N. 285 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 1993
N. 285 Ordinanza emessa il 2 aprile 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Napoli nel procedimento penale a carico di Pancia Gennaro Processo penale - Procedimento pretorile - Fase preliminare - Rigetto della applicazione della pena concordata per ritenuta incongruita' della stessa - Proseguimento del procedimento con il rito abbreviato - Lamentata omessa previsione di incompatibilita' del giudice che ha respinto la richiesta, formulando una valutazione di merito - Disparita' di trattamento rispetto all'omologa situazione avanti al giudice del dibattimento ed agli ampliamenti operativi della Corte costituzionale. (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.25 del 16-6-1993 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Esaminati gli atti; CONSIDERATO IN FATTO a) che nel presente procedimento penale all'udienza del 10 marzo 1993, fissata per la definizione della causa col rito abbreviato, l'imputato ed il p.m. concordavano sulla definizione della stessa col rito del patteggiamento ex artt. 444 e segg. e 563 del c.p.p.; b) che questo giudice per le indagini preliminari, nell'esercizio del potere spettantegli sulla base di Corte costituzionale n. 313/1990, non riteneva congrua la pena sulla quale le parti si erano accordate; e, quindi, respingeva la richiesta e disponeva il prosieguo del procedimento col rito abbreviato; RITENUTO IN DIRITTO a) che contro la possibilita' per il g.i.p. pretorile di celebrare, nella fase delle indagini preliminari, il rito abbreviato dopo aver respinto la richiesta di patteggiamento militano le stesse considerazioni in forza delle quali tale possibilita' e' stata esclusa per il dibattimento da Corte costituzionale n. 124/1992 (v. anche, sulla stessa linea Corte costituzionale nn. 496/1990, 401 e 502 del 1991) dal momento che la struttura e le modalita' di svolgimento del procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti implicano una valutazione da parte del g.i.p. non solo di legittimita' ma anche di merito sui fatti di causa che rende incompatibile la sua partecipazione ad un successivo rito abbreviato con identico oggetto nella stessa fase delle indagini preliminari; e cio' in virtu' del medesimo principio logico-giuridico ispiratore della disciplina delle incompatibilita' come formulata nell'art. 34 del c.p.p. nel testo originale e negli ampliamenti aggiuntivi da Corte costituzionale nn. 496/1990, 401 e 502 del 1991 e 124/1992; b) che la mancata previsione specifica di tale caso di incompatibilita' nel secondo comma dell'art. 34 citato sembra comportare una ingiustificata disparita' di trattamento tra situazioni processuali analoghe; e, quindi, urtare contro la "regola di uguaglianza" consacrata nell'art. 3 della Carta costituzionale; c) che la questione di costituzionalita' teste' esposta e' rilevante ai fini della definizione del presente procedimento in quanto, se risolta in senso positivo, comporterebbe una situazione di incompatibilita' di questo giudice e la sua necessaria sostituzione per la definizione del giudizio abbreviato in corso;
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, che solleva di ufficio, dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. per cio' che detta norma non prevede tra le altre ipotesi l'incompatibilita' per il giudice delle indagini preliminari pretorile, che abbia in precedenza respinto la richiesta di definizione del procedimento col rito del patteggiamento per la ritenuta non congruita' della pena concordata tra le parti, di celebrare il rito abbreviato nello stesso procedimento nella fase delle indagini preliminari; Ordina la sospensione del procedimento; Dispone la trasmissione di copia degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione di detta questione; Dispone altresi' la notificazione della presente ordinanza al procuratore della Repubblica pretorile di Napoli, all'imputato Pancia Gennaro ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Il giudice per le indagini preliminari: DE FALCO 93C0618