N. 241 ORDINANZA 3 - 13 maggio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Lavoro  -  Attivita' di informatore medico scientifico - Contratto di
 agente  di  commercio  -  Rapporti  di  c.d.   parasubordinazione   -
 Controversie - Previsione di un foro esclusivo - Determinazione della
 competenza   per   territorio  riservata  alla  discrezionalita'  del
 legislatore  -   Richiesta   di   sentenza   additiva   -   Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (C.P.C.,  art.  413,  quarto comma, nel testo introdotto dall'art.  1
 della legge 11 febbraio 1992, n. 128).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.21 del 19-5-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco GRECO;
 Giudici:  prof.  Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
 BALDASSARRE, prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.
 Luigi   MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.
 Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli  artt.  413,  quarto
 comma, del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'art.
 1  della  legge 11 febbraio 1992, n. 128 (Disciplina della competenza
 territoriale per le controversie relative ai rapporti di cui al n.  3
 dell'art.  409  del  codice  di  procedura  civile),  promossi con le
 seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 1› giugno 1992 dal Pretore di Torino  nel
 procedimento  civile  vertente tra Portale Roberto e la s.r.l. Master
 Pharma, iscritta al n. 677 del registro ordinanze 1992  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  44,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1992;
      2) ordinanza emessa il 6 ottobre 1992 dal Pretore di Ferrara nel
 procedimento  civile  vertente tra le Distillerie Moccia e Apostolico
 Luigi, iscritta al n. 735 del registro ordinanze  1992  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  49,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1992;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice
 relatore Francesco Greco.
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Torino,  nel  procedimento  civile
 promosso da Portale Roberto contro la Master Pharma s.r.l., avente ad
 oggetto   il   pagamento  delle  sue  spettanze  per  l'attivita'  di
 informatore medico-scientifico svolta a favore della  convenuta,  con
 ordinanza  del  1›  giugno  1992  (R.O. n. 677 del 1992) ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 413, quarto comma,
 del codice di procedura civile,  nel  testo  introdotto  dall'art.  1
 della  legge 11 febbraio 1992, n. 128, nella parte in cui non prevede
 l'applicazione della norma anche ai rapporti di lavoro con  modalita'
 di  esecuzione  assimilabili  a quelle di cui all'art. 409, n. 3, del
 codice di procedura civile (scissione tra  l'attivita'  lavorativa  e
 struttura aziendale);
      che,  a  parere  del  remittente, sarebbe violato l'art. 3 della
 Costituzione per la disparita' di trattamento che  si  verificherebbe
 fra i lavoratori di cui all'art. 409 del codice di procedura civile e
 gli  altri lavoratori subordinati che operano in una determinata zona
 del  tutto  svincolati  dalle  filiali  o  dipendenze,  intese   come
 strutture di riferimento dell'attivita' lavorativa;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
 la  quale  ha  concluso per la manifesta infondatezza, osservando che
 per i rapporti di c.d. parasubordinazione  si  e'  previsto  un  foro
 esclusivo,  mentre  il  lavoratore  subordinato  che  svolge  la  sua
 attivita' in aree svincolate da sedi, dipendenze e filiali non  perde
 mai  il contatto con la sede dell'impresa ed e' alquanto problematica
 la individuazione di un centro principale di affari o  interessi  che
 possa  fungere da criterio di collegamento per radicare la competenza
 territoriale; mentre il datore di lavoro potrebbe scegliere un foro a
 lui gradito;
      che il Pretore  di  Ferrara,  nel  procedimento  promosso  dalla
 s.r.l.  Distillerie  Moccia  per  ottenere la condanna dell'agente di
 commercio Apostolico Luigi al pagamento di somme dovute in parte  per
 star  del credere e in parte per spese di trasporto per merce resa da
 un cliente, con ordinanza del 6 ottobre 1992 (R.O. n. 735 del  1992),
 ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale dello stesso
 art. 413, quarto comma, del codice di procedura civile,  nella  parte
 in cui non prevede fori alternativi;
      che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati:
        a) l'art. 3 della Costituzione per la discriminazione che esso
 creerebbe tra lavoratori parasubordinati e lavoratori subordinati che
 hanno  a  disposizione  tre  fori alternativi nonche' per la evidente
 irrazionalita' della stessa essendosi trascurato il foro ove ha  sede
 il mandante o il destinatario della prestazione;
        b)  l'art.  24 della Costituzione, essendosi reso piu' gravoso
 l'esercizio del diritto  di  azione  dell'imprenditore  con  notevole
 aggravio dei costi della difesa;
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta  l'Avvocatura Generale dello
 Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
 la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilita', essendo
 riservate alla discrezionalita' del legislatore le scelte dei criteri
 di  determinazione  della competenza territoriale, o di infondatezza,
 in quanto sono poste a raffronto situazioni  diverse  ed  essendo  la
 nuova disciplina piu' favorevole all'imprenditore.
    Considerato  che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con
 un unico provvedimento in quanto prospettano analoga questione;
      che la scelta dei criteri di determinazione della competenza per
 territorio e' riservata  alla  discrezionalita'  del  legislatore  la
 quale  non e' sindacabile nel giudizio di legittimita' costituzionale
 se non sia del tutto irragionevole;
      che nella specie, correttamente e ragionevolmente,  per  i  soli
 rapporti di parasubordinazione e' stato scelto come foro territoriale
 esclusivo  quello del domicilio dell'agente nell'equo contemperamento
 degli interessi del lavoratore e dell'imprenditore;
      che le decisioni additive,  come  quelle  invocate  dai  giudici
 remittenti,  sono consentite solo quando la soluzione adeguatrice non
 deve essere frutto  di  una  valutazione  discrezionale  ma  consegue
 necessariamente   ad   una   estensione  logicamente  necessitata  ed
 implicita nella possibilita' interpretativa del contesto normativo in
 cui e' inserita la disposizione impugnata;
      che,  pertanto,  la  questione   sollevata   e'   manifestamente
 inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
 PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riunisce i giudizi; dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 413, quarto comma,
 del  codice  di  procedura  civile,  nel testo introdotto dall'art. 1
 della legge 11 febbraio 1992, n.  128  (Disciplina  della  competenza
 territoriale  per le controversie relative ai rapporti di cui al n. 3
 dell'art. 409 del codice di procedura civile),  in  riferimento  agli
 artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevata dai Pretori di Torino e di
 Ferrara con le ordinanze in epigrafe (nn. 677 e 735 del 1992).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.
                   Il Presidente e redattore: GRECO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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