N. 14 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 5 maggio 1993
N. 14 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 5 maggio 1993 (della regione Lombardia) Sanita' pubblica - Determinazione di funzioni e compiti degli uffici veterinari del Ministero della sanita' - Emanazione di disciplina di esecuzione della normativa (contenuta nei decreti legislativi nn. 27 e 28 del 30 gennaio 1993 di attuazione delle direttive CEE nn. 89/608 e 89/662 rispettivamente sulla mutua assistenza tra autorita' amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica e sui controlli veterinari e zootecnici su animali vivi e sui prodotti di origine animale) gia' oggetto di impugnativa da parte della regione ricorrente con ricorso n. 18/1993 - Delimitazione della sfera di competenza territoriale degli uffici veterinari periferici al territorio di ciascuna regione - Attribuzione a detti uffici della vigilanza sui depositi doganali e dei controlli tecnici sui requisiti delle strutture sottoposte ad obblighi comunitari - Prevista sovraordinazione periferica degli uffici in questione nei confronti dei servizi sanitari delle u.s.l. - Assunta lesione della sfera di competenza regionale in materia di zootecnia - Mancanza di fondamento legislativo del potere regolamentare esercitato. (Decreto del Ministro della sanita' 18 febbraio 1993). (Cost., artt. 117 e 118).(GU n.21 del 19-5-1993 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale Fiorinda Ghilardotti, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 34929 del 16 aprile 1993, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da delega in calce al presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore in relazione al decreto del Ministro della Sanita' 18 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1993, recante "Determinazione di funzioni e compiti degli uffici veterinari del Ministero della sanita'". Con i decreti legislativi n. 27 e n. 28 del 30 gennaio 1993 il Governo, col pretesto di disciplinare l'attuazione delle direttive CEE nn. 89/608 e 89/662, rispettivamente sulla mutua assistenza tra autorita' amministrativa per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica, e sui controlli veterinari e zootecnici su alcuni animali vivi e su prodotti di origine animale, applicabili negli scambi intracomunitari, aveva in modo un poco surrettizio "riqualificato" gli uffici veterinari periferici del Ministero della sanita', a suo tempo mantenuti in vita per l'esercizio delle fuzioni statali in materia di profilassi veterinaria internazionale, marittima, aerea e di frontiera, trasformandoli in uffici veterinari .. per gli adempimenti degli obblighi comunitari (allegato A al d.lgs. n. 27/1993), e attribuendo ad essi, in modo piu' o meno implicito, una serie di funzioni amministrative di controllo e di sorveglianza e di altro genere, spettanti invece alle regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 27 del d.P.R. n. 616/1977 e della legge n. 833/1978. Per questa ragione varie disposizioni dei d.lgs. n. 27 e n. 28 del 1993 sono state impugnate da questa regione con ricorso iscritto al n. 18/93 reg. ric. Ora il Ministro della sanita', con d.m. 18 febbraio 1993, ha posto in essere una ulteriore disciplina a carattere regolamentare - priva peraltro di fondamento legislativo ai sensi dell'art. 17, quarto comma, della legge n. 400/1988 - con la quale si confermano e si sviluppano i contenuti dei due decreti legislativi; cosi' portando nuovo attentato alle competenze delle regioni. Il decreto stabilisce anzitutto che "gli uffici veterinari periferici dipendenti dal Ministero della sanita' di cui all'art. 2 del d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 27, citato in premessa, sono uffici veterinari per gli adempimenti CEE con la competenza territoriale di cui all'allegato" allo stesso decreto. L'allegato elenca gli uffici, i quali non sono altro che alcuni dei preesistenti uffici di confine, di dogana interna, di porto o di aeroporto: una per ciascuna regione - si noti - cosi' da rendere chiaro che si tratta di un apparato periferico del Ministero organizzato sulla base delle circoscrizioni regionali, che copre l'intero territorio nazionale, e non esercita (non esercita piu') solo funzioni di frontiera. L'art. 2 del decreto elenca i compiti di tali uffici "prioritari, ai fini della programmazione dei loro interventi". Si tratta di compiti che non hanno nulla a che vedere con l'esercizio delle resi- due funzioni statali in materia veterinaria (in tema di profilassi internazionale), ma che attengono invece alla "determinazione .. delle percentuali di controllo (cartolare, materiale, di laboratorio, ecc.) in funzione del tipo di merce e della provenienza" (lett. a); all'"applicazione .. dei provvedimenti restrittivi diramati dal Ministero della sanita' a seguito di decisioni della Comunita' europea o di disposizioni nazionali" (lett. b)): si noti, non all'adozione di misure di spettanza statale, ma alla applicazione di misure ministeriali); al "coordinamento" e alla "verifica dell'uniformita' .. delle attivita' di controllo affidate ai servizi veterinari uu.ss.ll. (lett. c)); alla "gestione dei flussi informativi relativi alle merci oggetto di scambio con gli Stati membri della Comunita' europea" (lett. d)). Taluni di tali compiti dovrebbero essere svolti "in coordinamento con i servizi veterinari delle regioni a statuto ordinario e speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano e delle uu.ss.ll." (lett. n)) ovvero "in collaborazione con i servizi veterinari delle regioni a statuto ordinario e speciale, delle prov- ince autonome di Trento e Bolzano" (lett. c)). Ma tale prevista collaborazione non fa venire meno il fatto che vengono attribuiti in via primaria e permanente agli uffici statali compiti (per essi nuovi) pienamente ed in toto rientranti nelle competenze delle regioni, come e' confermato dalla stessa previsione di una "collaborazione" o di un "coordinamento" con gli uffici regionali (che altrimenti si configurerebbe come una impropria attribuzione di funzioni a tali uffici: cio' che invece non e'). L'art. 3 del decreto elenca allora compiti che gli uffici statali "assicurano in particolare". Si tratta della "consulenza tecnico-legislativa relativa all'immissione nel flusso intracomunitario di animali vivi e prodotti di origine animale" (lett. a)); dell'"accertamento delle modalita' di trasporto internazionali degli animali" (lett. b)); della "vigilanza veterinaria sui depositi doganali autorizzati al magazzinaggio dei prodotti di origine animale in conformita' alle norme comunitarie" (lett. c)); dell'"accertamento tecnico sanitario sui requisiti delle strutture sottoposte ad obblighi comunitari" (lett. d)). Di tali compiti, possono apparire in qualche modo connessi alle funzioni statali di profilassi internazionale veterinaria solo quelli di cui alla lett. b), mentre gli altri rientrano pienamente nell'ambito delle competenze regionali. Ai sensi dell'art. 4 del decreto, "ferme restando le competenze delle regioni", gli uffici veterinari statali di cui all'art. 1 "programmano l'esecuzione dei controlli veterinari di cui agli artt. 5 e 11 del d.lgs. 30 gennaio 1993, n. 28 .., avvalendosi, per le modalita' operative, anche degli uffici veterinari di confine .., nonche' dei servizi veterinari delle uu.ss.ll. competenti" (primo comma). Gli uffici veterinari di confine (statali) e i servizi veterinari delle u.s.l. "eseguono i controlli .. con le modalita' in- dicate dagli uffici veterinari di cui all'art. 1 e riferiscono tempestivamente i risultati agli stessi". Dunque, da un lato, i compiti di controllo (rientranti come si e' detto nella competenza delle regioni oltre che delle u.s.l.) vengono attributi in via principale ai "nuovi" uffici statali; dall'altro lato questi vengono addirittura configurati come uffici gerarchicamente sovraordinati ai servizi delle u.s.l., dei quali i primi si possono "avvalere", e che operano "con le modalita'" e secondo i programmi stabiliti dagli uffici statali. Si e' in sostanza riprodotto un apparato periferico statale sovraordinato agli uffici di settore degli enti locali, quale esisteva prima del trasferimento alle regioni (avvenuto gia' con l'art. 12, primo comma, lett. b), del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4); "doppiando" cosi' con una rete di uffici statali gli uffici veterinari delle regioni. L'art. 7, secondo comma, del decreto impugnato si pone in qualche modo il problema di questa sovrapposizione, e stabilisce che gli "uffici veterinari per gli adempimenti CEE e i servizi veterinari delle regioni a statuto ordinario o speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano cooperano reciprocamente per gli adempimenti di cui all'art. 4, garantendo lo scambio di notizie e i dati relativi alle attivita' veterinarie di propria competenza". Ma tale previsione non vale a nascondere la realta': e cioe' che si sono attribuiti ai "nuovi" uffici statali competenze totalmente spettanti alle amministrazioni regionali oltre che alle u.s.l. L'art. 5 del decreto stabilisce e disciplina altre specifiche attribuzioni degli uffici statali. Essi ricevono le segnalazioni di arrivo delle merci da parte dei destinatari delle partite di animali e di prodotti di origine animale, provenienti da paesi della CEE, ai fini dei controlli previsti, dagli artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 28/93 (primo comma); forniscono "informazioni" e "indicazioni" agli uffici veterinari di confine e ai servizi veterinari delle u.s.l. a cui viene affidata l'esecuzione dei controlli (secondo comma); provvedono alla preventiva registrazione degli operatori, prevista dall'art. 5, quarto comma, lett. a) del d.lgs. n. 28/1993, e "stabiliscono" le convenzioni che gli operatori sono tenuti a stipulare con detti uffici ai sensi dell'art. 5, secondo comma, e dell'art. 11, terzo comma, del medesimo d.lgs. n. 28/93 (terzo comma). Infine l'art. 6 del decreto prevede che i servizi veterinari delle u.s.l. prestino "ogni assistenza utile agli uffici veterinari per gli adempimenti CEE al fine della corretta ed efficace applicazione" del d.lgs. n. 27/1993, cosi' ribadendo la sovraordinazione gerarchica degli uffici statali nei confronti dei servizi delle u.s.l.; e l'art. 7, primo comma, prevede che gli uffici statali si avvalgano ove necessario dell'intervento degli istituti zooprofilattici sperimentali, di altri istituti e laboratori pubblici autorizzati e del nucleo antisofisticazione e sanita' dell'arma dei carabinieri: cosi' chiarendo una volta di piu' che i compiti di tali uffici sono operativi e di diretta esecuzione dei controlli, e invadono in tal modo la competenza delle regioni. Lo scopo reale del decreto impugnato e delle misure legislative che lo hanno preceduto appare, all'evidenza, quello di ridare rilievo e piu' ampie funzioni ad un apparato periferico dello Stato - quello costituito dagli uffici veterinari di confine - che ha perduto buona parte dei suoi compiti, almeno in termini quantitativi, a seguito della realizzazione del mercato unico in Europa e della conseguente eliminazione delle frontiere fra i paesi della CEE. Tale scopo viene peraltro perseguito attraverso un inammissibile riaccentramento di funzioni amministrative, spettanti alle regioni e gia' ad esse attribuite, in capo agli uffici periferici dello Stato e per di piu' attraverso la configurazione di rapporti di sovraordinazione gerarchica fra detti uffici e i servizi veterinari delle u.s.l., il cui coordinamento e indirizzo e' viceversa di spettanza della regione. Non rileva, naturalmente, che le funzioni amministrative demandate agli uffici statali si configurano formalmente come connesse all'adempimento di obblighi comunitari. Infatti anche le funzioni amministrative connesse a tale adempimento spettano alla regione, ai sensi dell'art. 6, primo comma, del d.P.R. n. 616/1977, salva la potesta' statale di indirizzo e coordinamento (art. 4 del d.P.R. n. 616/1977). Ne' le direttive CEE cui si e' dato attuazione esigono o comportano in alcun modo la individuazione di uffici statali per i compiti connessi alla circolazione intracomunitaria delle merci: sono le autorita' competenti secondo l'ordinamento interno a dover svolgere le funzioni di controllo, salvi eventualmente solo i compiti di diretto raccordo con gli organi comunitari. Del resto, che sia cosi' e' confermato anche da altre disposizioni dei d.lgs. numero 27 e 28 del 1993 nonche' del decreto qui impugnato: cosi' quando il d.lgs. n. 27/1993, al titolo secondo, individua le autorita' regionali come competenti per le attivita' di collaborazione intracomunitaria in materia zootecnica (peraltro perfettamente parallele e omologhe a quelle in materia veterinaria); o quando il decreto impugnato prevede che le attivita' di controllo possano essere eseguite dai servizi veterinari delle u.s.l. (art. 4) e dai servizi veterinari delle regioni (art. 7, secondo comma); peraltro configurando una inammissibile competenza non tanto "concorrente" quanto primaria degli uffici statali e una posizione di sovraordinazione gerarchica di questi nei confronti dei servizi delle u.s.l. (cfr. art. 4). Il decreto impugnato e' peraltro, come si e' osservato all'inizio, privo di base legislativa, e dunque viola il principio di legalita' sostanziale. Infatti, trattandosi sostanzialmente di un regolamento ministeriale, ancorche' non denominato tale, esso avrebbe dovuto essere previsto espressamente da una disposizione legislativa, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/88. Viceversa non e' dato di rinvenire siffatta disposizione; il d.lgs. n. 28/1993 si limita a prevedere che il Ministro della sanita' con proprio decreto adotti "le disposizioni emanate dalla Comunita' economica europea" sulle modalita' di applicazione di talune norme delle direttive (art. 5, sesto comma), ovvero adotti "le modalita' di applicazione" di talune disposizioni "in conformita' alle decisioni della commissione delle Comunita' europee" (art. 7, ottavo comma; art. 8, quinto comma; art. 11, sesto comma; art. 13, nono comma); ma non attribuisce affatto al Ministro una potesta' regolamentare sganciata dalle determinazioni degli organi comunitari e diretta a organizzare e disciplinare l'attivita' degli uffici statali tanto meno concernenti materie di competenza regionale. Anche sotto tale profilo il decreto impugnato e' lesivo dell'autonomia regionale.
P. Q. M. Chiede che la Corte dichiari che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro della sanita', prevedere e disciplinare funzioni e compiti degli uffici veterinari periferici del Ministero della sanita' attinenti a materie, oggetti e attivita' spettanti alla regione, nonche' prevedere una posizione di sostanziale sovraordinazione gerarchica di detti uffici statali periferici nei confronti dei servizi veterinari delle u.s.l.; e per l'effetto annullare il d.m. Sanita' 18 febbraio 1993, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione anche in relazione all'art. 12, primo comma, lett. b), del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, all'art. 27 del d.P.R. n. 616/1977 e agli artt. 11, 14 e 32 della legge n. 833/1978. Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA 93C0504