N. 232 SENTENZA 3 - 13 maggio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Impiego pubblico - Regione Molise - Personale trasferito alla regione
 dalla  Cassa  per  il  Mezzogiorno  -  Trattamento  economico e stato
 giuridico - Determinazione della decorrenza giuridica ed economica  -
 Adozione  di  termini  di riferimento estranei ai connotati specifici
 del rapporto di lavoro con l'Ente risorse idriche del Molise (ERIM) -
 Illegittimita' costituzionale.
 
 (Delibera legislativa regione Molise riapprovata il 24 marzo 1992)
 
 (Cost., artt. 97 e 117).
(GU n.21 del 19-5-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici:  dott.  Francesco  GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
 SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro  FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.  Renato
 GRANATA, prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel   giudizio   di   legittimita'   costituzionale   della  delibera
 legislativa della Regione Molise riapprovata il  24  marzo  1992  dal
 Consiglio  regionale  avente  per oggetto: "Interpretazione autentica
 dell'art. 27 della legge regionale 7 febbraio  1990,  n.  5,  recante
 l'ordinamento  organizzativo dell'Ente risorse idriche del Molise, lo
 stato giuridico e il trattamento economico del  personale",  promosso
 con  ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il
 28 aprile 1992, depositato in cancelleria il 6 maggio  successivo  ed
 iscritto al n. 48 del registro ricorsi 1992.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Molise;
    Udito  nell'udienza pubblica del 23 marzo 1993 il Giudice relatore
 Vincenzo Caianiello;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Stefano Onofrio per il ricorrente,  e
 l'avv. Paolo Tesauro per la Regione;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  del  Presidente del Consiglio dei ministri e'
 sollevata,   in   via   principale,   questione    di    legittimita'
 costituzionale  della  delibera  legislativa  della  Regione  Molise,
 approvata una prima volta il 3 febbraio 1992 e quindi, a seguito  del
 rinvio  governativo, una seconda volta il 24 marzo 1992 nell'identico
 testo, recante "Interpretazione autentica dell'art.  27  della  legge
 regionale  n.  5  del  7  febbraio  1990:  ordinamento  organizzativo
 dell'Ente risorse  idriche  Molise;  stato  giuridico  e  trattamento
 economico del personale".
    Il  ricorrente  ricorda che l'art. 147 del d.P.R. 6 marzo 1978, n.
 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel  Mezzogiorno),  nel
 prevedere  il  trasferimento  alle  regioni  del personale periferico
 della Cassa per il  Mezzogiorno  impegnato  nell'esercizio  di  opere
 realizzate  da  detta  Cassa,  ha  disposto  per  tale  personale  la
 conservazione dei "diritti acquisiti sotto forma di assegno personale
 assorbibile dai futuri miglioramenti .. e comunque (del)le  posizioni
 economiche  e  di  carriera nonche' (del)la complessiva anzianita' di
 servizio maturata". Ricorda altresi' che la Regione Molise, nel  dare
 attuazione  tardiva  a tale disposizione, con l'art. 24 della propria
 legge  7  febbraio  1990,  n.  5,  ha  inquadrato  "il  personale  ex
 dipendente della Cassa per il Mezzogiorno", in servizio alla data del
 17  febbraio  1990, nei ruoli dell'Ente risorse idriche Molise (ERIM)
 "a far tempo dal 1› novembre 1983", distinguendo al secondo comma  la
 decorrenza   giuridica   da   quella   economica   e  prevedendo  che
 quest'ultima sia "fissata alla data di inquadramento" ovverosia in un
 momento successivo; l'art. 27 della stessa legge regionale  ha,  poi,
 individuato  il  trattamento  economico  da  conservare nel "maturato
 economico in godimento all'entrata in  vigore  della  presente  legge
 (ovverosia  al  17  febbraio  1990),  derivante dall'applicazione dei
 contratti di provenienza operanti alla suddetta data".
    Ad  avviso  della  difesa dello Stato, la delibera legislativa ora
 impugnata,  asseritamente  di  "interpretazione  autentica",  ma   in
 realta'  di sostanziale modifica anche retroattiva dell'art. 27 cit.,
 nel precisare che i  contratti  di  provenienza  sono  "anche  quelli
 relativi all'Agenzia per la promozione del Mezzogiorno", intenderebbe
 migliorare   ulteriormente,   in  modo  illegittimo,  il  trattamento
 economico del personale in questione  considerandolo  come  se  fosse
 rimasto  in  servizio  per  oltre  un decennio presso la Cassa per il
 Mezzogiorno e da questa fosse transitato non  gia'  alla  Regione  ma
 all'Agenzia  (subentrata  alla Cassa) e solo in un momento successivo
 alla  Regione  o  meglio  all'Ente  da  essa  dipendente  e  cio'  in
 considerazione   del   fatto  che  (come  si  legge  nella  relazione
 illustrativa della delibera regionale) "al  detto  personale  sarebbe
 stato  mantenuto  per oltre otto anni lo stesso trattamento economico
 goduto nel 1983".
    Nel considerare invece che proprio il "blocco" delle  retribuzioni
 al  1983  avrebbe  sostanzialmente  dato attuazione al riassorbimento
 previsto dal  citato  art.  147  del  testo  unico  delle  leggi  sul
 Mezzogiorno,   l'Avvocatura   generale  dello  Stato  rileva  che  la
 rimozione  anche  retroattiva  del  detto  blocco  (che  intenderebbe
 operare la legge ora impugnata) con parametri di riferimento estranei
 ai  connotati  specifici  del  rapporto di lavoro con l'ERIM, oltre a
 sollecitare pesanti richieste di  arretrati,  contrasterebbe  proprio
 con   il   principio   del   riassorbimento   e  con  i  principi  di
 omogeneizzazione e perequazione.
    La nuova delibera legislativa regionale, infatti, concederebbe  un
 secondo  ed  autonomo beneficio rispetto alla previsione dell'art. 27
 della precedente legge regionale n. 5 del 1990, che avrebbe anch'essa
 aggirato il principio del riassorbimento disponendo che  "l'eventuale
 eccedenza"  di  retribuzione,  goduta  al  17  febbraio 1990 (data di
 entrata in vigore  della  legge  regionale  da  ultimo  citata),  sia
 consolidata   nella   nuova   retribuzione   mediante   l'artificiosa
 attribuzione di scatti o altre modalita' di  progressione  economica.
 Ma  mentre  tale  previsione,  dopo il riferito prolungato blocco, ha
 avuto un'incidenza relativamente contenuta e forse per cio' e'  stata
 "tollerata"  in  sede  di  controllo, del tutto diversa e' la portata
 della nuova norma che si  vorrebbe  introdurre  e  che  per  di  piu'
 determinerebbe  nei  ruoli dell'Ente la compresenza di dipendenti con
 retribuzioni differenziate a  parita'  di  qualita'  e  quantita'  di
 lavoro,  tale  da  innescare  probabili  rincorse  salariali.  Ne' la
 delibera regionale puo' trovare alcuna giustificazione  nel  ritardo,
 attribuibile  solo alla Regione, con cui essa ha dato attuazione alla
 norma statale (art. 147 cit.).
    Sarebbero, in conclusione,  violati  gli  artt.  97  e  117  della
 Costituzione  e le "norme interposte" offerte dall'art. 4 della legge
 quadro 29 marzo 1983, n. 93 e dall'art. 147 del d.P.R. 6 marzo  1978,
 n.  218,  nonche'  dall'art. 3 della citata legge n. 93 del 1983 "dal
 momento  che   la   legge   si   sostituirebbe   all'accordo"   nella
 determinazione del trattamento economico di quel personale.
    Per   completezza   l'Avvocatura  dello  Stato  osserva  che,  ove
 occorresse, la Corte potrebbe  sollevare  dinanzi  a  se'  stessa  la
 questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. 24, comma 2, e
 27 della menzionata legge regionale n. 5 del 1990, pur rilevando  che
 tale   incidente   puo'   non  apparire  necessario  se  la  delibera
 legislativa in esame sia  dichiarata  incostituzionale  e  non  abbia
 quindi  la  possibilita' di "potenziare" i contenuti delle menzionate
 norme della legge regionale precedente.
    2. - Si e' costituita in giudizio la Regione Molise  eccependo  in
 via  preliminare  la  inammissibilita'  delle  questioni sollevate in
 riferimento agli artt. 97 e 117 della  Costituzione,  in  quanto  non
 suffragate da articolate motivazioni.
    Nel   merito   afferma  che  la  delibera  impugnata,  lunghi  dal
 modificare l'art. 27 cit., ne chiarisce il significato e  la  portata
 originaria  al  fine  di  eliminare  i  dubbi interpretativi sorti in
 ordine alla concreta individuazione  dei  "contratti  di  provenienza
 operanti"  cui  fare  riferimento,  e  che,  per  effetto della legge
 regionale n. 5 del 1990, erano gia' quelli in essere alla data del 17
 febbraio 1990 e quindi mai quelli operanti nel  1983,  come  asserito
 dalla parte ricorrente.
    Dopo  aver ricordato che il ritardo nell'inquadramento ha alterato
 le posizioni giuridiche ed economiche del personale  gia'  dipendente
 dalla  Cassa, al quale non sono stati corrisposti ne' gli aumenti dei
 dipendenti regionali ne' quelli dei dipendenti della Cassa stessa, la
 Regione Molise osserva che la normativa  regionale  in  argomento  ha
 proceduto  ad  un  diretto  trasferimento  del personale in questione
 dalla  Cassa  all'ERIM,  prescindendo  dall'inquadramento  nei  ruoli
 regionali;  cio' sarebbe comprovato dall'art. 24 della legge n. 5 del
 1990 che fissa  la  data  di  decorrenza  dell'inquadramento  a  fini
 giuridici  presso  l'Ente del personale ex Cassa al 1› novembre 1983,
 data che coincide  appunto  con  quella  di  trasferimento  di  detto
 personale  dalla  Cassa  per  il  Mezzogiorno,  mentre  la decorrenza
 dell'inquadramento a fini economici e' fissata al momento  dell'unico
 reale  inquadramento  previsto  presso  l'ERIM,  avvenuto in una data
 successiva alla legge n. 5 del  1990  cit.,  che  ne  ha  dettato  la
 specifica disciplina.
    La  Regione  medesima osserva che, dopo la soppressione e messa in
 liquidazione della Cassa, la posizione degli ex  dipendenti  fino  al
 loro definitivo inquadramento in altri enti o presso l'Agenzia per il
 Mezzogiorno  e'  stata  disciplinata,  senza soluzione di continuita'
 giuridica ed economica,  con  delibere  del  Commissario  liquidatore
 prima  e  dell'Agenzia  poi, come continuazione dei contratti gia' in
 atto precedenti la messa in liquidazione non  ancora  ultimata.  Tale
 disciplina  contrattuale  deve quindi essere osservata come parametro
 di riferimento, essendo l'Agenzia subentrata alla Cassa, e  cio'  nel
 rispetto dell'art. 147 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.
   Ne',  ad  avviso  della  stessa  Regione,  puo'  sostenersi  che  i
 contratti di provenienza, cui si riferisce l'art.  27  cit.,  debbano
 essere  quelli  operanti  per  i  dipendenti  regionali  alla data di
 entrata in vigore della legge regionale n. 5 del  1990,  perche',  se
 cosi'  fosse,  la  distinzione  temporale  tra  inquadramento  a fini
 giuridici e  inquadramento  a  fini  economici  non  avrebbe  ragione
 d'essere, dal momento che il trattamento economico del personale ERIM
 e'  equiparato a quello dei dipendenti regionali e nessuna differenza
 economica puo' sussistere tra le due posizioni. Diversamente,  se  si
 posticipa  la  decorrenza  economica  solo per i dipendenti ex Cassa,
 nell'assunto che questi fossero divenuti gia'  dipendenti  regionali,
 ne  deriverebbe  per  essi  un inammissibile trattamento peggiorativo
 determinato solo dal ritardo nell'inquadramento.
    Quanto al presunto blocco delle retribuzioni al 1983, e' lo stesso
 art.  147  del  testo  unico  cit.  che  non  consente l'"automatico"
 riassorbimento stipendiale asserito dalla parte  ricorrente.  Infatti
 il  richiamo,  contenuto  in  quella norma, all'art. 12 del d.P.R. n.
 1079 del 1970 rende manifesto che  il  riassorbimento  puo'  avvenire
 solo  per  l'attribuzione  di  successive  classi  di  stipendio, per
 promozione  o  per   passaggio   di   carriera,   ovviamente   previo
 l'inquadramento giuridico nei nuovi ruoli.
    Quanto  infine  alla  presunta disparita' che si verrebbe a creare
 tra dipendenti dello stesso ente (ERIM), la  Regione  Molise  osserva
 che,  essendo  il personale dell'ente composto anche da ex dipendenti
 dei disciolti  consorzi  del  Molise,  per  essi  e'  stata  prevista
 l'analoga  distinzione  tra  inquadramento  giuridico e inquadramento
 economico ed e'  stata  loro  applicata  la  disciplina  contrattuale
 derivante  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  del  settore
 vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 5 del
 1990; e cio' confermerebbe l'illegittimita' di un trattamento diverso
 e peggiorativo per  i  dipendenti  ex  Cassa  nel  senso  voluto  dal
 ricorrente.
                        Considerato in diritto
    1. - E' stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri,
 in  riferimento  agli  artt. 97 e 117 della Costituzione, la delibera
 legislativa della Regione Molise  riapprovata  a  seguito  di  rinvio
 governativo  il 24 marzo 1992 che, qualificandosi "di interpretazione
 autentica dell'art. 27 della legge regionale  n.  5  del  7  febbraio
 1990", ha stabilito che, ai fini della determinazione del trattamento
 economico  del  personale  trasferito alla Regione dalla Cassa per il
 Mezzogiorno con decorrenza dal 1› novembre 1983, come  "contratti  di
 provenienza" debbono intendersi anche quelli relativi all'Agenzia per
 la promozione e per lo sviluppo del Mezzogiorno operanti alla data di
 entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 1990 citata.
    2.1.    -    Va    preliminarmente    disattesa   l'eccezione   di
 inammissibilita' sollevata dalla Regione  Molise  nell'assunto  della
 genericita'  del  ricorso,  che  non  specificherebbe  le ragioni del
 contrasto con gli artt. 97 e 117 della Costituzione.
    Osserva in proposito la Corte che da tutto il contesto del ricorso
 tali motivi risultano in  modo  sufficientemente  chiaro,  atteso  il
 preciso riferimento alle "norme interposte" costituite dagli artt. 3,
 n.  1,  e  4 della legge-quadro sul pubblico impiego n. 93 del 1983 e
 dall'art. 147 del testo unico delle leggi sul  Mezzogiorno  approvato
 con  d.P.R.  n.  218 del 1978, rispetto alle quali il contrasto viene
 ravvisato appunto nel riferimento  a  contratti  collettivi  che  non
 possono   essere   considerati   tali   in   base   ad  una  corretta
 interpretazione di dette norme statali.
    2.2. - Quanto all'altra eccezione di inammissibilita' -  sollevata
 dalla  stessa  Regione nell'assunto che la legge impugnata offrirebbe
 l'unica  interpretazione  compatibile  con  l'art.  27  della   legge
 regionale  n. 5 del 1990, che non e' stata a suo tempo impugnata - il
 suo esame potra' avvenire congiuntamente al merito  della  questione,
 perche'  suppone  risolto  il  problema interpretativo riguardante il
 complesso normativo cui la norma impugnata si collega.
    3. - Nel merito il ricorso e' fondato.
    L'art. 147 del d.P.R. 6  marzo  1978,  n.  218,  dispose  che  "il
 personale  periferico  della  Cassa  per il Mezzogiorno che alla data
 dell'entrata in vigore della legge 2  maggio  1976,  n.  183  risulti
 impegnato  nell'esercizio  di opere ( ..) e' trasferito alle Regioni"
 interessate  conservando  "i diritti acquisiti sotto forma di assegno
 personale assorbibile dai futuri miglioramenti ( ..)  e  comunque  le
 posizioni economiche e di carriera, nonche' la complessiva anzianita'
 di  servizio  maturata. Al personale (predetto) si applicano le norme
 transitorie  previste  dalle  singole  Regioni  in  ordine  al  primo
 inquadramento del personale statale trasferito alle regioni".
    Successivamente  la  Regione  Molise  con  l'art. 13 della legge 2
 settembre 1980, n.  31,dispose:  "Sono  trasferite  all'Ente  risorse
 idriche  del  Molise  (E.R.I.M.) le opere gia' realizzata dalla Cassa
 per il Mezzogiorno ( ..). Il personale periferico della Cassa per  il
 Mezzogiorno  impegnato  nell'esercizio  delle  opere anzidette e' del
 pari trasferito alla Regione ed assegnato all'E.R.I.M. ( ..)".
    Come e' risultato a seguito di  istruttoria  espletata  da  questa
 Corte, fu emanato, in attuazione di tali disposizioni, il decreto del
 Ministro  per  gli  interventi straordinari nel Mezzogiorno in data 4
 aprile 1983 di trasferimento del personale periferico della Cassa per
 il Mezzogiorno alla Regione Molise con  decorrenza  dal  1›  novembre
 1983,  nonche'  il  decreto ministeriale 28 ottobre 1983, integrativo
 del primo.
   La legge regionale 7 febbraio  1990  n.  5,  recante  l'ordinamento
 organizzativo   dell'E.R.I.M.   nonche'   lo  stato  giuridico  e  il
 trattamento economico del personale dell'ente stesso,  ha  stabilito,
 all'art.  24,  che  il  personale  ex  dipendente  della Cassa per il
 Mezzogiorno trasferito alla Regione ed in servizio presso detto  ente
 alla  data  di entrata in vigore della legge e' "inquadrato nei ruoli
 dell'Ente a far tempo dal 1› novembre 1983, secondo le norme  di  cui
 alla  legge  regionale 29 aprile 1985, n. 13" (primo comma) e che "la
 decorrenza dell'inquadramento ai fini  giuridici  e'  fissata  al  1›
 novembre  1983;  la decorrenza ai fini economici e' fissata alla data
 dell'inquadramento" (secondo comma). L'art.  27  della  legge  stessa
 (nel  testo  risultante  dalla  legge  ora  impugnata  che nel titolo
 dichiara di interpretarlo autenticamente) ha disposto  poi  che,  "in
 analogia  a quanto previsto dagli artt. 34 e 36 del d.P.R. n. 268 del
 13 maggio 1987, l'eventuale eccedenza tra il  maturato  economico  in
 godimento  all'entrata  in  vigore  della  presente  legge  derivante
 dall'applicazione dei contratti  di  provenienza,  intendendosi  come
 tali,  nel  caso  del  personale proveniente dalla Cassa per le opere
 straordinarie di pubblico interesse  nell'Italia  meridionale  (Cassa
 per  il  Mezzogiorno),  anche  quelli  relativi  all'Agenzia  per  la
 promozione e per lo sviluppo del Mezzogiorno, operanti alla  suddetta
 data, viene corrisposta a tutti i dipendenti in dodicesimi e concorre
 ad incrementare la retribuzione individuale di anzianita'".
    4.  - Muovendo dalla lettura congiunta degli artt. 24 e 27 citati,
 in collegamento con la normativa che li ha nel tempo preceduti e  cui
 essi si richiamano, non puo' condividersi l'assunto della Regione che
 esclude,  riferendosi  all'espressa autoqualificazione interpretativa
 contenuta nel titolo della delibera legislativa impugnata,  carattere
 innovativo  alla  precisazione  di  questa  circa  il  significato da
 attribuirsi all'espressione "contratti di provenienza".
    Anche a prescindere dal rilievo gia'  formulato  da  questa  Corte
 (sent.  n.  233  del  1988)  circa il carattere innovativo proprio di
 qualunque legge interpretativa, per l'inevitabile  modificazione  che
 essa   produce   nell'assetto  normativo  in  cui  si  inserisce,  va
 considerato  che, nella specie, la delibera legislativa impugnata in-
 troduce  certamente  un  elemento  di  novita'  rispetto  alla  legge
 regionale  n.  5  del  1990,  perche'  in  questa non risulta affatto
 pacificamente sottinteso che si voglia  far  assumere  rilevanza,  ai
 fini   della  determinazione  del  maturato  economico,  a  contratti
 collettivi  stipulati  per  il  personale  dipendente   da   enti   o
 amministrazioni,  come  nella  specie  l'Agenzia,  con  le  quali  il
 personale,  gia'  appartenente  alla  Cassa  per  il  Mezzogiorno   e
 trasferito  alla  Regione,  non  abbia  mai  avuto  alcun rapporto di
 lavoro. Ne' questo effetto puo' ritenersi insito nell'art.  24  della
 stessa  legge  regionale  n. 5 del 1990 - cui l'art. 27 e' collegato,
 come  sostiene  la  Regione  resistente  -  il  quale  distingue   la
 decorrenza dell'inquadramento ai fini giuridici al 1› novembre 1983 e
 la  decorrenza  ai  fini economici "alla data dell'inquadramento". La
 non univocita' di  questa  formula  ed  il  fatto  che  la  locuzione
 "inquadramento"  non ha alcun preciso riscontro nella normativa e nei
 provvedimenti ministeriali che hanno regolato  il  trasferimento  del
 personale  della Cassa per il Mezzogiorno alle regioni, fanno si' che
 non si possa attribuire a tale disposizione un  significato  che  non
 risulti  aderente  ai principi generali che escludono la possibilita'
 di attribuire trattamenti economici che non siano  stati  oggetto  di
 contrattazioni  tra  le parti interessate, salvo che cio' non dovesse
 risultare da una norma prodotta da una  fonte  idonea  a  derogare  a
 detti principi.
    Ebbene,  tra le possibili interpretazioni dell'art. 24 della legge
 regionale  n.  5  del  1990,  il  significato  piu'  attendibile,  da
 attribuirsi  alla  distinzione  tra decorrenza ai fini giuridici e ai
 fini economici, e' quello conforme a tali principi  e,  quindi,e'  da
 ritenersi  che la distinzione fra le due decorrenze indicate in detto
 articolo possa essere stata fatta allo scopo di computare  -  per  la
 determinazione  del  maturato  economico  da  assumersi come base per
 stabilire il trattamento definitivo di  detto  personale,  trasferito
 con effetto dal 1› novembre 1983 - anche eventuali miglioramenti che,
 ancorche'  concessi  dalla  Cassa per il Mezzogiorno (successivamente
 soppressa)  dopo  la  data  del  trasferimento  del   suo   personale
 periferico,  abbiano  avuto una decorrenza anteriore al trasferimento
 del personale in questione alle Regioni. Cio' puo' spiegare anche  la
 ragione  per cui, come e' risultato dall'istruttoria (v. supra n. 3),
 la Regione Molise, pur dopo tale trasferimento,  abbia  ancora  fatto
 riferimento  in  via  provvisoria alle retribuzioni corrisposte dalla
 Cassa al proprio personale.
    In altri termini la distinzione fra le  due  decorrenze  contenuta
 nell'art.  24  della  legge  del  1990  n.  5,  puo'  attendibilmente
 ritenersi  dettata  dalla  considerazione  che,  se  al  momento  del
 trasferimento il personale transitato alla Regione riceveva ancora un
 trattamento  economico  provvisorio  in  acconto su quello definitivo
 solo  successivamente  stabilito  dalla   Cassa,   sia   quest'ultimo
 trattamento    -    ancorche'    determinato   dalla   Cassa   stessa
 successivamente al trasferimento del personale alla regione -  quello
 di  cui  si  debba  tener  conto  ai  fini  del  computo del maturato
 economico ai sensi dell'art. 27 della legge stessa.
    Essendo  questo  uno  dei  possibili  effetti  della  distinzione,
 contenuta nell'art. 24 della legge  regionale  n.  5  del  1990,  fra
 decorrenza giuridica e decorrenza economica, non puo' condividersi la
 tesi   sostenuta   dalla   regione  secondo  cui  per  attribuire  un
 significato alla norma sarebbe necessario  far  discendere  da  essa,
 come  unico  possibile effetto, la previsione, sia pure sottintesa, e
 poi  esplicitata  nella  delibera  impugnata,  della  rilevanza   dei
 miglioramenti economici concessi dall'Agenzia.
    Di  conseguenza,  sciogliendo  la  riserva,  deve essere disattesa
 l'eccezione di inammissibilita' del ricorso dello  Stato  avverso  la
 delibera  legislativa  impugnata,  dedotta nell'assunto che questa si
 sarebbe limitata soltanto a precisare il  significato  della  formula
 "contratti  di provenienza", adoperata nella legge regionale n. 5 del
 1990, che gia' avrebbe sottinteso i contratti stipulati dall'Agenzia.
 Osserva invece la Corte che questo significato e' riconducibile, come
 si e' rilevato, per la prima volta,  in  modo  certo,  alla  delibera
 legislativa  ora  impugnata e non alla legge regionale n. 5 del 1990,
 perche' in questa la distinzione fra le due decorrenze non da' adito,
 per le ragioni anzidette, a far necessariamente ritenere  che  quanto
 stabilito  nella  delibera  anzidetta, sul punto rispetto al quale si
 lamenta la violazione dei parametri invocati,  fosse  gia'  enunciato
 nella legge del 1990 a suo tempo non impugnata.
    5.  -  Nel  merito  sono fondate le censure formulate nel ricorso,
 perche' il far assumere rilevanza, ai fini della  individuazione  dei
 contratti  di  provenienza,  a  quelli  stipulati dall'Agenzia per la
 promozione e lo sviluppo per il Mezzogiorno con i propri  dipendenti,
 significa  adottare  termini  di  riferimento  estranei  ai connotati
 specifici  del  rapporto  di  lavoro  con  l'E.R.I.M.  Il   personale
 trasferito  dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione Molise non e'
 difatti preventivamente transitato nell'Agenzia per la  promozione  e
 lo sviluppo per il Mezzogiorno, un ente, quest'ultimo, distinto dalla
 soppressa   Cassa  e  costituito  successivamente  al  gia'  avvenuto
 trasferimento del personale alla Regione e  nel  quale  e'  confluito
 solo  il personale rimasto presso la Cassa perche' non transitato ne'
 alle regioni ne' altrove. Assumere come  "contratti  di  provenienza"
 anche   quelli   stipulati  dall'Agenzia  con  i  propri  dipendenti,
 costituisce  un'insanabile  contraddizione  rispetto   alla   formula
 adoperata,   perche'   il   personale   in   questione  non  proviene
 dall'Agenzia, e significa percio' attribuire al personale  stesso  un
 trattamento  economico  del  tutto disancorato dalla disciplina e dai
 principi che hanno regolato le modalita' del trasferimento.
    6. - Quanto alla obiezione della Regione, secondo  cui,  assumendo
 come  maturato  economico  quello  riferito alla data del 1› novembre
 1983,  si  determinerebbe  per  questo  personale,   una   situazione
 deteriore,  va  rilevato  che, una volta stabilito tale maturato come
 punto di partenza, risulta evidente che, in base ai principi, tutti i
 miglioramenti che da tale momento siano stati concessi ai  dipendenti
 regionali  (al cui trattamento economico, per ammissione della stessa
 Regione, e' equiparato quello dei dipendenti dell'E.R.I.M.)  dovranno
 essere  computati  per  la  determinazione  del trattamento economico
 definitivo del personale in questione, a conguaglio dei miglioramenti
 che  a  titolo  provvisorio  siano  stati  ad  esso   nel   frattempo
 corrisposti.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale della delibera legislativa
 della   Regione   Molise,  riapprovata  il  24  marzo  1992,  recante
 "Interpretazione autentica dell'art. 27 della legge  regionale  n.  5
 del  7  febbraio  1990:  ordinamento  organizzativo dell'Ente risorse
 idriche del Molise,  stato  giuridico  e  trattamento  economico  del
 personale".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0515