N. 201 SENTENZA 21 - 29 aprile 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Fallimento - Liquidazione coatta amministrativa  -  Impugnazione  dei
 crediti  ammessi  -  Decorrenza - Data del deposito in cancelleria da
 parte del commissario liquidatore dell'elenco dei crediti anziche' da
 quella di ricezione dell'avviso  dell'avvenuto  deposito  ai  singoli
 interessati  -  Richiamo  alle  sentenze  della  Corte nn. 155/1980 e
 102/1986 in materia di analoga  "impugnazione"  dei  crediti  ammessi
 nella  procedura fallimentare per l'"opposizione" dei crediti esclusi
 od ammessi con riserva - Illegittimita' costituzionale.
 
 (R.-D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 209, secondo comma)
 
 (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).
(GU n.19 del 5-5-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 209, comma
 secondo, r.d. 16  marzo  1942,  n.  267  (c.d.  Legge  fallimentare),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  16 luglio 1992 dal Tribunale di
 Genova nel procedimento  civile  vertente  tra  Marini  Pietro  e  la
 Liquidazione  Coatta  Amministrativa  Cooperativa  "San  Giorgio"  ed
 altri, iscritta al n. 674 del registro ordinanze  1992  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  44,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1992;
    Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio  1993  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ordinanza del 16 luglio 1992, la Sezione fallimentare del
 Tribunale  di Genova - chiamata a pronunziarsi sulla impugnazione, di
 taluni  crediti  ammessi  al  passivo   della   liquidazione   coatta
 amministrativa  della  Cooperativa S. Giorgio r.l., proposta, ex art.
 209 L.F., da altro creditore chirografario della stessa cooperativa -
 ha ritenuto rilevante (in quanto dalla sua soluzione dipendeva, nella
 specie,   la   tempestivita'   ed   ammissibilita'   della   suddetta
 impugnazione) e non manifestamente infondata, in relazione agli artt.
 3  comma  primo  e  24  comma  secondo  della  Costituzione - onde ha
 sollevato - questione incidentale di legittimita' costituzionale  del
 richiamato  art.  209 L.F., "nella parte" appunto "in cui prevede che
 il termine di  quindici  giorni  per  proporre  la  impugnazione  dei
 crediti  ammessi  decorre  dalla data del deposito in cancelleria, da
 parte del Commissario liquidatore, dell'elenco dei crediti  medesimi,
 anziche'  da  quella  di  ricezione  della  lettera raccomandata, con
 avviso di ricevimento, con la quale lo stesso Commissario  deve  dare
 notizia dell'avvenuto deposito ai singoli interessati".
    2. - In questo giudizio non vi e' stata costituzione di parti, ne'
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.
                        Considerato in diritto
    1.  -  La  Corte  e'  chiamata  a  verificare se l'art. 209, comma
 secondo L.F. contrasti con gli artt.  3,  comma  primo  e  24,  comma
 secondo, della Costituzione nella parte in cui prevede che il termine
 di  15  giorni per proporre l'impugnazione dei crediti ammessi (nella
 liquidazione coatta amministrativa) decorra dalla data del  deposito,
 in Cancelleria, da parte del Commissario liquidatore, dell'elenco dei
 crediti  medesimi,  anziche'  da  quella  di  ricezione della lettera
 raccomandata con avviso  di  ricevimento,  con  la  quale  lo  stesso
 Commissario  debba  dare  notizia  dell'avvenuto  deposito ai singoli
 interessati": cosi' come viceversa ora disposto dallo stesso art. 209
 con riguardo alla "opposizione" dei creditori esclusi od ammessi  con
 riserva,  a  seguito  della gia' intervenuta parziale declaratoria di
 incostituzionalita' di detta norma, di cui alla sentenza  2  dicembre
 1980  n.  155;  e  dagli artt. 98 e 100 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, in
 tema di  fallimento,  per  i  quali  le  analoghe  "impugnazione"  ed
 "opposizione" dei creditori decorrono - ora - dalla data di ricezione
 della  notizia  del  deposito  dello  stato  passivo, in virtu' della
 correlativa reductio ad legitimitatem operata con la sentenza n.  102
 del 22 aprile 1986.
    2. - La questione e' fondata.
    Ricorrono   infatti,  nella  specie,  quelle  stesse  esigenze  di
 effettivita' della difesa e garanzia del  giusto  processo  che  gia'
 hanno  indotto  questa Corte a dichiarare illegittima la decorrenza -
 dal deposito dello stato  passivo  in  luogo  che  dalla  correlativa
 comunicazione  agli  interessati - dell'identico termine (di quindici
 giorni) stabilito dall'art.  100  per  l'analoga  "impugnazione"  dei
 crediti  ammessi  nella procedura fallimentare e dagli artt. 98 e 209
 L.F., per  l'"opposizione"  dei  creditori  esclusi  od  ammessi  con
 riserva (rispettivamente nella procedura fallimentare ed in quella di
 liquidazione  coatta),  con  le  ricordate  sentenze  nn.  155/1980 e
 102/1986.
    Va quindi dichiarata l'incostituzionalita' del comma  secondo  del
 predetto  art. 209 L.F. anche nella parte ora denunciata (che attiene
 alla "impugnazione" di ciascun creditore avverso l'elenco dei crediti
 ammessi, nella liquidazione coatta amministrativa) nei sensi  appunto
 prospettati  dal  giudice a quo e che valgono a porre la norma stessa
 in sintonia con quanto  parallelamente  disposto  (per  la  procedura
 fallimentare)  dal  precedente  art.  100  nel testo risultante dalla
 citata sentenza 102/1986.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  209,   comma
 secondo,  r.d.  16 marzo 1942 n. 267 (c.d. Legge fallimentare), nella
 parte in cui prevede  che  il  termine  di  15  giorni  per  proporre
 l'impugnazione dei crediti ammessi decorre dalla data del deposito in
 Cancelleria,  da  parte  del Commissario liquidatore, dell'elenco dei
 crediti medesimi, anziche'  da  quella  di  ricezione  della  lettera
 raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  con  la  quale lo stesso
 Commissario deve  dare  notizia  dell'avvenuto  deposito  ai  singoli
 interessati.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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