N. 255 ORDINANZA 24 - 27 maggio 1993
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. INVIM - Sottoposizione a privilegio in favore del fisco, del bene venduto in caso di mancato assolvimento del pagamento INVIM da parte dell'alienante - Questione gia' dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 587/1987) - Privilegio speciale immobiliare accordato dalla legge in considerazione della causa del credito - Manifesta infondatezza. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 28). (Cost., artt. 3, 24 e 53).(GU n.23 del 2-6-1993 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1992 dalla Commissione Tributaria di 1 grado di Firenze sul ricorso proposto dalla s.r.l. Immobiliare Il Magnifico contro l'Ufficio del Registro di Firenze, iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 31 marzo 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dall'Immobiliare Il Magnifico s.r.l. contro l'Ufficio del Registro di Firenze, la Commissione Tributaria di I grado di Firenze, con ordinanza del 10 febbraio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, nella parte in cui sottopone a privilegio in favore del Fisco il bene venduto, in relazione al quale l'alienante non ha assolto interamente l'INVIM pretesa; che, ad avviso della Commissione, l'inadempienza o l'inerzia del venditore espone il bene, ormai passato in proprieta' del compratore, all'aggressione del Fisco, determinandosi in tal modo una violazione del diritto di difesa dell'acquirente, il quale deve sottostare, impotente, ad azioni originate da fatto altrui; che sarebbero violati altresi' il principio di eguaglianza, per la mera occasionalita' dell'assoggettamento del compratore all'azione del Fisco, e il principio di cui all'art. 53 Cost., perche' il compratore viene espropriato del bene senza che sia valutata la sua posizione soggettiva; che, nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione; Considerato che la questione e' gia' stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ord. n. 587 del 1987, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., sul riflesso che il privilegio speciale immobiliare e' "accordato dalla legge in considerazione della causa del credito (che, per le obbligazioni tributarie, dipende dal favore per le esigenze finanziarie dello Stato) e assolve una funzione di garanzia, che si concreta in un rapporto diretto fra il creditore e l'immobile, prescindendo dalla persona del debitore. La garanzia segue, per sua natura, le sorti del credito al quale e' legata e perdura fino a quando l'obbligazione non sia estinta o per adempimento o per prescrizione (sent. n. 210 del 1971)"; che tale ratio decidendi non e' se non l'applicazione del principio generale del codice civile (al quale rinvia la norma denunciata), per cui il privilegio speciale puo' esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di essi, salva la condizione (che qui non interessa) prevista dall'art. 2747, secondo comma, per i privilegi mobiliari; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di 1 grado di Firenze con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0566