N. 17 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 2 giugno 1993
N. 17 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 2 giugno 1993 (del magistrato di sorveglianza di Ancona) Ordinamento penitenziario - Sottoposizione della corrispondenza di alcuni detenuti, individuati nello stesso decreto, a visto di controllo da parte del direttore dell'Istituto penitenziario o di un suo delegato appartenente all'Amministrazione penitenziaria - Asserita violazione del principio costituzionale secondo il quale la segretezza della corrispondenza puo' subire limitazioni soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge. (Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 novembre 1992). (Cost., art. 15, secondo comma).(GU n.24 del 9-6-1993 )
Il magistrato di sorveglianza letto il decreto emanato in data 25 novembre 1992 dal Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; Visti i successivi provvedimenti applicativi emanati in data 9 dicembre 1992 nei confronti dei detenuti Calfapietra Natale, Soru Antonio, Adelfio Salvatore dalla Direzione della casa circondariale di Ancona; Ricorre per conflitto di attribuzione del potere giudiziario conto il Ministro di grazia e giustizia per la dichiarazione che non spetta al Ministero di grazia e giustizia - dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con riferimento al decreto del 25 novembre 1992 concernente la sottoposizione al regime detentivo di cui all'art. 41- bis, secondo comma legge 26 luglio 1975, n. 354, il potere di disporre la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti a visto di controllo e per il conseguente annullamento del predetto decreto nonche' dei provvedimenti applicativi emanati dalla direzione della casa circondariale di Ancona in data 9 dicembre 1992 meglio specificati in premessa, limitatamente all'art. 1, punto n. 4 per violazione dell'art. 15, secondo comma della Costituzione e dei principi costituzionali sull'esercizio della autonomia del potere giudiziario, secondo quanto analiticamente di seguito svolto. FATTO E DIRITTO In data 25 novembre 1992 il Ministro di grazia e giustizia decretava la sospensione in attuazione dell'art. 41-bis, secondo comma della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla succitata legge, nei confronti dei detenuti individuati nel decreto stesso. Detto decreto, tra le altre disposizioni, prevede al punto n. 4 dell'art. 1 la sottoposizione della corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti individuati nel decreto stesso a visto di controllo da parte del direttore dell'istituto penitenziario o di un suo delegato, appartenente all'amministrazione penitenziaria. Successivamente, in data 9 dicembre 1992, ed in applicazione di quanto disposto col decreto ministeriale surrichiamato, venivano emanati dalla direzione della casa circondariale di Ancona i provvedimenti con i quali era disposto il regime di cui all'art. 41- bis, secondo comma o.p. nei confronti dei detenuti individuati dal decreto ministeriale (e, per quanto di competenza di questo magistrato, dei detenuti Soru, Calfapietra e Adelfio), regime che prevede la sottoposizione della corrispondenza epistolare e telegrafica, in arrivo ed in partenza, a visto di controllo. In tal senso il decreto ministeriale - nonche' i provvedimenti applicativi emanati dalla direzione della casa circondariale di Ancona - appaiono del tutto confliggenti con quanto disposto dal secondo comma dell'art. 15 della Cost. secondo cui la limitazione della segretezza della corrispondenza puo' avvenire soltanto per atto motivato dall'autorita' giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. A tale statuizione la direzione della casa circondariale di Ancona si e' peraltro sempre attenuta, limitandosi a proporre al competente magistrato la sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti tutte quelle volte in cui si fossero venute a verificare situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza. A seguito dell'emanazione del piu' citato decreto ministeriale 25 novembre 1992, si e' invece provveduto da parte della direzione della casa circondariale di Ancona - stante il chiaro contenuto dell'art. 1 punto 4) che non dispone la richiesta di sottoposizione del visto di controllo da parte del direttore dell'istituto al competente magistrato, ma al contrario la applicazione tout court della "censura" stessa - a disporre il visto di controllo, con decorrenza immediata e sino a tutto il 24 luglio 1993, della corrispondenza dei detenuti destinatari del nuovo regime detentivo. D'altra parte non si ritiene possibile sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis, secondo comma posto che questo, nel disporre la facolta' di sospendere in tutto o in parte, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge n. 354/1975 che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza nulla dice circa la presunta automaticita' della sottoposizione al visto di controllo derivante dalla applicazione del particolare regime detentivo de quo agitur. Appare quindi del tutto evidente come l'ampia facolta' attribuire dal legislatore con l'art. 41-bis, secondo comma al Ministro di grazia e giustizia di sospendere l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario non possa estendersi sino al punto da attribuire all'esecutivo poteri propri dell'autorita' giudiziaria. Inoltre anche laddove si volesse accogliere quell'orientamento della dottrina secondo cui i conflitti tra poteri dello Stato devono essere sollevati da organi "Superiorem non recognoscentes", cioe' competenti a dichiarare definitivamente la volonta del potere cui appartengono, tuttavia si ritiene che a questo Magistrato sia consentito sollevare il conflitto di attribuzione. Infatti la competenza a disporre il visto di controllo sulla corrispondenza del detenuto appartiene, per giurisprudenza costante, al magistrato di sorveglianza in via esclusiva e definitiva nel senso cioe' che contro detto provvedimento non e' ammissibile ne' il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della costituzione, ne' il gravame al tribunale di sorveglianza (v. cassa. sez. I, sent. 3 luglio 1987, Rapisarda, cass. sez. I sent. 14 febbraio 1990, Scima). Ne' osta infine, a parere dello scrivente, a sollevare il conflitto di attribuzioni, la circostanza che si tratterebbe nella fattispecie in esame di conflitto "virtuale", avendo altro organo gia' provveduto ad affermare, seppur implicitamente, la propria competenza senza che questo Magistrato abbia ancora emanato analogo provvedimento con quello incompatibile.
Tutto cio' premesso, il magistrato di sorveglianza di Ancona. Chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, sotto forma di ordinanza, dichiarare che non spetta al Ministero di grazia e giustizia, dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il potere di disporre la sottoposizione della corrispondenza dei detenuti al visto di controllo e conseguentemente annullare il decreto del 25 novembre 1992, limitatamente all'art. 1, punto 4) - e i successivi provvedimenti applicativi emanati in data 9 dicembre 1992 dalla direzione della casa circondariale di Ancona -, per violazione dell'art. 15, secondo comma della Costituzione e dei connessi principi sull'esercizio della autonomia dell'autorita' giudiziaria. Manda alla cancelleria per la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ancona, addi' 28 gennaio 1993 Il magistrato di sorveglianza: ZAGOREO 93C0599