N. 221 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1992

                                N. 221
 Ordinanza emessa il 14 dicembre  1992  dal  pretore  di  Vicenza  nel
 procedimento civile vertente tra Peroni Annarosa e l'I.N.P.S.
 Previdenza   e   assistenza  sociale  -  Pensioni  I.N.P.S.  -  Somme
 erroneamente  erogate  -  Non  ripetibilita'  delle   somme   erogate
 dall'I.N.P.S.  sulla  base  di un provvedimento formale notificato al
 pensionato dal quale  risulti  l'errore  in  cui  e'  incorso  l'ente
 erogatore - Mancata previsione dell'irripetibilita' anche nei casi di
 mancanza   del  provvedimento  formale  da  cui  risulti  l'errore  -
 Irragionevolezza    della   impugnata   normativa,   soprattutto   in
 considerazione del fatto che  viene  stabilita  la  ripetibilita'  di
 somme  erogate in assenza di provvedimento formale dell'I.N.P.S.  dal
 quale risulti l'errore, ossia in un caso in cui il  pensionato  aveva
 minori possibilita' di accorgersi dell'errore.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, primo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.21 del 19-5-1993 )
                              IL PRETORE
    A scioglimento della riserva che precede;
                             O S S E R V A
    Con  ricorso  del  26  settembre  1991, Peroni Annarosa promuoveva
 opposizione  avverso  il  decreto  ingiuntivo  n.  1397/91,   di   L.
 1.399.950, oltre accessori e spese per la procedura monitoria, emesso
 dal  pretore  di  Vicenza, il 20 agosto 1991, in favore dell'I.N.P.S.
 per la ripetizione di quanto indebitamente erogato alla ricorrente  a
 titolo  di  integrazione al minimo della prestazione pensionistica in
 godimento. Deduceva che, al momento dell'erogazione, l'I.N.P.S. era a
 conoscenza dell'ammontare dei  redditi  di  cui  ella  era  titolare,
 avendo  provveduto ad allegare la documentazione reddituale richiesta
 alla domanda di  ricostituzione  della  pensione  di  reversibilita'.
 Concludeva,  pertanto,  chiedendo  la revoca del decreto opposto, per
 irripetibilita' della somma ex art. 52 della legge n. 88/1989.
    Costituendosi in giudizio l'I.N.P.S. contrastava la pretesa  della
 Peroni deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa,
 alla domanda di ricostituzione non era allegata alcuna documentazione
 utile  all'espletamento  dell'attivita'  istruttoria  dell'ente,  che
 aveva comunque  proceduto  a  liquidazione  dell'integrazione  a  suo
 favore,  secondo  prassi,  sulla  base delle notizie in suo possesso.
 Solo in un secondo momento, quando la Peroni in base  alla  richiesta
 dell'istituto forni' effettivamente le notizie reddituali necessarie,
 l'I.N.P.S.  si  era  avveduto  che  ella  non aveva titolo per godere
 dell'integrazione richiesta e, pertanto, aveva revocato  l'erogazione
 disposta  a  suo  favore.  Sulla base del disposto dell'art. 13 della
 legge n. 412/1991, secondo il quale  l'istituto  puo'  procedre  alla
 ripetizione  di  quanto  indebitamente  corrisposto, se il percettore
 abbia omesso di comunicare  i  fatti  incidenti  sulla  misura  della
 prestazione  goduta  non  conosciuti  dall'ente,  concludeva  per  il
 rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
    All'udienza  del  23  ottobre  1992,  parte  ricorrente  sollevava
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art.13 della legge 30
 dicembre 1991, n. 412, "norme di interpretazione autentica" dell'art.
 52 della legge n. 88/1989, secondo comma, in relazione  al  principio
 di divisione dei poteri sancito in Costituzione agli artt. 101 e 102.
    Deduceva, precisamente, che il legislatore avrebbe la possibilita'
 di  interpretare  legittimamente  le  norme  di legge solo quando sul
 significato delle stesse sia in atto un contrasto  giurisprudenziale;
 contrasto   che   nella   fattispecie   concreta  mancherebbe,  posto
 l'uniforme  orientamento  della  giurisprudenza  nell'interpretazione
 dell'art. 52 della legge n. 88/1989.
    Ritiene   il   pretore   che   l'eccezione  sia  rilevante  e  non
 manifestamente infondata, sebbene  sotto  il  diverso  profilo  infra
 evidenziato.
    In  ordine  al  problema  della  rilevanza, basti osservare che la
 fattispecie  de  quo  rientra  nell'ambito  di   operativita'   della
 disposizione   dell'art.  13  della  legge  n.  412/1991,  stante  la
 retroattivita'   conseguente   alla   sua   natura    dichiaratamente
 interpretativa dell'art. 52 della legge n. 88/1989.
    In ordine al problema della non manifesta infondatezza, ritiene il
 pretore   che   la   disposizione  all'esame  sia  costituzionalmente
 censurabile anche alla luce del principio generale di ragionevolezza,
 cui il legislatore deve attenersi nell'esercizio del suo  potere,  ex
 art. 3 della Costituzione.
    In  realta',  infatti, l'art. 13 della legge n. 412/1991, anziche'
 meramente interpretativo dell'art. 52  della  legge  n.  88/1989,  si
 palesa innovativo dello stesso sotto molteplici profili.
    In     particolare,     laddove     prevede     come    condizione
 dell'irripetibilita'  delle  somme  indebitamente  erogate  dall'ente
 previdenziale:  che  le  somme  siano  state  corrisposte  in  base a
 formale,   definitivo   provvedimento   dell'ente;   che   di    tale
 provvedimento  sia  data  espressa comunicazione all'interessato; che
 l'errore risulti dal provvedimento stesso e sia  imputabile  all'ente
 erogatore.  Ed,  ancora  -  cio'  che  piu'  interessa  ai fini della
 soluzione della presente controversia - che l'erogazione,  oltre  che
 dal  dolo  del  pensionato,  non  sia  dipesa  da omessa o incompleta
 segnalazione di fatti incidenti sul  diritto  e  sulla  misura  della
 pensione goduta e non riconosciuti gia' dall'ente competente.
    Circa  quest'ultimo  aspetto e' indubbio che l'art. 13 della legge
 n. 412/1991 abbia innovato l'art. 52 della legge n. 88/1989.
    Questo si limitava a contemplare come causa  di  ripetibilita'  il
 dolo  del  pensionato, ossia una condotta intenzionalmente frodatoria
 ai danni dell'ente previdenziale.
    Oggi, in  forza  dell'art.  13,  sul  versante  dei  comportamenti
 rilevanti   del   pensionato,   conta  anche  l'omessa  o  incompleta
 segnalazione   dei   dati   necessari   all'ente    per    provvedere
 all'erogazione,   senza  che  il  legislatore  abbia  in  alcun  modo
 specificato il carattere necessariamente volontario di tale condotta.
 Ed   invero   solo    tale    specificazione    avrebbe    consentito
 inequivocabilmente  di  ritenere  interpretativa la norma in oggetto,
 risolvendosi, in tal caso, l'ulteriore previsione introdotta ex  lege
 in una ipotesi tipizzata di comportamento doloso.
    Deve  infatti  osservarsi  che in forza della vecchia formulazione
 dell'art. 52 della legge n. 88/1989 la ripetibilita' presupponeva  un
 atteggiamento doloso del percipiente, mentre in forza dell'intervento
 asseritamente  interpretativo  dell'art.  13 della legge n. 412/1991,
 oggi, la ripetibilita' pare poter dipendere  anche  da  una  condotta
 solo  colposa,  oppure da una condotta completamente incolpevole, del
 pensionato.
    Cio' posto, e' evidente che l'art. 13 della legge n. 412/1991  non
 puo'  correttamente  qualificarsi  "norma  interpretativa"  come,  al
 contrario, ha preteso di fare il  legislatore,  al  chiaro  scopo  di
 attribuire alla norma stessa efficacia retroattiva.
    Ad  avviso  di  questo g.l. la pretesa interpretazione fornita dal
 legislatore (art. 13) non puo'  essere  ricompresa  nella  gamma  dei
 possibili   approcci   ermeneutici  dell'art.  52  nel  quale  si  fa
 riferimento esclusivo al comportamento doloso.
    E,  pertanto,  formulando  l'art.  13,  il  legislatore  pare aver
 contravvenuto al principio di ragionevolezza  emergente  dall'art.  3
 della  Costituzione,  il  quale, nel caso di specie, si sostanzia nel
 divieto di qualificare "interpretativa", con la conseguente efficacia
 retroattiva, una norma sostanzialmente innovativa.
    Va  da  ultimo   rilevato   che   sotto   un   ulteriore   profilo
 l'irragionevolezza della norma in esame.
    L'art.    13   sancisce   l'irripetibilita'   di   somme   erogate
 dall'I.N.P.S. sulla base di un provvedimento  formale  notificato  al
 pensionato  dal  quale  risulti  l'errore in cui e' ricorso lo stesso
 ente erogatore.
    Viene al contrario stabilita la ripetibilita' di somme erogate  in
 assenza  di  un provvedimento formale dell'I.N.P.S. dal quale risulti
 l'errore, ossia in un caso in cui verosimilmente  il  pensionato  (al
 quale  non  e'  stato comunicato un provvedimento contenente l'errore
 imputabile  all'ente  previdenziale)  aveva  minori  possibilita'  di
 accorgersi dell'errore nella erogazione della somma non dovuta.
    Ad   avviso   del   g.l.  quanto  sopra  evidenziato  consente  un
 "trattamento" di maggior favore nel caso  in  cui  verosimilmente  il
 beneficiario  della  somma  e' a conoscenza dell'indebito formalmente
 risultante dal provvedimento dell'ente erogatore, e dunque in ipotesi
 di incertezza circa la sussistenza della buona  fede  del  percettore
 (atteso che ques'ultimo potra' trattenersi le somme erogate) rispetto
 alla diversa situazione in cui in assenza di un formale provvedimento
 dal   quale   risulti   l'errore   dell'ente   previdenziale,  appare
 maggiormente verosimile e presumibile la buona  fede  del  percettore
 degli emolumenti (ed il pensionato dovra' pertanto restituirli).
    La  norma  in  esame  dunque finisce per attriubire maggior tutela
 (irrepetibilita' dell'indebito)  a  una  situazione  che  merita  una
 protezione minore.
    Tale  differenza di trattamento appare irragionevole se rivolta al
 passato  e  puo'  generare  disparita'   tra   posizioni   soggettive
 ugualmente  tutelabili,  finendo  per meglio tutelare situazioni meno
 meritevoli di protezione da parte dell'ordinamento giuridico.
    Appare pertanto violato l'art. 3 della Costituzione, sia sotto  il
 profilo della uguaglianza che sotto il profilo della ragionevolezza.
   Tanto  premesso,  il pretore rilevata la non manifesta infondatezza
 della questione di costituzionalita' dell'art. 13, primo comma, della
 legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione;
    Dispone  l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio
 alla Corte costituzionale;
    Sospende il processo in corso, e dispone che la presente ordinanza
 sia notificata: alle parti nel domicilio eletto;  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri;  si  comunichi:  ai  Presidenti di Camera e
 Senato.
      Vicenza, addi' 14 dicembre 1992
                 Il pretore-giudice del lavoro: PERINA

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