N. 250 SENTENZA 24 - 27 maggio 1993

 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.    Impiego
 pubblico  -  Regione  Sicilia  - Immissione in organico del personale
 tecnico dell'Ente  di  sviluppo  agricolo  assunto  con  contratto  a
 termine - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (cfr. sentenze nn.
 369,  295  e  187  del  1990,  21/1989,  1130,  964  e 331 del 1988 e
 217/1987) - Tecnici laureati - Riconoscimento per la progressione  in
 carriera   del   servizio  prestato  dai  contrattisti  anteriormente
 all'immissione in  ruolo  -  Elusione  della  normativa  statale  sul
 "blocco  delle  assunzioni"  -  Richiamo alla sentenza della Corte n.
 407/1989 -  Non  fondatezza  -  Compromissione  della  posizione  dei
 soggetti  nel  frattempo  assunti  a  seguito  di  regolare  concorso
 pubblico   -   Lesione    del    principio    di    buon    andamento
 dell'amministrazione - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge  approvata dall'assemblea regionale siciliana nella seduta del
 23 dicembre 1992, art. 1, primo comma; legge approvata dall'assemblea
 regionale siciliana nella  seduta  del  23  dicembre  1992,  art.  1,
 secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 97, primo e terzo comma, 81, quarto comma, e 119).
 
(GU n.23 del 2-6-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Sicilia approvata il 23 dicembre 1992 dall'Assemblea regionale avente
 per oggetto:  "Norme  per  l'immissione  in  organico  del  personale
 tecnico  dell'Ente  di  sviluppo  agricolo  assunto  con  contratto a
 termine", promosso con ricorso del Commissario  dello  Stato  per  la
 Regione   Sicilia   notificato  il  2  gennaio  1993,  depositato  in
 cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 3 del registro  ricorsi
 1993;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
    Udito  nell'udienza pubblica del 23 marzo 1993 il Giudice relatore
 Francesco Guizzi;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il  ricorrente,  e
 gli  avvocati  Giovanni  Pitruzzella  e  Francesco  Castaldi  per  la
 Regione.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  regolarmente  notificato  e  depositato,   il
 Commissario  dello  Stato  per  la Regione siciliana ha sollevato, in
 riferimento agli artt. 3, 97, primo e terzo comma, 81, quarto comma e
 119 della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
 del  23 dicembre 1992, recante norme per l'immissione in organico del
 personale  tecnico  dell'Ente  di  sviluppo  agricolo   assunto   con
 contratto a termine.
    Per  quanto  attiene  alla  presunta violazione degli artt. 3 e 97
 della Costituzione, il ricorrente osserva che i venti tecnici di  cui
 ora  si  prevede  l'immissione  in  ruolo  erano  stati  assunti, con
 contratto a tempo determinato, per la realizzazione di  un  programma
 di  opere  irrigue  previsto  e  finanziato  dalla legge regionale 15
 maggio 1986, n. 24. Le prove contemplate dal bando per l'assunzione a
 contratto di tali tecnici si  ricollegano  alle  predette  finalita',
 contingenti  e  specifiche,  essendo  riservati  i  compiti  generali
 dell'Ente ai tecnici del ruolo ingegneristico.  I  contrattisti,  per
 effetto  della  normativa denunziata, sarebbero poi inseriti in ruolo
 con la qualifica di ingegneri superiori o di sezione (livello VIII) e
 con anzianita' decorrente dalla data di prima immissione in servizio,
 con   ulteriore   lesione   del   principio   di    buon    andamento
 dell'amministrazione.
    Le   norme   impugnate   peccherebbero   comunque  di  "anodinita'
 sostanziale": se i venti  contrattisti  -  afferma  il  ricorrente  -
 saranno  tutti  inquadrati  nella  carriera  direttiva,  verra'  meno
 l'utilita' del concorso pubblico nel frattempo bandito, e  ancora  in
 itinere,  per posti del ruolo ingegneristico. In caso contrario, essi
 saranno redistribuiti tra le due  fasce  (dirigenziale  e  direttiva)
 senza alcun esplicito criterio.
    Da  queste  circostanze  il  Commissario dello Stato deduce che il
 legislatore regionale non ha tenuto conto  delle  effettive  esigenze
 operative   dell'Ente   e  dell'  attuale  consistenza  della  pianta
 organica. L'assunzione definitiva in ruolo avverrebbe inoltre dopo la
 scadenza dei contratti, con decorrenza 1› luglio 1993, e cioe' in  un
 periodo  in cui le amministrazioni non possono assumere personale: la
 legge impugnata elude,  quindi,  il  divieto  posto  dalla  normativa
 statale,   con  conseguente  violazione  anche  del  principio  posto
 dall'art. 119 della Costituzione, che impone il  coordinamento  della
 politica finanziaria locale con quella nazionale.
    Si  denunzia,  infine,  la  violazione dell'art. 81, quarto comma,
 della Costituzione, in quanto non sarebbero indicati i  mezzi  con  i
 quali  far fronte al mantenimento in servizio dei tecnici oltre il 30
 giugno 1993.
    2.  -  Si  e'  costituita   la   Regione   siciliana,   sostenendo
 l'infondatezza del ricorso sotto tutti i profili denunziati.
    Non  sussiste contrasto con gli artt. 3 e 97, primo e terzo comma,
 della Costituzione:  grazie  all'immissione  in  ruolo  dei  tecnici,
 l'Ente   potra'  infatti  fronteggiare  l'attuale  grave  carenza  di
 personale, che ne compromette il funzionamento.
    Anche qualora si dovessero immettere  in  ruolo,  oltre  ai  venti
 tecnici  laureati, i vincitori del concorso pubblico bandito nel 1988
 per undici  posti  del  ruolo  ingegneristico,  tuttora  in  fase  di
 svolgimento,  sarebbero  ricoperti  trentasette  dei  trentotto posti
 dell'organico. L'immissione  nel  ruolo  ingegneristico  dei  tecnici
 laureati  costituisce  dunque, sotto il profilo oggettivo, una deroga
 razionale e non arbitraria alla regola del pubblico concorso.
    Sotto il profilo soggettivo, la deroga e' ugualmente giustificata,
 dal momento che il  personale  in  questione  e'  stato  inizialmente
 assunto,  con  contratto a termine, a seguito di un regolare concorso
 pubblico (si  richiedeva  la  laurea  in  ingegneria,  l'abilitazione
 all'esercizio  professionale,  l'iscrizione  all'albo  e,  infine, il
 superamento di prove concorsuali particolarmente  rigorose,  che  non
 risultano  affatto circoscritte all'attuazione delle finalita' di cui
 alla legge regionale n. 24 del 1986). Tale personale ha svolto,  poi,
 compiti  importanti  in  seno  all'Ente, acquisendo un'esperienza che
 sarebbe irrazionale non utilizzare, ed e' in grado di  assicurare  la
 continuita'  dei  servizi  tecnici  nel  settore delle infrastrutture
 irrigue.
    In ogni caso, il legislatore regionale, nell'esercizio ragionevole
 della sua discrezionalita', ha ritenuto che le prove concorsuali gia'
 superate siano state tali da consentire la verifica delle  attitudini
 e  competenze necessarie per l'adempimento dei compiti d'istituto (si
 cita al riguardo la sentenza di questa Corte n.  81  del  1983).  Del
 pari,  e' riconducibile alla discrezionalita' la scelta di attribuire
 ai tecnici, una volta immessi in  ruolo,  un'anzianita'  di  carriera
 risalente al momento della prima assunzione.
    La  difesa  della  Regione  osserva,  inoltre,  che  e'  privo  di
 consistenza il rilievo del ricorrente circa la supposta immissione in
 ruolo dei tecnici con  la  qualifica  di  ingegneri  superiori  o  di
 sezione  (livello  VIII),  non  contenendo  la legge impugnata simile
 previsione. Cosi' come del tutto estranea alla disciplina legislativa
 e' il rilievo secondo cui i venti  soggetti  saranno  distribuiti  in
 modo  arbitrario  tra  le  due fasce (dirigenziale e direttiva) senza
 alcun criterio: la legge autorizza soltanto l'immissione in ruolo dei
 contrattisti,  e sara' poi l'Ente, nella sua autonomia, a disporre di
 conseguenza.
    La  Regione  ritiene  altresi'  infondate  le  censure  mosse  con
 riguardo  agli  artt. 119 e 81, quarto comma, della Costituzione: sia
 perche' specifiche norme  legislative  possono  derogare  al  "blocco
 delle assunzioni", sia perche' si tratta di coprire posti previsti in
 organico  con  la  dotazione  di bilancio dell'Ente, assicurata dagli
 stanziamenti disposti annualmente dalla Regione.
    3. - In una memoria  depositata  nell'imminenza  dell'udienza,  la
 Regione  siciliana  ricorda  come per l'assunzione dei venti tecnici,
 con contratto a  termine,  l'Ente  abbia  seguito  la  procedura  del
 pubblico  concorso, anziche' quella celere e semplificata autorizzata
 dall'art. 28 della legge regionale n. 21  del  1965:  tale  decisione
 sottendeva la convinzione di poter immettere in ruolo i venti tecnici
 allo  spirare  del  contratto  triennale;  e,  non  a caso, l'Ente ha
 successivamente bandito un concorso per soli 11 posti  nei  ruoli  di
 ingegnere  per  la  copertura  dei  31  posti  allora  vacanti,  oggi
 ulteriormente cresciuti a 33.
    La difesa della Regione osserva, infine, come sia del tutto  fuori
 luogo  il  riferimento  all'art.  119 della Costituzione, evocato dal
 Commissario dello Stato  per  censurare  l'immissione  in  ruolo  dei
 tecnici  in  violazione  del blocco delle assunzioni: la Regione, nel
 quadro  delle  proprie  risorse,  ha  esercitato  la  sua  competenza
 legislativa  sulla  base  di valutazioni che sono espressione del suo
 ambito di autonomia.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Commissario  dello  Stato  per  la  Regione  siciliana  ha
 sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale  della  legge
 approvata dall'Assemblea regionale  siciliana  nella  seduta  del  23
 dicembre  1992,  che  reca  norme  per  l'immissione  in organico del
 personale  tecnico  dell'Ente  di  sviluppo  agricolo   assunto   con
 contratto a termine.
    La questione sottoposta all'esame di questa Corte si scinde in due
 distinti profili.
    Il   ricorrente   denunzia,   in   primo  luogo,  l'illegittimita'
 costituzionale dell'immissione in  ruolo  dei  tecnici  laureati  che
 hanno  superato la prova concorsuale per essere assunti con contratto
 a tempo determinato. Tale immissione, disposta dal comma 1  dell'art.
 1  della  legge  impugnata, recherebbe violazione agli articoli 3, 97
 primo e terzo comma, 81 quarto comma e 119 della Costituzione.
    E' impugnato, altresi', il comma 2 del citato art. 1, che  prevede
 il  riconoscimento,  ai  fini  della  progressione  in  carriera, del
 servizio prestato dai contrattisti  anteriormente  all'immissione  in
 ruolo.
    2.  -  Sono  infondate  le  censure mosse al comma 1 in esame, con
 riguardo agli articoli 3, 97 primo e terzo comma, della Costituzione.
    Secondo la giurisprudenza ormai costante di questa Corte,  l'esame
 della  costituzionalita'  delle  leggi sotto il profilo della pretesa
 violazione dei principi  di  imparzialita'  e  buon  andamento  delle
 amministrazioni   pubbliche   comporta   la   verifica   della   "non
 irragionevolezza"  e  della  "non  arbitrarieta'"   della   normativa
 denunziata (v. sentt. nn. 369, 295 e 187 del 1990; 21 del 1989; 1130,
 964 e 331 del 1988; 217 del 1987).
    Ora, con riguardo ai profili che attengono ai soggetti da inserire
 in ruolo, va rilevato che il personale in questione e' stato assunto,
 con  contratto a termine, a seguito di un regolare concorso pubblico,
 superando prove il cui oggetto non era circoscritto all'attuazione di
 finalita' particolari: non e' quindi  irragionevole  la  ponderazione
 effettuata  dal  legislatore  regionale  nel  ritenere che tali prove
 concorsuali abbiano adeguatamente verificato attitudini e  competenze
 necessarie;  tanto  meno  puo'  dirsi  che  la norma abbia assicurato
 un'ingiustificata posizione di privilegio a favore del  personale  in
 questione.
    Occorre  poi considerare che l'immissione in ruolo dei tecnici non
 eccede l'organico dell'Ente, di cui la legge qui in esame non impone,
 d'altronde, l'integrale copertura (si veda, su tale punto,  la  sent.
 n. 197 del 1992).
    E'  dunque  pienamente  salvaguardato  quel rapporto tra dotazione
 organica  e  servizi  che  e'  presupposto  indispensabile  al   buon
 andamento  delle  pubbliche  amministrazioni,  di  cui al primo comma
 dell'art.  97  della  Costituzione  (secondo  quanto  chiarito  dalla
 giurisprudenza  di  questa Corte, in particolare dalle sentenze nn. 1
 del 1989 e 728 del 1988).
    Neppure puo' dirsi violato  il  principio  del  concorso  pubblico
 (terzo  comma  dell'art.  97  della Costituzione), poiche' sussistono
 nella  fattispecie  disciplinata  dal  legislatore   regionale   quei
 requisiti,  soggettivi e oggettivi, necessari a garantire l'interesse
 pubblico alla scelta dei soggetti piu' idonei all'espletamento  delle
 funzioni  amministrative  (si vedano, in special modo, le sentenze di
 questa Corte nn. 487 del 1991, 187 e 161 del 1990).
    3. -  Si  denunzia  poi,  sempre  con  riguardo  al  comma  1,  la
 violazione dell'art. 119 della Costituzione.
    Anche tale censura e' infondata.
    Il   ricorrente  ritiene  che  la  norma  impugnata  comporti  una
 sostanziale elusione della normativa statale  che  detta  il  "blocco
 delle   assunzioni":   anziche'  denunciare  la  violazione  di  tale
 normativa, si appella  all'art.  119  della  Costituzione,  sotto  il
 profilo  del  mancato coordinamento della politica finanziaria locale
 con quella nazionale. E va  a  tal  proposito  considerato  che,  con
 riguardo al "blocco delle assunzioni", questa Corte ha gia' precisato
 che  il silenzio della legge non si puo' interpretare nel senso della
 mancata previsione del potere regionale di deroga, per quanto attiene
 al personale della regione stessa (sent. n. 407 del 1989).
    Il decreto-legge  19  settembre  1992,  n.  384,  convertito,  con
 modificazioni,   nella  legge  14  novembre  1992,  n.  438,  esclude
 d'altronde dal "blocco" le assunzioni consentite da specifiche  norme
 legislative;  e,  certo,  fra  le  norme  legislative  che vengono in
 rilievo vi sono quelle adottate dalla Regione  nella  disciplina  del
 proprio personale.
    4.  -  E'  del  pari  infondata  la  censura mossa con riferimento
 all'art. 81, quarto comma, della Costituzione: l'immissione in  ruolo
 avviene nei limiti dei posti previsti in organico presso l'Ente, e le
 spese  relative  sono  spese  proprie  dell'Ente, la cui copertura e'
 correttamente offerta dagli stanziamenti disposti  annualmente  dalla
 Regione,  in  sede di bilancio, per il suo funzionamento (v. l'art. 1
 della legge regionale 28 gennaio 1972, n. 1).
    5.  -  Va  invece accolto il ricorso per quanto attiene al comma 2
 dell'art. 1, che fa decorrere l'anzianita' di carriera del  personale
 in questione "dalla data dell'avvenuta assunzione". Con tale formula,
 il  legislatore  regionale ha statuito il riconoscimento del servizio
 pre-ruolo, non  solo  ai  fini  economici,  ma  pure  ai  fini  della
 progressione  in  carriera,  come  se  l'immissione  in ruolo potesse
 retroagire nel tempo  e  rivalutare  -  anche  per  l'"anzianita'  di
 carriera" - il periodo a contratto.
    Che  sia questa la finalita' effettivamente perseguita dal comma 2
 e' fuori d'ogni dubbio, come e' dimostrato dal ricorrere della parola
 assunzione sia al comma 1 ("assunti con contratto a termine") sia  al
 comma  2,  e  dalla  considerazione  che,  diversamente interpretando
 quest'ultima norma, la si priverebbe  di  significato  normativo,  al
 punto da ridurla a enunciato pleonastico.
    Cosi'  letta  esegeticamente, la disposizione presenta un evidente
 vizio di legittimita' costituzionale, alla luce dell'art.  97,  primo
 comma, della Costituzione: essa compromette la posizione dei soggetti
 nel  frattempo  assunti  a seguito di regolare concorso pubblico e in
 generale determina quelle anomalie  rilevate  dal  Commissario  dello
 Stato,   recando   cosi'  lesione  al  principio  di  buon  andamento
 dell'amministrazione (v., da ultimo, la sent. n. 43 del 1993).
    Deve quindi dichiararsi l'illegittimita' costituzionale del  comma
 2 della legge in esame.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma 2,
 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta
 del  23  dicembre  1992  (Norme  per  l'immissione  in  organico  del
 personale   tecnico   dell'Ente  di  sviluppo  agricolo  assunto  con
 contratto a termine);
    Dichiara non fondata la questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1,  comma 1, della legge citata, sollevata, con il ricorso
 indicato in epigrafe, dal Commissario  dello  Stato  per  la  Regione
 siciliana, in riferimento agli articoli 3, 97 primo e terzo comma, 81
 quarto comma e 119 della Costituzione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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