N. 257 ORDINANZA 24 - 27 maggio 1993

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo  penale  -  Impugnabilita'  del  decreto  di archiviazione -
 Notifica alla persona offesa - Omissione - Questione gia'  dichiarata
 infondata   (sentenza   n.   353/1991)   -  Sussistenza  del  rimedio
 processuale in grado di tutelare il diritto della persona offesa  dal
 reato  nell'ipotesi prevista dall'art. 408, secondo comma, del c.p.p.
 - Manifesta infondatezza.
 
 (C.P.P., art. 409, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.23 del 2-6-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  409,  primo
 comma,  del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
 il 7 marzo 1991 dalla Corte di cassazione  sul  ricorso  proposto  da
 Sorvillo  Emilio  nel  procedimento  penale  a  carico  di  De Nicola
 Armando, iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1993  e  pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
 dell'anno 1993;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 21 aprile 1993 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che,  con  ordinanza  del  7  marzo  1991,  la  Corte  di
 cassazione  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 3 e 24 della
 Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 409,  primo  comma,
 del  codice  di  procedura  penale,  nella  parte  in cui non prevede
 l'impugnabilita' del decreto di archiviazione, emesso senza  che  sia
 stata  osservata  la prescrizione di cui all'art. 408, secondo comma,
 dello stesso codice e, cioe', omettendo la notifica  della  richiesta
 di  archiviazione  alla  persona offesa che, nella notizia di reato o
 successivamente alla sua presentazione, abbia  dichiarato  di  volere
 essere informata circa l'eventuale archiviazione;
    Considerato  che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  353 del 1991,
 pronunciata  successivamente  alla  deliberazione  dell'ordinanza  di
 rimessione,  ha  dichiarato  l'infondatezza,  nei  sensi  di  cui  in
 motivazione, delle questioni di legittimita' sia dell'art. 178, lett.
 c), del codice di procedura penale, nella parte in  cui  non  prevede
 come  ipotesi  di  nullita'  di  ordine generale l'omesso avviso alla
 persona offesa dal reato che abbia domandato  di  essere  preavvisata
 della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, sia
 dell'art.  409  dello stesso codice, nella parte in cui non contempla
 il potere del giudice per  le  indagini  preliminari  di  disporre  -
 proprio  quell'ipotesi di inosservanza dell'art. 408, secondo comma -
 la revoca del decreto di archiviazione;
      che in tale sentenza la Corte ha, dunque, disatteso  le  censure
 ora  dedotte  statuendo  "che  la  legge riconosce espressamente alla
 persona offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione contro il
 decreto di archiviazione pronunciato  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  senza  l'osservanza  del  precetto  di cui all'art. 408,
 secondo comma, del codice di procedura penale";
      che, di conseguenza, essendo ricavabile dal diritto positivo  un
 rimedio  in  grado  di  tutelare  il diritto della persona offesa dal
 reato nell'ipotesi prevista dall'art. 408, secondo comma, del  codice
 di  procedura penale, quando venga omessa la notifica della richiesta
 di archiviazione, la questione deve essere dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 409, primo comma, del  codice  di  procedura
 penale,   sollevata,   in   riferimento  agli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione, dalla Corte Suprema di cassazione con ordinanza  del  7
 marzo 1991.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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