N. 226 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 febbraio 1993

                                N. 226
 Ordinanza  emessa  il  24  febbraio 1993 dal tribunale amministrativo
 regionale per il Veneto - Venezia sui  ricorsi  riuniti  proposti  da
 Turinese Andrea contro U.L.S.S. n. 20 di Camposampiero
 Impiego  pubblico  -  Dipendenti  civili  dello  Stato  e  degli enti
 pubblici non economici - Facolta' di optare per il  trattenimento  in
 servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta',
 per  essi  previsti,  per  il  collocamento a riposo - Irrazionalita'
 della impugnata normativa in quanto privilegia le scelte dei  singoli
 dipendenti  in  funzione  di  propri ed esclusivi interessi personali
 anziche'  le  esigenze  dell'amministrazione  di   appartenenza   con
 incidenza sul principio del buon andamento della p.a. ed in contrasto
 con  le  politiche  occupazionali  del Governo volte ad assicurare ai
 giovani l'accesso al mondo del lavoro.
 (Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3, lett. b); d.lgs. 30  dicembre
 1992, n. 503, art. 16).
 (Cost., artt. 3, 76 e 97).
(GU n.21 del 19-5-1993 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha pronunziato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del
 24 febbraio 1993;
    Visti  i ricorsi nn. 3896/92 e 475/93 proposti da Andrea Turinese,
 rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Perulli, con elezione  di
 domicilio  presso  lo  studio  dello  stesso in Venezia, San Marco n.
 3366; contro l'Unita' locale socio sanitaria n. 20 di  Camposampiero,
 in    persona    dell'amministratore    straordinario    pro-tempore,
 rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Testa e Franco  Zambelli,
 con  elezione  di  domicilio presso lo studio del secondo in Venezia-
 Mestre, via Ospedale n. 9/12; per l'annullamento:
      quanto   al   ricorso    n.    3896/92:    previa    sospensione
 dell'esecuzione,  del provvedimento dell'amministratore straordinario
 dell'u.l.s.s. n. 20 di Camposampiero (Pordenone) prot. 11196 in  data
 19  dicembre 1992 che rigetta la domanda presentata del ricorrente in
 data 16 novembre 1992 diretta a valersi della facolta'  di  permanere
 in  servizio  oltre  i  limiti  di eta' per un biennio ai sensi della
 legge 23 ottobre 1992, n. 421;
      quanto al ricorso n. 475/93: previa sospensione dell'esecuzione,
 della  deliberazione  n.  33  dell'11  gennaio  1993  con  la   quale
 l'amministratore  straordinario  dell'u.l.s.s. n. 20 di Camposampiero
 rigettava la richiesta formulata dal ricorrente, di  avvalersi  della
 facolta'  di permanere in servizio oltre il limite d'eta', ex art. 16
 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992;
    Visti gli atti tutti delle cause;
    Viste le  domande  di  sospensione  dei  provvedimenti  impugnati,
 presentate in via incidentale dal ricorrente;
    Uditi  (relatore  il consigliere Trizzino sul ricorso n. 3896/1992
 ed il consigliere Franco  sul  ricorso  n.  475/1993)  l'avvocato  G.
 Perulli per il ricorrente e l'avvocato Testa per l'u.l.s.s. n. 20;
   Rilevato   che  i  giudizi  cautelari  proposti  dal  prof.  Andrea
 Turinese, nei  confronti  dei  provvedimenti  indicati  in  epigrafe,
 (rivolti  entrambi  ad  ottenre  il  riconoscimento della facolta' di
 permanere in servizio oltre il limite di  eta'  per  un  biennio,  ai
 sensi dell'art. 3, lett. b) della legge di delega 23 ottobre 1992, n.
 421,  e  dell'art.  16  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
 503), possono essere riuniti e decisi, anche ai fini  cautelari,  con
 unica pronuncia;
      che  entrambi  i  provvedimenti sono suscettibili di arrecare un
 danno  grave  ed  irreparabile  al  ricorrente,   in   quanto   essi,
 sostanzialmente,  precludono  all'interessato  in  modo definitivo di
 avvalersi del beneficio previsto dalla legge di delega,  e  ribadito,
 negli  stessi  termini dal decreto delegato, a far tempo dall'entrata
 in vigore della legge n. 421/1992;
      che, all'epoca dell'entrata  in  vigore  della  medesima  legge,
 sussistevano  in  punto  di  fatto  gli  estremi  perche' il Turinese
 potesse avvalersi della facolta'  introdotta  dalla  normativa  sopra
 indicata;
      che, pertanto, in applicazione delle disposizioni della legge di
 delega  e  del  decreto  delegato,  le domande cautelari proposte dal
 ricorrente  meritano,  allo  stato,  di  essere   accolte,   con   un
 provvedimento   che,   sospendendo   l'efficacia   dei  provvedimenti
 impugnati, riconosca al  Turinese  in  via  cautelare  il  titolo  ad
 avvalersi  della  facolta'  di  permanere  in servizio per un biennio
 oltre i limiti di eta';
      Considerato tuttavia, che  le  norme  invocate  dal  ricorrente,
 puntualmente  applicate  da  questo  tribunale,  appaiono  seriamente
 censurabili sotto il profilo della loro legittimita'  costituzionale,
 per i profili che, d'ufficio, vengono di seguito indicati;
    Ritenuto  che  la  proposizione normativa di cui all'art. 3, lett.
 b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ribadita  dall'art.  16  del
 decreto  legislavito  30 dicembre 1992 n. 503, nella sua enunciazione
 testuale si rivela  schematica  ed  elittica,  in  quanto  rivolta  a
 disciplinare  unitariamente  una  complessa  ed  articolata  materia,
 regolata dall'ordinamento con modalita' in parte generali ed in parte
 speciali, in relazione alle diverse tipologie di rapporti di  impiego
 pubblico,  nel quale taluni settori hanno sempre avuto una separata e
 distinta disciplina relativamente alla data di collocamento a  riposo
 (magistrati, docenti universitari);
      che,  rispetto  a  questa complessa realta' normativa, si rivela
 superficiale e generica la dizione  onnicomprensiva  contenuta  nelle
 norme  sopra  citate,  di "dipendenti civili dello Stato e degli enti
 pubblici  non  economici",  espressione  impiegata  dalla   normativa
 pregressa per individuare i destinatari del diritto al trattamento di
 quiescenza,  ma mai per disciplinare il limite massimo di eta' per la
 cessazione dal servizio;
      che,  nella  fissazione  del  limite  massimo  di  eta'  per  il
 collocamento  a  riposo, appare del tutto irragionevole privilegiare,
 sulle    oggettive    esigenze    organizzative    della     pubblica
 amministrazione,  le  opzioni  dei  singoli dipendenti in funzione di
 propri ed esclusivi interessi personali, evidentemente  collegati  al
 livello  ed  alla natura del posto occupato, nonche' all'esplicazione
 di funzioni, apicali e non, nei diversi settori dell'ordinamento;
      che la proposizione normativa di cui all'art. 3, lett. b)  della
 legge  n. 421/1992 costituisce una disposizione puntuale e specifica,
 suscettibile quindi di immediata efficacia  normativa,  incompatibile
 con  il carattere programmatorio dell'articolo nel quale e' inserita,
 tanto che, in sede di attuazione della  delega,  il  Governo  non  ha
 potuto  (in  assenza di qualsiasi principio o criterio direttivo, che
 pure avrebbe dovuto, per obbligo costituzionale,  essere  enunciato),
 che  trascrive  la  medesima  proposizione  nell'art.  16 del decreto
 delegato n. 503/1992;
      che  la soluzione adottata dalla legge di delega di protrarre di
 un biennio il collocamento a riposo dei dipendenti civili dello Stato
 e degli enti pubblici non economici, mentre si rivela sostanzialmente
 ininfluente e poco incisiva ai  fini  del  contenimento  della  spesa
 previdenziale,  appare  altresi'  discriminatoria nei confronti degli
 altri dipendenti pubblici e provati, ai quali non viene riconosciunta
 analoga  facolta',  in  contrasto  con  la  conclamata  volonta'  del
 legislatore,  desumibile  dagli  artt.  2 e 3 della medesima legge di
 delega, di rendere omogenei sia  i  rapporti  di  lavoro  pubblici  e
 privati, sia i relativi trattamenti pensionistici;
      che   la  medesima  soluzione  e'  oggettivamente  in  rotta  di
 collisione con le politiche  occupazionali  volte  ad  assicurare  ai
 giovani   l'accesso   al   mondo   del   lavoro  (come  dimostrano  i
 provvedimenti di cui ai decreti legge n. 1 del
 5  gennaio  1993  -  "Fondo   per   l'incremento   ed   il   sostegno
 dell'occupazione"  - n. 26 del 1½ febbraio 1993 - "Interventi urgenti
 in  materia  di  occupazione"  -;  n.  31  del  12  febbraio  1993  -
 "Interventi  urgenti  a salvaguardia dei livelli occupazionali -), in
 quanto il congelamento  per  un  biennio  della  provvista  di  nuovo
 personale preclude a un gran numero di giovani l'accesso ad una delle
 fonti  piu'  rilevanti, specie in alcune zone del Paese e in una fase
 di acuta recessione economica, di occupazione e lavoro;
      che, d'altra parte, il prolungamento indiscriminato  del  limite
 massimo  di  eta',  impedisce  il fisiologico ricambio nella pubblica
 amministrazione, oggi piu' che mai necessario per avviarne  un  serio
 rinnovamento,  senza contare che esso contrasta con i piu' elementari
 principi   delle    scienze    dell'organizzazione    aziendale    ed
 amministrativa;
      che,   pertanto,   le  disposizioni  piu'  volte  richiamate  ed
 applicate  nel  caso  in  esame  da  questo  tribunale  si   rivelano
 costituzionalmente  illegittime  per  contrasto  con  i  principi  di
 ragionevolezza, di eguaglianza e di  buon  andamento  della  pubblica
 amministrazione  e,  quindi, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione,
 nonche', per il profilo sopra indicato, con  l'art.  76  della  Carta
 costituzionale;
                               P. Q. M.
    Dispone la riunione dei giudizi nn. 3896/1992 e 475/1993;
    Accoglie,  ai  sensi  dell'art.  21,  ultimo  comma, della legge 6
 dicembre  1971,  n.  1034,  entrambe  le   domande   incidentali   di
 sospensione  dei  provvedimenti  impugnati  proposte dal prof. Andrea
 Turinese;
    Dichiara, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,
 rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita'
 costituzionale dell'art. 3, lett. b), della legge 23 ottobre 1992, n.
 421,  e  dell'art.  16,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
 503, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 76 della Costituzione;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende i giudizi in corso;
    Dispone  che,  a  cura della segreteria della sezione, la presente
 ordinanza sia notificata, oltre che alle  parti,  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti della Camera dei
 deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 24 febbraio
 1993.
                         Il presidente: TROTTA
   L'estensore: FRANCO
                                    Il segretario: (firma illeggibile)
 93C0511