N. 17 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 2 giugno 1993

                                 N. 17
 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il  2
 giugno 1993 (del magistrato di sorveglianza di Ancona)
 Ordinamento penitenziario - Sottoposizione della corrispondenza di
    alcuni  detenuti,  individuati  nello  stesso  decreto, a visto di
    controllo da parte del direttore dell'Istituto penitenziario o  di
    un  suo  delegato appartenente all'Amministrazione penitenziaria -
    Asserita violazione del principio costituzionale secondo il  quale
    la   segretezza   della  corrispondenza  puo'  subire  limitazioni
    soltanto per atto motivato dell'autorita'  giudiziaria  e  con  le
    garanzie stabilite dalla legge.
 (Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 novembre 1992).
 (Cost., art. 15, secondo comma).
(GU n.24 del 9-6-1993 )
    Il  magistrato di sorveglianza letto il decreto emanato in data 25
 novembre 1992 dal Ministero di  grazia  e  giustizia  -  Dipartimento
 dell'amministrazione penitenziaria;
    Visti  i  successivi  provvedimenti  applicativi emanati in data 9
 dicembre 1992 nei confronti dei  detenuti  Calfapietra  Natale,  Soru
 Antonio,  Adelfio  Salvatore dalla Direzione della casa circondariale
 di Ancona;
    Ricorre per conflitto di attribuzione del potere giudiziario conto
 il Ministro di grazia e giustizia per la dichiarazione che non spetta
 al   Ministero    di    grazia    e    giustizia    -    dipartimento
 dell'amministrazione  penitenziaria con riferimento al decreto del 25
 novembre 1992 concernente la sottoposizione al  regime  detentivo  di
 cui  all'art. 41- bis, secondo comma legge 26 luglio 1975, n. 354, il
 potere  di  disporre  la  sottoposizione  della  corrispondenza   dei
 detenuti  a  visto di controllo e per il conseguente annullamento del
 predetto decreto nonche' dei provvedimenti applicativi emanati  dalla
 direzione  della casa circondariale di Ancona in data 9 dicembre 1992
 meglio specificati in premessa, limitatamente all'art. 1, punto n.  4
 per  violazione  dell'art. 15, secondo comma della Costituzione e dei
 principi costituzionali sull'esercizio  della  autonomia  del  potere
 giudiziario, secondo quanto analiticamente di seguito svolto.
                            FATTO E DIRITTO
    In  data  25  novembre  1992  il  Ministro  di  grazia e giustizia
 decretava la sospensione  in  attuazione  dell'art.  41-bis,  secondo
 comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
 dell'applicazione  delle  regole  di  trattamento  e  degli  istituti
 previsti  dalla  succitata  legge,   nei   confronti   dei   detenuti
 individuati nel decreto stesso.
    Detto  decreto,  tra  le altre disposizioni, prevede al punto n. 4
 dell'art. 1  la  sottoposizione  della  corrispondenza  epistolare  e
 telegrafica  dei  detenuti  individuati nel decreto stesso a visto di
 controllo da parte del direttore dell'istituto penitenziario o di  un
 suo delegato, appartenente all'amministrazione penitenziaria.
   Successivamente,  in  data  9  dicembre 1992, ed in applicazione di
 quanto disposto  col  decreto  ministeriale  surrichiamato,  venivano
 emanati   dalla  direzione  della  casa  circondariale  di  Ancona  i
 provvedimenti con i quali era disposto il regime di cui all'art.  41-
 bis,  secondo  comma  o.p. nei confronti dei detenuti individuati dal
 decreto  ministeriale  (e,  per  quanto  di  competenza   di   questo
 magistrato,  dei  detenuti  Soru,  Calfapietra e Adelfio), regime che
 prevede  la  sottoposizione   della   corrispondenza   epistolare   e
 telegrafica, in arrivo ed in partenza, a visto di controllo.
    In  tal  senso  il  decreto ministeriale - nonche' i provvedimenti
 applicativi emanati  dalla  direzione  della  casa  circondariale  di
 Ancona  -  appaiono  del  tutto  confliggenti con quanto disposto dal
 secondo comma dell'art. 15 della Cost.  secondo  cui  la  limitazione
 della segretezza della corrispondenza puo' avvenire soltanto per atto
 motivato  dall'autorita'  giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
 legge.
    A tale statuizione la direzione della casa circondariale di Ancona
 si e' peraltro sempre attenuta, limitandosi a proporre al  competente
 magistrato   la   sottoposizione   a   visto   di   controllo   della
 corrispondenza dei detenuti tutte quelle  volte  in  cui  si  fossero
 venute  a  verificare  situazioni  di  pericolo  per  l'ordine  e  la
 sicurezza.
    A seguito dell'emanazione del piu' citato decreto ministeriale  25
 novembre 1992, si e' invece provveduto da parte della direzione della
 casa circondariale di Ancona - stante il chiaro contenuto dell'art. 1
 punto  4) che non dispone la richiesta di sottoposizione del visto di
 controllo  da  parte  del  direttore  dell'istituto   al   competente
 magistrato,   ma  al  contrario  la  applicazione  tout  court  della
 "censura" stessa - a disporre il visto di controllo,  con  decorrenza
 immediata  e sino a tutto il 24 luglio 1993, della corrispondenza dei
 detenuti destinatari del nuovo regime detentivo.
    D'altra parte non si  ritiene  possibile  sollevare  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, secondo comma posto che
 questo,  nel  disporre la facolta' di sospendere in tutto o in parte,
 l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti  previsti
 dalla  legge  n. 354/1975 che possano porsi in concreto contrasto con
 le esigenze di ordine e di sicurezza nulla  dice  circa  la  presunta
 automaticita'  della  sottoposizione  al visto di controllo derivante
 dalla applicazione del particolare regime detentivo de quo agitur.
    Appare quindi del tutto evidente come l'ampia facolta'  attribuire
 dal  legislatore  con  l'art.  41-bis,  secondo  comma al Ministro di
 grazia e giustizia  di  sospendere  l'applicazione  delle  regole  di
 trattamento  e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario
 non possa estendersi sino al punto da attribuire all'esecutivo poteri
 propri dell'autorita' giudiziaria.
    Inoltre anche laddove  si  volesse  accogliere  quell'orientamento
 della  dottrina secondo cui i conflitti tra poteri dello Stato devono
 essere sollevati da organi  "Superiorem  non  recognoscentes",  cioe'
 competenti  a  dichiarare  definitivamente  la volonta del potere cui
 appartengono,  tuttavia  si  ritiene  che  a  questo  Magistrato  sia
 consentito sollevare il conflitto di attribuzione.
    Infatti  la  competenza  a  disporre  il  visto di controllo sulla
 corrispondenza del detenuto appartiene, per giurisprudenza  costante,
 al magistrato di sorveglianza in via esclusiva e definitiva nel senso
 cioe'  che  contro  detto  provvedimento  non  e'  ammissibile ne' il
 ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della costituzione, ne'
 il gravame al tribunale di sorveglianza (v. cassa. sez.  I,  sent.  3
 luglio 1987, Rapisarda, cass. sez. I sent. 14 febbraio 1990, Scima).
    Ne'  osta  infine,  a  parere  dello  scrivente,  a  sollevare  il
 conflitto di attribuzioni, la circostanza che  si  tratterebbe  nella
 fattispecie  in  esame  di  conflitto "virtuale", avendo altro organo
 gia' provveduto  ad  affermare,  seppur  implicitamente,  la  propria
 competenza  senza  che questo Magistrato abbia ancora emanato analogo
 provvedimento con quello incompatibile.
   Tutto cio' premesso, il magistrato di sorveglianza di Ancona.
    Chiede   voglia   l'eccellentissima   Corte   costituzionale,   in
 accoglimento   del   presente  ricorso,  sotto  forma  di  ordinanza,
 dichiarare che  non  spetta  al  Ministero  di  grazia  e  giustizia,
 dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria,   il  potere  di
 disporre la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti al visto
 di controllo e conseguentemente annullare il decreto del 25  novembre
 1992,   limitatamente   all'art.   1,  punto  4)  -  e  i  successivi
 provvedimenti applicativi emanati  in  data  9  dicembre  1992  dalla
 direzione  della  casa  circondariale  di  Ancona  -,  per violazione
 dell'art.  15,  secondo  comma  della  Costituzione  e  dei  connessi
 principi sull'esercizio della autonomia dell'autorita' giudiziaria.
    Manda  alla  cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale.
      Ancona, addi' 28 gennaio 1993
                Il magistrato di sorveglianza: ZAGOREO

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