 gennaio 1982, n. 9,  dichiara  "soggette  ad  autorizzazione
 gratuita,   purche'   conformi   alle  prescrizioni  degli  strumenti
 urbanistici vigenti, e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi
 1½ giugno 1939, n.  1089,  e  29  giugno  1939,  n.  1497"  le  opere
 costituenti  pertinenze o impianti tecnologici (come nel caso de quo)
 al servizio di edifici gia' esistenti;  mentre,  laddove  tali  opere
 vengano  eseguite  in  zone  sottoposte a vincolo storico, artistico,
 archeologico, paesistito, ambientale,  (come  e'  quella  in  cui  e'
 avvenuto  l'intervento  edilizio de quo) esse configurano, secondo il
 disposto dell'art. 20, primo comma, lett. c), legge 28 febbraio 1985,
 n. 47, un intervento edilizio sottoposto al  rilascio  di  preventiva
 concessione edilizia;
    Osservato  come,  secondo  i citati disposti normativi statali, la
 costruzione di un impianto tecnologico a servizio di un edificio gia'
 esistente e' sottoposta ora al rilascio  di  semplice  autorizzazione
 gratuita,  ove  l'immobile non si trovi in zona sottoposta ai vincoli
 previsti dalle leggi 1½ giugno 1939, n. 1089, e 29  giugno  1939,  n.
 1497,  ora  al  rilascio  di  concessione  edilizia,  in  presenza di
 vincolo, e che quindi il legislatore nazionale ha inteso  distinguere
 le due ipotesi in modo netto ed esplicito;
    Considerato  che  tale  distinzione, la cui giustificazione riposa
 sulla necessita' di un piu' penetrante controllo  e  una  tutela  del
 territorio  e  del bene ambiente, risulta anche penalmente rilevante,
 poiche' l'intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo,  eseguito
 in mancanza della prescritta autorizzazione, e' sanzionato penalmente
 dal citato art. 20, primo comma, lett. c), legge 28 febbraio 1985, n.
 47,  mentre  nessun  reato  e'  commesso  da  chi  esegua  lo  stesso
 intervento in zona non vincolata, in mancanza  di  autorizzazione  ex
 art. 7, secondo comma, legge 23 gennaio 1982, n. 9;
    Rilevato  che  la  legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 Friuli-
 Venezia Giulia prevede, agli artt. 68, terzo  comma,  lett.  f),  78,
 primo comma, 79, secondo comma, 131 e 133, a differenza del complesso
 normativo   statale   dianzi   illustrato,   il   mero   rilascio  di
 autorizzazione per gli interventi di realizzazione di nuovi  impianti
 tecnologici,   senza   operare   alcuna  distinzione  tra  interventi
 effettuati in zona sottoposte  ai  citati  vincoli,  e  in  zone  non
 vincolate;
    Ritenuto  che la distinzione tra il provvedimento autorizzatorio e
 quello concessorio non e' meramente terminologica, ma sostanziale,  e
 che, a fronte della diversita' dell'iter procedimentale, degli organi
 coinvolti  in  esso, degli oneri imposti con il rilascio, dei diversi
 presupposti  ed  effetti  del   rilascio   in   sanatoria   dei   due
 provvedimenti,  esistono anche piu' consistenti differenze in tema di
 rilevanza penale dell'attivita'  edilizia  spiegata  in  difetto  dei
 rispettivi  provvedimenti, poiche' in caso di mancanza di concessione
 edilizia  per  interventi  in   zona   vincolata   e'   prevista   la
 contravvenzione  di  cui all'art. 20, primo comma, lett. c), legge 28
 febbraio 1985, n. 47;
    Considerato che, con la  normativa  emanata,  la  regione  Friuli-
 Venezia  Giulia,  pur disponendo di potesta' legislativa esclusiva in
 materia urbanistica ex art. 4, n. 12, legge costituzionale n. 1/1963,
 e salva ogni valutazione circa la  effettiva  armonia  tra  la  norma
 regionale  in  esame  e  quelle  statali  in subiecta materia (tra le
 altre, legge 28 febbraio 1985, n. 47, legge 23 gennaio 1982,  n.  9),
 la regione viene ad interferire con la materia penale in modo diretto
 e  rilevante,  invadendo  uno  spazio  ed  una  competenza  riservate
 esclusivamente allo Stato, come piu' volte ha avuto modo di  rilevare
 codesta Corte costituzionale;
    Rilevato,  infatti,  che  alla stregua di tale normativa regionale
 l'esecuzione di interventi edilizi, in zone vincolate, situate  nella
 regione   Friuli-Venezia   Giulia,   in   mancanza  di  provvedimento
 ampliativo andrebbe esente da sanzione penale, a differenza di quanto
 previsto dalla  legge  statale  per  l'intero  territorio  nazionale,
 poiche'  tale attivita' e' sottoposta, nella predetta regione, a mera
 autorizzazione, la cui mancanza non e' sanzionata penalmente ex  art.
 20, primo comma, lett. c), legge 28 febbraio 1985, n. 47;
    Considerato  che  tali previsioni normative depenalizzano di fatto
 una ipotesi contravvenzionale, cosi' violando:
       a)  l'art.  3  della  Costituzione,  perche'  risulterebbe  una
 evidente  disparita'  di  trattamento  tra  chi  ponga  in  essere la
 condotta de qua nel Friuli-Venezia Giulia rispetto a chi la dispieghi
 nel resto del territorio nazionale;
       b) l'art. 25,  secondo  comma,  della  Costituzione,  sotto  il
 profilo  della  illegittima interferenza della regione nella potesta'
 punitiva esclusiva dello Stato,  poiche'  in  difetto  di  intervento
 legislativo regionale la condotta dell'imputato sarebbe soggetta alla
 sanzione di cui all'art. 20, primo comma, lett. c), legge 28 febbraio
 1985,  n. 47, e non alla mera sanzione amministrativa di cui all'art.
 104 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1911,  n.
 52 e successive modifiche:
       c)  l'art.  116  della  Costituzione  e  l'art. 4 dello statuto
 regionale del Friuli-Venezia Giulia,  legge  31  marzo  1963,  n.  1,
 (norma  di rango costituzionale) in quanto, pur disponendo la regione
 Friuli-Venezia Giulia di potesta' legislativa  esclusiva  in  materia
 urbanistica,  tuttavia  la legislazione impugnata non si armonizza ma
 invece contrasta con norme fondamentali di riforma economico-sociale,
 quali possono essere  considerate  le  numerose  e  successive  leggi
 statali  emanate  in  materia  (legge  n.  1150/1942,  n. 10/1977, n.
 47/1985, n. 9/1982), e con i principi fondamentali in esse stabiliti;
    Considerata la questione, oltre che non manifestamente  infondata,
 per  i  motivi  anzidetti,  anche rilevante nel presente giudizio, in
 quanto  un  suo  eventuale  accoglimento,  consentendo   la   diretta
 applicabilita'  della  legge  nazionale,  potrebbe  condurre  ad  una
 condanna  dell'imputato,  per  violazione  dell'art. 20, primo comma,
 lett. c), legge 28 febbraio 1985, n. 47, mentre, in caso di  rigetto,
 l'imputato  andrebbe  assolto  per non essere il fatto previsto dalla
 legge come reato;
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo
 comma, lett. f), della legge regionale del Friuli-Venezia  Giulia  19
 novembre  1991,  n. 52, nella parte in cui il loro combinato disposto
 subordina la realizzazione di  nuovi  impianti  tecnologici  in  zone
 vincolate,  ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, al rilascio
 di autorizzazione e non di concessione edilizia,  per  contrasto  con
 gli  artt.  3,  25,  secondo  comma,  e 116 della Costituzione, e con
 l'art. 4 della legge costituzionale 31  marzo  1963,  n.  1,  statuto
 della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, cosi' come enunciato in
 narrativa;
    Sospende  il  presente  giudizio, per la parte relativa al capo di
 imputazione  di  cui  alla  lettera  a),  e  dispone   la   immediata
 trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale, mandando alla
 cancelleria per  la  notifica  della  presente  ordinanza,  letta  in
 pubblico  dibattimento,  al  presidente  della  Giunta  regionale del
 Friuli-Venezia Giulia, e la comunicazione al presidente del consiglio
 regionale.
      Trieste, addi' 11 marzo 1993
                         Il pretore: PICCIOTTO

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