N. 275 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 aprile 1993
N. 275 Ordinanza emessa il 1 aprile 1993 dal pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra Villani Velia ed altri e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Controversie in materia previdenziale - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del piu' breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Mancata previsione della possibilita' di proposizione dell'azione giudiziaria nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della norma impugnata o in un diverso termine da fissarsi legislativamente, qualora l'azione giudiziaria dovesse ritenersi proponibile, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, per essere decorso il termine triennale, ma non anche quello decennale - Ingiustificata e irragionevole discriminazione tra soggetti che prima dell'entrata in vigore della norma impugnata abbiano iniziato l'azione giudiziaria e soggetti che alla stessa data non l'abbiano iniziata, sebbene per gli uni e per gli altri la normativa precedente avesse riconosciuto la facolta' di adire il giudice nel termine di dieci anni dalla decisione amministrativa. (D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 432, recte: 438, art. 4). (Cost., art. 3).(GU n.24 del 9-6-1993 )
IL PRETORE Visto l'art. 4 della legge 14 novembre 1992, n. 432, di conversione del d.l. 19 settembre 1992, n. 384; Visto l'art. 6 del d.l. n. 103/1991; Visto l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970; Visti gli artt. 10 ed 11 delle disposizioni sulla legge in generale; Visto l'art. 3 della Costituzione; Vista la sentenza della Corte costituzionale emessa il 3 giugno 1992 e reg. al n. 246; Rilevato che nel giudizio promosso da Villani Velia, Bresciani Vittoria, Zerbio Cecilia, Tedeschi Maria, Corsini Maddalena, Piccinotti Vittoria, Buzzago Angiolina, Ruzzenenti Teresina, contro l'I.N.P.S. con ricorso depositato in data 26 novembre 1992, per il riconoscimento dell'integrazione al trattamento minimo della pensione indiretta sino al 30 settembre 1983 e conseguente cristallizzazione dello stesso per il periodo successivo, va applicato il disposto dell'art. 4 della legge n. 432/1992 in quanto: 1) i ricorrenti hanno esaurito il procedimento amministrativo in data anteriore al 26 novembre 1989 e pertanto non puo' trovare applicazione il terzo comma del richiamato articolo; 2) rilevata d'ufficio ex art. 2969 del c.c. l'intervenuta decadenza della possibilita' di proporre azione giudiziaria per essere ormai decorso il termine di tre anni dal provvedimento amministrativo di rigetto introdotto dalla nuova norma la quale ha in tal senso modificato l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970; Atteso che la disposizione cosi' sostituita e' identica, per formulazione e contenuto, a quella che l'ha sostituita salvo che per la riduzione del termine di decadenza da decennale a triennale; Constatato che la disposizione in esame riproduce una norma gia' pesantemente colpita dalle univoche interpretazioni della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, nonche' dei giudici di merito della Repubblica italiana; E' appena il caso di ricordare, infatti, che constantemente, unanimemente, tutti i giudici dello Stato hanno affermato che e' incostituzionale l'imposizione di termini di decadenza che incidano sul diritto alle prestazioni pensionistiche, potendo il legislatore intervenire solo sui ratei di pensione: "il diritto a pensione .. e' imprescrittibile (ne' sottoponibile a decadenza) secondo una giurisprudenza non controversa, in conformita' di un principio costituzionalmente garantito che non puo' comportare deroghe legisla- tive" (cifr. sentenza Corte costituzionale n. 246/1992). Il breve ossequio a tale principio da parte del legislatore e' durato lo spazio della emanazione dell'art. 6, primo comma, del d.l. n. 103/1991, ove si e' fornita l'interpretazione autentica della norma originaria (il noto art. 47 del d.P.R. n. 639/1970), evidenziando che la decadenza ivi statuita determinava l'estinzione del diritto ai ratei pregressi. A parere di questo pretore la disposizione introdotta con il d.l. n. 384/1992 convertito con legge n. 432/1992 ha completamente travolto la disposizione di interpretazione autentica della norma non piu' in vigore salvandola, sul piano applicativo, solo per quei soggetti che avessero gia' radicato il procedimento amministrativo ma non ancora ottenuto la risposta da parte dell'istituto. Ne' vi e' spazio per interpretare in senso costituzionale la nuova disposizione poiche' la norma in discorso non accenna minimamente alla operativita' della decadenza sui singoli ratei e cio', in relazione con la precedente normativa in tema di decadenza, preclude all'interprete di ritenere implicitamente contenuto il riferimento ai singoli ratei e gli impone, come gia' detto, di leggere nell'unico modo corrispondente al significato testuale dei termini la medesima disposizione con l'unica conseguenza possibile: la disposizione non e' costituzionale. Altro profilo di incostituzionalita' si rileva nella circostanza che l'interprete non puo' negare la vigente sussistenza, nel nostro ordinamento, delle disposizioni degli artt. 10 ed 11 sulla legge in generale cosicche' in assenza di disposizioni transitorie la citata disposizione dovra' essere applicata a tutti i processi iniziati dopo la sua entrata in vigore per i quali il procedimento amministrativo si sia esaurito o per espresso rigetto dell'istituto o per decorso del termine previsto (cfr. terzo comma dell'art. 4 della legge n. 432/1992). Ne consegue che per quei pensionati i quali avessero iniziato il procedimento amministrativo che non si fosse esaurito resta salvo il disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 103/1991 e quindi la residua parte del termine decadenziale decennale con una evidente ed irragionevole disparita' di trattamento in danno dei soggetti vincolati alla attuale normativa.
Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge di conversione del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, emanata il 14 novembre 1992, al n. 432 in relazione all'art. 3 della Costituzione per i distinti profili indicati in narrativa; Sospende il giudizio promosso da Faglia Anna; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Brescia, addi' 2 aprile 1993. Il pretore g.d.l.: PIPPONZI 93C0589