N. 226 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 febbraio 1993
N. 226 Ordinanza emessa il 24 febbraio 1993 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto - Venezia sui ricorsi riuniti proposti da Turinese Andrea contro U.L.S.S. n. 20 di Camposampiero Impiego pubblico - Dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici - Facolta' di optare per il trattenimento in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di eta', per essi previsti, per il collocamento a riposo - Irrazionalita' della impugnata normativa in quanto privilegia le scelte dei singoli dipendenti in funzione di propri ed esclusivi interessi personali anziche' le esigenze dell'amministrazione di appartenenza con incidenza sul principio del buon andamento della p.a. ed in contrasto con le politiche occupazionali del Governo volte ad assicurare ai giovani l'accesso al mondo del lavoro. (Legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3, lett. b); d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 16). (Cost., artt. 3, 76 e 97).(GU n.21 del 19-5-1993 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993; Visti i ricorsi nn. 3896/92 e 475/93 proposti da Andrea Turinese, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Perulli, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, San Marco n. 3366; contro l'Unita' locale socio sanitaria n. 20 di Camposampiero, in persona dell'amministratore straordinario pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Testa e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia- Mestre, via Ospedale n. 9/12; per l'annullamento: quanto al ricorso n. 3896/92: previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento dell'amministratore straordinario dell'u.l.s.s. n. 20 di Camposampiero (Pordenone) prot. 11196 in data 19 dicembre 1992 che rigetta la domanda presentata del ricorrente in data 16 novembre 1992 diretta a valersi della facolta' di permanere in servizio oltre i limiti di eta' per un biennio ai sensi della legge 23 ottobre 1992, n. 421; quanto al ricorso n. 475/93: previa sospensione dell'esecuzione, della deliberazione n. 33 dell'11 gennaio 1993 con la quale l'amministratore straordinario dell'u.l.s.s. n. 20 di Camposampiero rigettava la richiesta formulata dal ricorrente, di avvalersi della facolta' di permanere in servizio oltre il limite d'eta', ex art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992; Visti gli atti tutti delle cause; Viste le domande di sospensione dei provvedimenti impugnati, presentate in via incidentale dal ricorrente; Uditi (relatore il consigliere Trizzino sul ricorso n. 3896/1992 ed il consigliere Franco sul ricorso n. 475/1993) l'avvocato G. Perulli per il ricorrente e l'avvocato Testa per l'u.l.s.s. n. 20; Rilevato che i giudizi cautelari proposti dal prof. Andrea Turinese, nei confronti dei provvedimenti indicati in epigrafe, (rivolti entrambi ad ottenre il riconoscimento della facolta' di permanere in servizio oltre il limite di eta' per un biennio, ai sensi dell'art. 3, lett. b) della legge di delega 23 ottobre 1992, n. 421, e dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503), possono essere riuniti e decisi, anche ai fini cautelari, con unica pronuncia; che entrambi i provvedimenti sono suscettibili di arrecare un danno grave ed irreparabile al ricorrente, in quanto essi, sostanzialmente, precludono all'interessato in modo definitivo di avvalersi del beneficio previsto dalla legge di delega, e ribadito, negli stessi termini dal decreto delegato, a far tempo dall'entrata in vigore della legge n. 421/1992; che, all'epoca dell'entrata in vigore della medesima legge, sussistevano in punto di fatto gli estremi perche' il Turinese potesse avvalersi della facolta' introdotta dalla normativa sopra indicata; che, pertanto, in applicazione delle disposizioni della legge di delega e del decreto delegato, le domande cautelari proposte dal ricorrente meritano, allo stato, di essere accolte, con un provvedimento che, sospendendo l'efficacia dei provvedimenti impugnati, riconosca al Turinese in via cautelare il titolo ad avvalersi della facolta' di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di eta'; Considerato tuttavia, che le norme invocate dal ricorrente, puntualmente applicate da questo tribunale, appaiono seriamente censurabili sotto il profilo della loro legittimita' costituzionale, per i profili che, d'ufficio, vengono di seguito indicati; Ritenuto che la proposizione normativa di cui all'art. 3, lett. b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ribadita dall'art. 16 del decreto legislavito 30 dicembre 1992 n. 503, nella sua enunciazione testuale si rivela schematica ed elittica, in quanto rivolta a disciplinare unitariamente una complessa ed articolata materia, regolata dall'ordinamento con modalita' in parte generali ed in parte speciali, in relazione alle diverse tipologie di rapporti di impiego pubblico, nel quale taluni settori hanno sempre avuto una separata e distinta disciplina relativamente alla data di collocamento a riposo (magistrati, docenti universitari); che, rispetto a questa complessa realta' normativa, si rivela superficiale e generica la dizione onnicomprensiva contenuta nelle norme sopra citate, di "dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici", espressione impiegata dalla normativa pregressa per individuare i destinatari del diritto al trattamento di quiescenza, ma mai per disciplinare il limite massimo di eta' per la cessazione dal servizio; che, nella fissazione del limite massimo di eta' per il collocamento a riposo, appare del tutto irragionevole privilegiare, sulle oggettive esigenze organizzative della pubblica amministrazione, le opzioni dei singoli dipendenti in funzione di propri ed esclusivi interessi personali, evidentemente collegati al livello ed alla natura del posto occupato, nonche' all'esplicazione di funzioni, apicali e non, nei diversi settori dell'ordinamento; che la proposizione normativa di cui all'art. 3, lett. b) della legge n. 421/1992 costituisce una disposizione puntuale e specifica, suscettibile quindi di immediata efficacia normativa, incompatibile con il carattere programmatorio dell'articolo nel quale e' inserita, tanto che, in sede di attuazione della delega, il Governo non ha potuto (in assenza di qualsiasi principio o criterio direttivo, che pure avrebbe dovuto, per obbligo costituzionale, essere enunciato), che trascrive la medesima proposizione nell'art. 16 del decreto delegato n. 503/1992; che la soluzione adottata dalla legge di delega di protrarre di un biennio il collocamento a riposo dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, mentre si rivela sostanzialmente ininfluente e poco incisiva ai fini del contenimento della spesa previdenziale, appare altresi' discriminatoria nei confronti degli altri dipendenti pubblici e provati, ai quali non viene riconosciunta analoga facolta', in contrasto con la conclamata volonta' del legislatore, desumibile dagli artt. 2 e 3 della medesima legge di delega, di rendere omogenei sia i rapporti di lavoro pubblici e privati, sia i relativi trattamenti pensionistici; che la medesima soluzione e' oggettivamente in rotta di collisione con le politiche occupazionali volte ad assicurare ai giovani l'accesso al mondo del lavoro (come dimostrano i provvedimenti di cui ai decreti legge n. 1 del 5 gennaio 1993 - "Fondo per l'incremento ed il sostegno dell'occupazione" - n. 26 del 1½ febbraio 1993 - "Interventi urgenti in materia di occupazione" -; n. 31 del 12 febbraio 1993 - "Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali -), in quanto il congelamento per un biennio della provvista di nuovo personale preclude a un gran numero di giovani l'accesso ad una delle fonti piu' rilevanti, specie in alcune zone del Paese e in una fase di acuta recessione economica, di occupazione e lavoro; che, d'altra parte, il prolungamento indiscriminato del limite massimo di eta', impedisce il fisiologico ricambio nella pubblica amministrazione, oggi piu' che mai necessario per avviarne un serio rinnovamento, senza contare che esso contrasta con i piu' elementari principi delle scienze dell'organizzazione aziendale ed amministrativa; che, pertanto, le disposizioni piu' volte richiamate ed applicate nel caso in esame da questo tribunale si rivelano costituzionalmente illegittime per contrasto con i principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione e, quindi, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonche', per il profilo sopra indicato, con l'art. 76 della Carta costituzionale;
P. Q. M. Dispone la riunione dei giudizi nn. 3896/1992 e 475/1993; Accoglie, ai sensi dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, entrambe le domande incidentali di sospensione dei provvedimenti impugnati proposte dal prof. Andrea Turinese; Dichiara, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 3, lett. b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dell'art. 16, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 76 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende i giudizi in corso; Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata, oltre che alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993. Il presidente: TROTTA L'estensore: FRANCO Il segretario: (firma illeggibile) 93C0511