N. 221 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 dicembre 1992
N. 221 Ordinanza emessa il 14 dicembre 1992 dal pretore di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Peroni Annarosa e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Somme erroneamente erogate - Non ripetibilita' delle somme erogate dall'I.N.P.S. sulla base di un provvedimento formale notificato al pensionato dal quale risulti l'errore in cui e' incorso l'ente erogatore - Mancata previsione dell'irripetibilita' anche nei casi di mancanza del provvedimento formale da cui risulti l'errore - Irragionevolezza della impugnata normativa, soprattutto in considerazione del fatto che viene stabilita la ripetibilita' di somme erogate in assenza di provvedimento formale dell'I.N.P.S. dal quale risulti l'errore, ossia in un caso in cui il pensionato aveva minori possibilita' di accorgersi dell'errore. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, primo comma). (Cost., art. 3).(GU n.21 del 19-5-1993 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva che precede; O S S E R V A Con ricorso del 26 settembre 1991, Peroni Annarosa promuoveva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1397/91, di L. 1.399.950, oltre accessori e spese per la procedura monitoria, emesso dal pretore di Vicenza, il 20 agosto 1991, in favore dell'I.N.P.S. per la ripetizione di quanto indebitamente erogato alla ricorrente a titolo di integrazione al minimo della prestazione pensionistica in godimento. Deduceva che, al momento dell'erogazione, l'I.N.P.S. era a conoscenza dell'ammontare dei redditi di cui ella era titolare, avendo provveduto ad allegare la documentazione reddituale richiesta alla domanda di ricostituzione della pensione di reversibilita'. Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto opposto, per irripetibilita' della somma ex art. 52 della legge n. 88/1989. Costituendosi in giudizio l'I.N.P.S. contrastava la pretesa della Peroni deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa, alla domanda di ricostituzione non era allegata alcuna documentazione utile all'espletamento dell'attivita' istruttoria dell'ente, che aveva comunque proceduto a liquidazione dell'integrazione a suo favore, secondo prassi, sulla base delle notizie in suo possesso. Solo in un secondo momento, quando la Peroni in base alla richiesta dell'istituto forni' effettivamente le notizie reddituali necessarie, l'I.N.P.S. si era avveduto che ella non aveva titolo per godere dell'integrazione richiesta e, pertanto, aveva revocato l'erogazione disposta a suo favore. Sulla base del disposto dell'art. 13 della legge n. 412/1991, secondo il quale l'istituto puo' procedre alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto, se il percettore abbia omesso di comunicare i fatti incidenti sulla misura della prestazione goduta non conosciuti dall'ente, concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto. All'udienza del 23 ottobre 1992, parte ricorrente sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art.13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, "norme di interpretazione autentica" dell'art. 52 della legge n. 88/1989, secondo comma, in relazione al principio di divisione dei poteri sancito in Costituzione agli artt. 101 e 102. Deduceva, precisamente, che il legislatore avrebbe la possibilita' di interpretare legittimamente le norme di legge solo quando sul significato delle stesse sia in atto un contrasto giurisprudenziale; contrasto che nella fattispecie concreta mancherebbe, posto l'uniforme orientamento della giurisprudenza nell'interpretazione dell'art. 52 della legge n. 88/1989. Ritiene il pretore che l'eccezione sia rilevante e non manifestamente infondata, sebbene sotto il diverso profilo infra evidenziato. In ordine al problema della rilevanza, basti osservare che la fattispecie de quo rientra nell'ambito di operativita' della disposizione dell'art. 13 della legge n. 412/1991, stante la retroattivita' conseguente alla sua natura dichiaratamente interpretativa dell'art. 52 della legge n. 88/1989. In ordine al problema della non manifesta infondatezza, ritiene il pretore che la disposizione all'esame sia costituzionalmente censurabile anche alla luce del principio generale di ragionevolezza, cui il legislatore deve attenersi nell'esercizio del suo potere, ex art. 3 della Costituzione. In realta', infatti, l'art. 13 della legge n. 412/1991, anziche' meramente interpretativo dell'art. 52 della legge n. 88/1989, si palesa innovativo dello stesso sotto molteplici profili. In particolare, laddove prevede come condizione dell'irripetibilita' delle somme indebitamente erogate dall'ente previdenziale: che le somme siano state corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento dell'ente; che di tale provvedimento sia data espressa comunicazione all'interessato; che l'errore risulti dal provvedimento stesso e sia imputabile all'ente erogatore. Ed, ancora - cio' che piu' interessa ai fini della soluzione della presente controversia - che l'erogazione, oltre che dal dolo del pensionato, non sia dipesa da omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto e sulla misura della pensione goduta e non riconosciuti gia' dall'ente competente. Circa quest'ultimo aspetto e' indubbio che l'art. 13 della legge n. 412/1991 abbia innovato l'art. 52 della legge n. 88/1989. Questo si limitava a contemplare come causa di ripetibilita' il dolo del pensionato, ossia una condotta intenzionalmente frodatoria ai danni dell'ente previdenziale. Oggi, in forza dell'art. 13, sul versante dei comportamenti rilevanti del pensionato, conta anche l'omessa o incompleta segnalazione dei dati necessari all'ente per provvedere all'erogazione, senza che il legislatore abbia in alcun modo specificato il carattere necessariamente volontario di tale condotta. Ed invero solo tale specificazione avrebbe consentito inequivocabilmente di ritenere interpretativa la norma in oggetto, risolvendosi, in tal caso, l'ulteriore previsione introdotta ex lege in una ipotesi tipizzata di comportamento doloso. Deve infatti osservarsi che in forza della vecchia formulazione dell'art. 52 della legge n. 88/1989 la ripetibilita' presupponeva un atteggiamento doloso del percipiente, mentre in forza dell'intervento asseritamente interpretativo dell'art. 13 della legge n. 412/1991, oggi, la ripetibilita' pare poter dipendere anche da una condotta solo colposa, oppure da una condotta completamente incolpevole, del pensionato. Cio' posto, e' evidente che l'art. 13 della legge n. 412/1991 non puo' correttamente qualificarsi "norma interpretativa" come, al contrario, ha preteso di fare il legislatore, al chiaro scopo di attribuire alla norma stessa efficacia retroattiva. Ad avviso di questo g.l. la pretesa interpretazione fornita dal legislatore (art. 13) non puo' essere ricompresa nella gamma dei possibili approcci ermeneutici dell'art. 52 nel quale si fa riferimento esclusivo al comportamento doloso. E, pertanto, formulando l'art. 13, il legislatore pare aver contravvenuto al principio di ragionevolezza emergente dall'art. 3 della Costituzione, il quale, nel caso di specie, si sostanzia nel divieto di qualificare "interpretativa", con la conseguente efficacia retroattiva, una norma sostanzialmente innovativa. Va da ultimo rilevato che sotto un ulteriore profilo l'irragionevolezza della norma in esame. L'art. 13 sancisce l'irripetibilita' di somme erogate dall'I.N.P.S. sulla base di un provvedimento formale notificato al pensionato dal quale risulti l'errore in cui e' ricorso lo stesso ente erogatore. Viene al contrario stabilita la ripetibilita' di somme erogate in assenza di un provvedimento formale dell'I.N.P.S. dal quale risulti l'errore, ossia in un caso in cui verosimilmente il pensionato (al quale non e' stato comunicato un provvedimento contenente l'errore imputabile all'ente previdenziale) aveva minori possibilita' di accorgersi dell'errore nella erogazione della somma non dovuta. Ad avviso del g.l. quanto sopra evidenziato consente un "trattamento" di maggior favore nel caso in cui verosimilmente il beneficiario della somma e' a conoscenza dell'indebito formalmente risultante dal provvedimento dell'ente erogatore, e dunque in ipotesi di incertezza circa la sussistenza della buona fede del percettore (atteso che ques'ultimo potra' trattenersi le somme erogate) rispetto alla diversa situazione in cui in assenza di un formale provvedimento dal quale risulti l'errore dell'ente previdenziale, appare maggiormente verosimile e presumibile la buona fede del percettore degli emolumenti (ed il pensionato dovra' pertanto restituirli). La norma in esame dunque finisce per attriubire maggior tutela (irrepetibilita' dell'indebito) a una situazione che merita una protezione minore. Tale differenza di trattamento appare irragionevole se rivolta al passato e puo' generare disparita' tra posizioni soggettive ugualmente tutelabili, finendo per meglio tutelare situazioni meno meritevoli di protezione da parte dell'ordinamento giuridico. Appare pertanto violato l'art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo della uguaglianza che sotto il profilo della ragionevolezza.
Tanto premesso, il pretore rilevata la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 13, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in relazione all'art. 3 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale; Sospende il processo in corso, e dispone che la presente ordinanza sia notificata: alle parti nel domicilio eletto; al Presidente del Consiglio dei Ministri; si comunichi: ai Presidenti di Camera e Senato. Vicenza, addi' 14 dicembre 1992 Il pretore-giudice del lavoro: PERINA 93C0506