N. 209 SENTENZA 22 aprile - 3 maggio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
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 Previdenza e assistenza - Liquidazione  delle  indennita'  premio  di
 servizio  -  Diploma  di  tecnico  in  logopedia  - Periodi di studio
 corrispondenti alla durata legale del  corso  -  Riscatto  -  Mancata
 previsione  -  Richiamo  alla  giurisprudenza  della Corte in materia
 (sentenze nn. 133 e 280 del 1991, 426/1990, 1016/1988 e  178/1993)  -
 Previsione, per l'ammissione ai corsi, del possesso di titolo di stu-
 dio  di  scuola  media  superiore  come  per l'ammissione ai corsi di
 laurea Condizione che il titolo sia richiesto per occupare  un  posto
 nella carriera corrispondente -
 Illegittimita' costituzionale.
 
 (R.D.-L. 3 marzo 1938, n. 680, art. 69, primo comma, convertito nella
 legge 9 gennaio 1939, n. 41)
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.20 del 12-5-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
    BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
    Luigi MENGONI, prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
    prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 69 del regio
 decreto legge 3 marzo  1938,  n.  680  (Ordinamento  della  Cassa  di
 previdenza  per  le  pensioni  agli  impiegati  degli  enti  locali),
 convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, in  relazione  all'art.
 12  della  legge  8  marzo  1968,  n.  152  (Nuove  norme  in materia
 previdenziale per il  personale  degli  Enti  locali),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  23  giugno  1992  dal  Pretore  di Bologna nel
 procedimento civile vertente  tra  Corticelli  Patrizia  e  l'INADEL,
 iscritta  al  n.  710  del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  48,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1992;
    Visto l'atto di costituzione di Corticelli Patrizia;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  9  febbraio  1993  il  Giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
    Udito l'avv. Franco Agostini per Corticelli Patrizia;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ordinanza emessa il 23 giugno 1992, n. 710, il Pretore di
 Bologna, nel procedimento  civile  vertente  tra  INADEL  e  Patrizia
 Corticelli,  ha  sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 97 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  69
 regio  decreto  legge  3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9
 gennaio 1939 n. 41, in relazione all'art. 12 legge 8 marzo  1968,  n.
 152,  nella  parte  in  cui  non  prevede la facolta' di riscattare i
 periodi di studio corrispondenti alla durata legale del corso per  il
 conseguimento  del  diploma  di  tecnico in logopedia, e cio' ai fini
 della liquidazione dell'indennita' premio di servizio.
   2. - La medesima questione era stata gia'  sollevata  dallo  stesso
 Pretore  con  ordinanza 17 giugno 1991, in ordine alla quale la Corte
 costituzionale, con ordinanza 9 marzo 1992 n. 101, aveva disposto  la
 restituzione  degli  atti, non avendo il giudice a quo considerato lo
 jus superveniens della legge 8 agosto 1991, n. 274, la quale all'art.
 8 ammette a riscatto il periodo corrispondente alla durata legale dei
 corsi di studio delle scuole universitarie dirette a fini speciali.
    In relazione a tale rilievo, la successiva ordinanza del  Pretore,
 premesso  che  la  nuova  norma ricordata dalla Corte costituzionale,
 avendo efficacia solo dal momento della sua entrata  in  vigore,  non
 esclude  la  rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
 gia' sollevata, la riproponeva a questa Corte.
    3. - Si sono costituite in questa sede le parti private  ed  hanno
 presentato  memoria,  chiedendo  che  sia dichiarata l'illegittimita'
 costituzionale della norma denunziata.
                        Considerato in diritto
    1. - Viene proposta la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.   69,  del  regio  decreto  legge  3  marzo  1938,  n.  680
 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati
 degli enti locali) convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella
 parte in  cui  non  prevede  la  facolta'  di  riscattare  i  periodi
 corrispondenti  alla  durata  legale degli studi per il conseguimento
 del diploma  di  logopedia,  rilasciato  dalle  scuole  universitarie
 dirette  a  fini  speciali,  quando  il  titolo  sia  richiesto quale
 condizione necessaria per occupare un posto in carriera.
    2. - Gia' questa Corte ha ritenuto in numerose occasioni (sentenze
 nn. 133 e 280 del 1991, n. 426 del 1990, n.  1016  del  1988  e  piu'
 recentemente  n.  178 del 1993) costituzionalmente illegittimo l'art.
 69 citato nella parte in cui non prevede il riscatto della durata dei
 corsi di perfezionamento o a fini speciali richiesti quale condizione
 necessaria per l'ammissione in servizio  o  per  la  progressione  in
 carriera.  Non  sembra qui il caso di ripetere le stesse osservazioni
 fatte nelle citate pronunce, alle quali si fa riferimento.
    3. - Sulla base dei principi contenuti nelle precedenti  pronunce,
 deve   dichiararsi   la  illegittimita'  della  norma  riguardo  alla
 specifica categoria dei corsi  al  "fine  speciale"  del  diploma  di
 logopedia,  richiesto  per  occupare  quei  posti  di  lavoro,  e  va
 precisato  quanto  dispone il citato art. 6 del d.P.R. 10 marzo 1982,
 n. 162, e cioe' che per l'ammissione a detti  corsi  si  richiede  il
 possesso  di titolo di studio di scuola media superiore, previsto per
 l'ammissione ai corsi di laurea.
    Non spetta a questa Corte, ma sara'  compito  del  giudice  a  quo
 esaminare  le  conseguenze della presente pronuncia in relazione alla
 data della domanda di riscatto, tenendo anche  presenti  i  tempi  di
 riferimento per il calcolo dei contributi rapportati al livello delle
 retribuzioni.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, primo comma,
 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa
 di  previdenza  per  le  pensioni  agli  impiegati degli enti locali)
 convertito nella legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in  cui  non
 prevede  la  facolta'  di  riscattare  i  periodi corrispondenti alla
 durata legale  degli  studi  per  il  conseguimento  del  diploma  di
 logopedia,  rilasciato  dalle  scuole  universitarie  dirette  a fini
 speciali, quando il titolo sia richiesto quale condizione  necessaria
 per occupare un posto in carriera.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: SANTOSUOSSO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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