N. 255 ORDINANZA 24 - 27 maggio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 INVIM - Sottoposizione a privilegio in favore  del  fisco,  del  bene
 venduto  in caso di mancato assolvimento del pagamento INVIM da parte
 dell'alienante - Questione gia' dichiarata  manifestamente  infondata
 (ordinanza  n.  587/1987) - Privilegio speciale immobiliare accordato
 dalla legge in considerazione della causa  del  credito  -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 28).
 
 (Cost., artt. 3, 24 e 53).
 
(GU n.23 del 2-6-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 28  del  d.P.R.
 26   ottobre   1972,   n.   643  (Istituzione  dell'imposta  comunale
 sull'incremento del valore degli immobili),  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  10 febbraio 1992 dalla Commissione Tributaria di 1› grado
 di Firenze sul ricorso proposto dalla s.r.l. Immobiliare Il Magnifico
 contro l'Ufficio del Registro di Firenze,  iscritta  al  n.  380  del
 registro  ordinanze  1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  31 marzo 1993 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che, nel corso di un giudizio  promosso  dall'Immobiliare
 Il  Magnifico  s.r.l.  contro  l'Ufficio  del Registro di Firenze, la
 Commissione Tributaria di I grado di Firenze, con  ordinanza  del  10
 febbraio  1992,  ha  sollevato,  in riferimento agli artt. 3, 24 e 53
 Cost., questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  28  del
 d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  643,  nella  parte in cui sottopone a
 privilegio in favore del Fisco il bene venduto, in relazione al quale
 l'alienante non ha assolto interamente l'INVIM pretesa;
      che, ad avviso della Commissione, l'inadempienza o l'inerzia del
 venditore espone il bene, ormai passato in proprieta' del compratore,
 all'aggressione del Fisco, determinandosi in tal modo una  violazione
 del  diritto  di  difesa  dell'acquirente,  il quale deve sottostare,
 impotente, ad azioni originate da fatto altrui;
      che sarebbero violati altresi' il principio di eguaglianza,  per
 la mera occasionalita' dell'assoggettamento del compratore all'azione
 del  Fisco,  e  il  principio  di  cui  all'art. 53 Cost., perche' il
 compratore viene espropriato del bene senza che sia valutata  la  sua
 posizione soggettiva;
      che,   nel   giudizio  davanti  alla  Corte  e'  intervenuto  il
 Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato  dall'Avvocatura
 dello  Stato,  concludendo  per  l'inammissibilita'  o l'infondatezza
 della questione;
    Considerato  che   la   questione   e'   gia'   stata   dichiarata
 manifestamente infondata da questa Corte con ord. n. 587 del 1987, in
 riferimento  agli  artt.  3,  24, 53 e 113 Cost., sul riflesso che il
 privilegio  speciale  immobiliare  e'  "accordato  dalla   legge   in
 considerazione  della  causa  del  credito  (che, per le obbligazioni
 tributarie, dipende dal favore  per  le  esigenze  finanziarie  dello
 Stato)  e  assolve  una  funzione  di garanzia, che si concreta in un
 rapporto diretto fra il creditore e  l'immobile,  prescindendo  dalla
 persona del debitore. La garanzia segue, per sua natura, le sorti del
 credito al quale e' legata e perdura fino a quando l'obbligazione non
 sia  estinta  o  per adempimento o per prescrizione (sent. n. 210 del
 1971)";
      che tale ratio  decidendi  non  e'  se  non  l'applicazione  del
 principio  generale  del  codice  civile  (al  quale  rinvia la norma
 denunciata), per cui  il  privilegio  speciale  puo'  esercitarsi  in
 pregiudizio  dei  diritti  acquistati  dai  terzi  posteriormente  al
 sorgere di essi, salva la condizione (che qui non interessa) prevista
 dall'art. 2747, secondo comma, per i privilegi mobiliari;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 la Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  28  del  d.P.R.  26  ottobre  1972, n. 643
 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del  valore  degli
 immobili),  sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3, 24 e 53 Cost.,
 dalla Commissione tributaria di 1› grado di Firenze  con  l'ordinanza
 in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0566