N. 231 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 1993
N. 231 Ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 dal pretore di La Spezia nel procedimento civile vertente tra Costa Franco, n.q. di amministratore della "Costa" S.r.l. e amministrazione provinciale di La Spezia Regione Liguria - Inquinamento - Previsione, con legge regionale, dell'obbligo di denunciare i rifiuti sia alla regione che alla provincia anziche' al solo primo ente cosi' come stabilito dalla normativa statale - Prospettata incompetenza della regione essendo i propri compiti rivolti esclusivamente alla realizzazione di un catasto dei rifiuti. (Legge regione Liguria 8 gennaio 1990, n. 1, art. 3, quarto comma). (Cost., art. 117).(GU n.22 del 26-5-1993 )
IL PRETORE All'udienza del 12 gennaio 1993 nella causa civile di "opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento" promossa da Costa Franco, amministratore della Costa S.r.l., con sede in Ricco' del Golfo (La Spezia) contro presidente amministrazione provinciale di La Spezia, ha pronunziato la seguente ordinanza; Preso atto di quanto sopra; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Rilevato che parte ricorrente ha sollevato una questione di costituzionalita' dell'art. 3, terzo comma, anzi quarto, della legge della regione Liguria n. 1 dell'8 gennaio 1990, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, in ragione del contrasto con l'art. 3, terzo comma, del d.l. n. 397 del 9 settembre 1988, convertito in legge n. 475/1988; Rilevato, in particolare, che tale questione si riferisce all'aver la legge regionale imposto un obbligo di denuncia di rifiuti sia alla regione che alla provincia, anziche' al solo primo ente, cosi' come imposto dalla normativa statale, con cio' travalicando i propri compiti, rivolti esclusivamente alla realizzazione di un catasto dei rifiuti; Ritenuta la questione non manifestamente infondata; Ritenuta la questione medesima rilevante, in quanto precisamente in relazione alla mancata presentazione anche alla provincia, da parte dell'attore, di una denuncia relativa a rifiuti, e' stata irrogata la sanzione dall'attore medesimo opposta;
Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione di tale questione di costituzionalita'; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente della giunta della regione Liguria e comunicata al presidente del consiglio regionale della medesima regione; Sospende il giudizio in corso. Il pretore: FORNACIARI 93C0528