N. 246 ORDINANZA 5 - 19 maggio 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Contribuenti a contabilita' ordinaria e quelli a contabilita' semplificata - Detrazioni - Identiche questioni gia' decise (cfr. ordinanze nn. 108, 817 e 1038/1988 e 385/1989) come manifestamente inammissibili - Manifesta inammissibilita'. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 55, primo comma). (Cost., artt. 3 e 53)(GU n.22 del 26-5-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 55, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.), promossi con due ordinanze emesse il 28 novembre 1991dalla Commissione tributaria di 2 grado di L'Aquila sui ricorsi proposti da Vella Carmela e da S.d.f. Rossi e Minicucci contro l'Ufficio I.V.A. di L'Aquila, iscritte ai nn. 337 e 341 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso; Premesso che, secondo l'ordinanza di rimessione, non sarebbe manifestamente infondata la questione: a) della violazione dell'art. 3 della Costituzione quando, a parita' di condotta (omessa dichiarazione annuale), la categoria dei contribuenti a contabilita' ordinaria (art. 27 cit. d.P.R.) non subisce pregiudizio avendo la possibilita' di far detrarre, in sede di accertamento induttivo, i versamenti annotati sulle operazioni passive nelle liquidazioni mensili che precedono la dichiarazione annuale, mentre per l'altra categoria di contribuente a contabilita' semplificata (art. 33 cit. d.P.R.) non sarebbe detratta - in quanto non annotata - l'imposta assolta sulle operazioni passive dell'ultimo trimestre in mancanza della liquidazione contestuale alla omessa dichiarazione annuale; b) della violazione dell'art. 53 della Costituzione perche' la norma denunziata, non consentendo detta detrazione, grava d'imposta un reddito oltre la misura di quello effettivamente prodotto; Considerato che precedenti questioni, che investivano lo stesso art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in fattispecie pressoche' analoghe a quella presente, sono state decise (con ordinanze nn. 108, 817, 1038 del 1988 e n. 385/1989) nel senso della manifesta inammissibilita'; Ritenuto che, sia pure tenendo conto degli specifici aspetti del presente giudizio, va confermata l'esattezza dei seguenti principi: a) che la rilevata diversita' di trattamento normativo riguarda due categorie di contribuenti le quali non si trovano in situazioni identiche, soprattutto perche' la categoria a regime di contabilita' semplificata si giova di una dilazione nel versamento dell'imposta; b) che il vantaggio di conglobare la liquidazione dell'ultimo trimestre contestualmente alla dichiarazione annuale comporta il rischio che l'omessa dichiarazione non porta a conoscenza dell'Ufficio la situazione di detto trimestre; c) che tuttavia l'Ufficio tiene conto di questa ultima situazione in diversi casi (come quelli della dichiarazione tardiva, del versamento effettuato anche senza la relativa dichiarazione, della scelta del metodo di accertamento analitico); d) che se in altri casi le imposte non risultanti dalla dichiarazione (omessa) non vengono riconosciuti, cio' si configura anche come ragionevole misura diretta a prevenire l'evasione d'imposta, per la quale il regime agevolato fornisce maggiori "opportunita'" con conseguente aggravio del rischio per le entrate fiscali; e) che, secondo la costante giurisprudenza, il legislatore puo', nella sua discrezionalita', dettare misure atte a prevenire l'inosservanza dei doveri di lealta' e correttezza da parte del contribuente, purche' non risultino superati i limiti della ragionevolezza; il che non si verifica in questa ipotesi.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'I.V.A.) sollevata in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione nell'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 maggio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0543