N. 253 ORDINANZA 24 - 27 maggio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Militari  -  Ufficiali  -  Avanzamento  degli  ufficiali del ruolo ad
 esaurimento di complemento e degli ufficiali in  servizio  permanente
 effettivo  nell'Esercito - Limitazioni per i primi - Diversita' delle
 situazioni poste a raffronto -  Permanenza  di  una  distinzione  dei
 ruoli  e  una diversificazione dei rispettivi obblighi - Razionalita'
 di una disomogeneita' di stato giuridico - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 27 dicembre 1990, n. 404, art. 12, terzo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
 
(GU n.23 del 2-6-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
    Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 3,
 della legge 27 dicembre 1990, n.  404  (Nuove  norme  in  materia  di
 avanzamento  degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del
 Corpo della guardia di finanza), promosso con ordinanza emessa  il  3
 luglio  1992  dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia -
 Sezione  distaccata di Catania sul ricorso proposto da Franco Giosue'
 contro il Ministero della difesa ed altro, iscritta  al  n.  665  del
 registro  ordinanze  1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visti l'atto di costituzione di Franco Giosue' nonche'  l'atto  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  31 marzo 1993 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la  Sicilia
 -  Sezione  distaccata  di  Catania  ha  sollevato,  con  l'ordinanza
 indicata  in  epigrafe,  questione  di  legittimita'   costituzionale
 dell'art.  12,  comma  3,  della  legge  27 dicembre 1990, n. 404, in
 riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,  nel  corso  di  un
 giudizio  per  l'annullamento  di  provvedimento  del  Ministro della
 Difesa, con il quale  era  stata  rigettata  l'istanza  formulata  da
 tenente  colonnello  del  ruolo  ad  esaurimento  degli  ufficiali di
 complemento dell'Esercito tendente ad  ottenere  la  valutazione,  ai
 fini  dell'avanzamento  al  grado  di colonnello, alla stessa stregua
 degli ufficiali in servizio permanente effettivo;
      che il tribunale rimettente osserva che la disposizione citata -
 sulla cui base e'  stato  legittimamente  adottato  il  provvedimento
 reiettivo  impugnato  nel giudizio a quo - stabilisce che il grado di
 vertice   degli   ufficiali    dell'Esercito,    della    Marina    e
 dell'Aeronautica appartenenti ai ruoli ad esaurimento - istituiti con
 legge  20  settembre  1980,  n.  574  -  e',  fino alla vigilia della
 cessazione dal  servizio  attivo,  quello  di  tenente  colonnello  o
 corrispondente,  fermo  restando  il  beneficio della c.d. promozione
 alla vigilia di cui all'art. 32, comma 6, della legge 19 maggio 1986,
 n. 224, e che pertanto,  stante  il  chiaro  tenore  letterale  della
 norma,   alla   suddetta   categoria  di  ufficiali  e'  preclusa  la
 possibilita' di beneficiare  nel  corso  del  servizio  di  ulteriori
 avanzamenti di carriera;
      che tale limitazione, ad avviso del tribunale, sarebbe illogica,
 nel  raffronto  con  il  complessivo quadro normativo concernente gli
 ufficiali di complemento  dei  ruoli  ad  esaurimento  trattenuti  in
 servizio   con  rapporto  di  impiego,  quadro  caratterizzato  dalla
 progressiva sostanziale assimilazione tra i  detti  ufficiali  e  gli
 ufficiali in servizio permanente effettivo;
      che,  in  particolare,  mentre agli ufficiali di complemento del
 ruolo ad esaurimento erano applicabili, prima della legge n. 404  del
 1990,  le  norme  previste  per  gli ufficiali in servizio permanente
 effettivo, ma con esclusione del diritto di precedenza al  comando  a
 favore  degli  ufficiali  dei  ruoli  normali  o  speciali  e  con la
 limitazione della carriera al grado di tenente colonnello, l'art. 12,
 comma 1 della citata legge n. 404 del 1990 ha  disposto  il  transito
 degli  ufficiali  del  ruolo in questione dalla categoria del congedo
 (titolo IV della legge  10  aprile  1954,  n.  113)  a  quella  degli
 ufficiali in servizio permanente effettivo (titolo III della medesima
 legge n. 113); con tale modifica - osserva il giudice rimettente - il
 legislatore  avrebbe sostanzialmente equiparato gli obblighi ed oneri
 di servizio delle due categorie di ufficiali, cosicche'  risulterebbe
 discriminatorio  (per  diverso  trattamento  di  eguali situazioni) e
 lesivo del principio di imparzialita' l'aver stabilito, con la  norma
 denunziata,  la  preclusione  al  principale  vantaggio  che  da quel
 transito  di  ruoli sarebbe potuto derivare, e cioe' l'avanzamento di
 carriera oltre il grado di tenente colonnello;
      che, inoltre, il giudice a quo sottolinea che gli ufficiali  del
 ruolo  ad  esaurimento  sono  stati  trattenuti  in  servizio  per le
 esigenze delle  Forze  Armate,  e  che  il  legislatore  ha  previsto
 ampliamenti  dei  ruoli  normali  destinati  a coprire i vuoti che si
 andavano determinando man mano che interveniva il pensionamento degli
 ufficiali del ruolo ad esaurimento; segni, questi,  rivelatori  della
 ritenuta  identita'  delle  funzioni  svolte  dalle  due categorie, e
 dunque della denunziata irrazionalita' di una  disciplina  che  opera
 una  "distinzione  penalizzante"  all'interno di una categoria oramai
 riunificata anche sul piano del riconoscimento normativo;
      che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio  dei
 ministri,  tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per
 l'infondatezza  della  questione;  e  che,  con  deduzioni   peraltro
 presentate  fuori  termine, Franco Giosue', ricorrente nel giudizio a
 quo, ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di illegittimita'
 costituzionale;
    Considerato  che,  come  rilevato  dall'Avvocatura  erariale,   il
 tribunale rimettente muove dall'assunto che per effetto del passaggio
 degli  ufficiali  di complemento appartenenti al ruolo ad esaurimento
 dalla categoria del congedo  a  quella  del  servizio  permanente  si
 sarebbe  verificata  la  "soppressione"  del  detto  ruolo,  la' dove
 l'effetto prodotto dall'art. 12 della legge n. 404 del 1990, oltre al
 disposto "transito" degli ufficiali iscritti nel ruolo ad esaurimento
 nella categoria del servizio permanente, e' quello che sancisce che i
 ruoli  ad  esaurimento  assumono  la  denominazione  di   "ruoli   ad
 esaurimento in servizio permanente";
      che pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo,
 non  si e' verificata la "soppressione" dei ruoli ad esaurimento gia'
 istituiti con la legge n. 574 del 1980, ne'  la  "riunificazione"  di
 tali ruoli con i ruoli normali e speciali degli ufficiali in servizio
 permanente  effettivo,  bensi'  la  confluenza  nella  categoria  del
 servizio permanente di un ruolo, quello ad esaurimento, che  continua
 a  rimanere  tale,  affiancandosi  ai  ruoli  normali e speciali gia'
 facenti parte della citata categoria;
      che non puntuali risultano altresi' le conseguenze,  discendenti
 da  quella premessa, ipotizzate dall'ordinanza di rimessione, in tema
 di asserita identita' di funzioni e obblighi dei due  ruoli  posti  a
 raffronto:  se  per un verso la generica equiparazione di obblighi di
 servizio discende dall'art. 31, comma 1, della legge 19 maggio  1986,
 n.  224,  e  non  dalla  norma sospettata di incostituzionalita', per
 altro verso, con il comma 5 della disposizione sottoposta a  verifica
 di  costituzionalita',  e' stato ribadito il diritto di precedenza al
 comando in favore degli ufficiali dei ruoli  normali  e  speciali  in
 servizio  permanente  effettivo  rispetto agli ufficiali dei ruoli ad
 esaurimento "transitati" nella categoria del servizio permanente;
      che  permangono  quindi  una  distinzione  dei   ruoli   e   una
 diversificazione  dei  rispettivi  obblighi,  con  specifico riguardo
 all'importante diritto alla  precedenza  del  comando,  tali  da  non
 consentire   di   affermare  l'identita'  delle  situazioni  poste  a
 raffronto; difetta, in tal  modo,  il  presupposto  essenziale  della
 asserita  violazione  dei  principi  costituzionali invocati, essendo
 coerente con l'assetto dei due ruoli il permanere della diversita' di
 valutazione,  ai  fini  dello  sviluppo  della  carriera, del tipo di
 reclutamento con cui gli ufficiali sono stati rispettivamente immessi
 in servizio, tenuto conto  dell'indubbia  maggiore  selettivita'  del
 reclutamento  previsto  per  i  ruoli  normali e speciali in servizio
 permanente effettivo;
      che  la  complessiva  diversita'  delle  situazioni  considerate
 esclude   la  denunciata  difformita'  dai  parametri  costituzionali
 invocati della differenziazione mantenuta, quanto  alla  progressione
 in  carriera,  tra i due ruoli, afferenti a situazioni disomogenee di
 stato giuridico (sent. n. 440 del 1992; ord. n. 584 del  1988;  sent.
 n.  224  del 1987) e quindi tali da far apparire non irragionevole la
 scelta del legislatore;
      che,  pertanto,  la  questione  va   dichiarata   manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 12, comma 3, della legge 27  dicembre  1990,
 n.  404  (Nuove  norme  in  materia  di avanzamento degli ufficiali e
 sottufficiali delle  Forze  armate  e  del  Corpo  della  guardia  di
 finanza),   sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  97  della
 Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia -
 Sezione distaccata di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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