N. 277 SENTENZA 28 maggio - 10 giugno 1993

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 
 Musei e biblioteche - Regione Liguria - Rimozione e restauro di  cose
 di interesse artistico - Rilascio dell'autorizzazione - Insussistenza
 di invasione di competenze regionali - Spettanza allo Stato
 
 (Nota  del soprintendente per i beni artistici e storici di Genova n.
 4708 del 3 novembre 1992)
 
 (Cost., artt. 117 e 118; d.P.R. nn. 3/1972 e 616/1977).
 
(GU n.25 del 16-6-1993 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO,  avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco   GUIZZI,   prof.   Cesare   MIRABELLI,  prof.  Fernando
    SANTOSUOSSO;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Liguria notificato il
 30 dicembre 1992, depositato in cancelleria il 7  gennaio  1993,  per
 conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito  della  nota in data 3
 novembre 1992, n. 4708, con la quale il  Soprintendente  per  i  beni
 artistici  e  storici di Genova ha ingiunto all'Assessore del settore
 beni culturali della Regione Liguria di sospendere  il  restauro  del
 piviale  proveniente  dal  Monastero  dei  SS.  Giacomo e Filippo, in
 deposito presso il Museo di S. Maria di Castello in Genova,  che  era
 stato   sottoposto   ad   intervento   di   restauro   senza   previa
 autorizzazione  ministeriale,  ed  iscritto  al  n.  1  del  registro
 conflitti 1993.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice  relatore
 Cesare Mirabelli;
    Uditi  l'avvocato  Giampaolo  Zanchini  per  la  Regione Liguria e
 l'avvocato dello Stato Pier  Giorgio  Ferri  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La  Regione  Liguria, con ricorso notificato il 30 dicembre
 1992, ha proposto conflitto di attribuzione per  far  dichiarare  che
 non  spetta  allo Stato rilasciare l'autorizzazione alla rimozione ed
 al restauro di  cose  di  interesse  artistico  e  storico  (prevista
 dall'art.  11  della  legge  1›  giugno  1939,  n. 1089), quando esse
 appartengono a musei di enti locali o di interesse locale. La Regione
 chiede quindi che sia annullata la nota in data 3 novembre  1992,  n.
 4708,  indirizzata  all'Assessore  del  settore  beni culturali della
 Regione Liguria, con la quale il Soprintendente per i beni  artistici
 e storici di Genova ha ingiunto di sospendere il restauro del piviale
 proveniente  dal  Monastero  dei SS. Giacomo e Filippo ed in deposito
 presso il Museo di S. Maria di Castello in Genova, perche' effettuato
 senza la preventiva autorizzazione ministeriale.
    La  Regione  premette  di  avere  disposto,  con onere finanziario
 totalmente a proprio carico, il restauro di un piviale genovese della
 meta' del secolo XVIII (facente parte della  collezione  tessile  del
 Museo  di  S.  Maria  di  Castello)  ed  assume  che l'ingiunzione di
 sospensione del restauro viola la sfera di competenza attribuita alle
 regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione in materia di  musei
 e biblioteche di enti locali. La ricorrente afferma che gia' la legge
 10  febbraio  1953,  n.  62,  aveva previsto l'attribuzione di questa
 materia  alla  competenza  regionale,  senza  la   necessita'   della
 preventiva  emanazione  delle  leggi  statali  contenenti  i principi
 fondamentali  cui  deve  attenersi  la  legislazione  regionale.   La
 devoluzione  alle  regioni delle funzioni amministrative degli organi
 centrali  e  periferici  dello  Stato  concernenti  i  musei   e   le
 biblioteche  di  enti  locali  o di interesse locale, disposta con il
 decreto del Presidente  della  Repubblica  14  gennaio  1972,  n.  3,
 comprende l'istituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei musei,
 nonche'  la  sicurezza  e  la  fruizione  delle relative raccolte. Ad
 avviso della Regione ricorrente l'art. 47 del decreto del  Presidente
 della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  avrebbe  ribadito  il
 carattere onnicomprensivo del trasferimento  di  funzioni  in  questa
 materia. In particolare la manutenzione degli oggetti che fanno parte
 delle  raccolte, espressamente attribuita alle regioni, porterebbe ad
 escludere  ogni  ingerenza  statale  e  ad  affermare  la  competenza
 regionale  anche  per  il  rilascio  dell'autorizzazione al restauro,
 prevista dall'art. 11 della legge n. 1089 del 1939, purche' si tratti
 di beni compresi in raccolte di interesse locale.
    L'attivita'  di  restauro  altro  non  sarebbe,  ad  avviso  della
 Regione,  che  uno  dei  modi con cui si esplica la manutenzione e si
 provvede all'integrita' delle cose raccolte nei  musei  di  interesse
 locale.  Attivita',  queste, che non necessitano di alcuna preventiva
 autorizzazione da parte dello Stato.
    2. - Si e' costituito il Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 chiedendo che il conflitto sia dichiarato inammissibile o,  comunque,
 infondato.
    L'Avvocatura   osserva   che  il  piviale,  oggetto  del  restauro
 contestato, non appartiene alla collezione del museo di S.  Maria  di
 Castello, ma e' solo in deposito presso il medesimo. La dichiarazione
 di  incompetenza  richiesta  dalla  Regione  Liguria, se accolta, non
 costituirebbe, ad avviso dell'Avvocatura, una base sufficiente per la
 pronuncia di annullamento dell'atto oggetto del conflitto.
    L'Avvocatura afferma, comunque, che  lo  Stato  e'  competente  in
 materia  di  restauro di cose d'antichita' e d'arte, anche per i beni
 appartenenti ai musei di  enti  locali  o  di  interesse  locale.  La
 competenza  statale  in materia di restauro non sarebbe esclusa dalle
 attribuzioni  regionali  per  la  manutenzione,  l'integrita'  e   la
 sicurezza  delle  cose  raccolte  nei  musei  di interesse locale. Ad
 avviso dell'Avvocatura la manutenzione, che consiste nella  ordinaria
 conservazione  dello  stato  esistente,  non comprende ne' assorbe il
 restauro, essendo questa un'operazione straordinaria, che  presuppone
 una  condizione  di  degrado  e che e' volta al recupero di uno stato
 originario o preesistente,  con  interventi  che  implicano  delicate
 scelte  tecnico-culturali,  al  fine  di  evitare rischi di danno per
 l'integrita' e per il valore storico- artistico del bene.
    L'Avvocatura  esclude,  inoltre,  che  la  qualifica  di localita'
 dell'interesse  possa  essere  trasferita   dai   musei   (che   sono
 istituzioni per la raccolta, la conservazione, lo studio e l'apertura
 all'uso pubblico dei beni culturali) ai singoli beni, i quali possono
 rivestire uno straordinario interesse culturale, anche se compresi in
 collezioni  in  quanto  tali  di  non grande rilievo. La qualifica di
 interesse locale riferita ad un museo non consentirebbe,  quindi,  di
 escludere  l'esercizio  di  attribuzioni  statali  per  la tutela dei
 singoli beni.
    3. - In prossimita' dell'udienza la Regione  Liguria,  depositando
 una   memoria,   ha  ribadito  le  argomentazioni  a  sostegno  della
 competenza regionale in ordine al restauro del piviale, che  ha  dato
 origine al conflitto.
    La  Regione  ritiene in particolare non proponibile la distinzione
 tra  manutenzione  e  restauro  dei  beni  artistici,   dalla   quale
 l'Avvocatura  deduce  una  diversa  competenza, rispettivamente della
 Regione o dello Stato. La manutenzione  comprende,  ad  avviso  della
 Regione,  l'intera  gamma delle operazioni funzionali al mantenimento
 dell'originario stato delle  opere.  Anche  la  competenza  regionale
 relativa  all'integrita'  delle  cose  comprenderebbe le attivita' di
 restauro, attraverso le  quali  i  beni  riacquistano  le  originarie
 caratteristiche.
    La  Regione contesta la tesi che vuole l'interesse locale riferito
 al museo e non ai singoli beni che lo compongono, i quali  potrebbero
 rivestire  un interesse nazionale. Essendo il museo una universalita'
 di beni mobili  culturali  con  destinazione  unitaria,  esso  e'  di
 interesse locale se ed in quanto e' di interesse locale l'insieme dei
 beni, complessivamente considerato, raccolto nel museo.
    Quanto  al museo di S. Maria di Castello si sarebbe sicuramente in
 presenza di un museo di interesse locale, comprendente un  fondo,  al
 quale  appartiene  il  piviale  restaurato,  che  testimonia  in modo
 specifico l'attivita' di ricamo e di produzione tessile genovese.
                        Considerato in diritto
    1. - Il conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione  Liguria
 in relazione alla ingiunzione che ad essa ha rivolto il Ministero per
 i  beni  culturali  per  sospendere  il  restauro  di  un  piviale di
 proprieta' del Monastero dei  SS.  Giacomo  e  Filippo,  in  deposito
 presso il Museo di S. Maria di Castello in Genova, tende ad affermare
 che  non spetta allo Stato rilasciare l'autorizzazione alla rimozione
 ed al restauro delle cose di interesse artistico, prevista  dall'art.
 11  della legge 1› giugno 1939, n. 1089, quando si tratti di beni che
 appartengono a "musei di enti locali o di interesse locale".
    La Regione ricorrente rivendica la propria competenza in  materia,
 e  di  conseguenza  assume che l'atto denunciato e' invasivo, perche'
 viola gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 7
 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, ed
 all'art. 47 del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  luglio
 1977, n. 616.
    La  prima  di  queste  disposizioni  ha  trasferito alle regioni a
 statuto ordinario le funzioni amministrative degli organi centrali  e
 periferici  dello  Stato,  in  materia di musei e biblioteche di enti
 locali.  Il  trasferimento  riguarda,  tra   l'altro,   le   funzioni
 concernenti  "la  manutenzione  delle cose raccolte nei musei e nelle
 biblioteche di enti locali o di interesse locale" (art. 7, lettera b,
 del d.P.R. n. 3 del 1972).
    Successivamente  sono  state legislativamente definite le funzioni
 amministrative relative alla materia "musei  di  enti  locali",  come
 concernenti   tutti   i   servizi   e  le  attivita'  che  riguardano
 l'esistenza,  la  conservazione,  il   funzionamento,   il   pubblico
 godimento  e  lo  sviluppo  dei  musei,  delle  raccolte di interesse
 artistico appartenenti alla Regione o ad altri enti  sottoposti  alla
 sua  vigilanza, o comunque di interesse locale (art. 47 del d.P.R. n.
 616 del 1977).
    La Regione Liguria ritiene  che  il  trasferimento  di  competenze
 debba  essere  riferito  non  solo  alle  istituzioni  museali,  alle
 raccolte ed ai beni in esse contenuti, ma (in ragione  dell'interesse
 locale  che i beni esprimono) anche ad ogni funzione di tutela che si
 riferisca ad essi, compresa l'autorizzazione (prevista  dall'art.  11
 della  legge n. 1089 del 1939) per il restauro dei beni. Quest'ultima
 attivita' sarebbe anzi  compresa,  ad  avviso  della  Regione,  nella
 conservazione  e  manutenzione delle raccolte e dei beni appartenenti
 ai musei di enti  locali  o  di  interesse  locale,  ovvero  in  essi
 custoditi.    Ricadrebbe    quindi   in   un   ambito   di   funzioni
 specificatamente trasferite alle regioni.
    2. - La Corte ha gia' avuto occasione di osservare che la  materia
 "musei  e  biblioteche  di enti locali", attribuita dagli artt. 117 e
 118 della Costituzione alla competenza  normativa  ed  amministrativa
 delle  regioni,  nella  sequenza  delle  disposizioni  legislative di
 settore (in particolare il titolo II del d.P.R. n. 3 del 1972  ed  il
 titolo  III,  capo  VII,  del  d.P.R. n. 616 del 1977) ha assunto una
 dimensione che si estende oltre l'ambito soggettivo dell'appartenenza
 del museo o della biblioteca, per collegare la  competenza  regionale
 al   profilo   oggettivo  della  localita'  dell'interesse  che  tali
 istituzioni rivestono (sent. n. 921 del 1988). Alla  base  dell'ampio
 trasferimento  di  funzioni,  operato dall'art. 47 del d.P.R. 616 del
 1977 in materia di musei e biblioteche,  vi  e'  la  distinzione  tra
 interesse  nazionale ed interesse locale, quale criterio di divisione
 fra le competenze conservate  allo  Stato  e  quelle  assegnate  alle
 regioni  (sent.  n.  278 del 1991). Il principio di distinzione delle
 competenze non e' quindi costituito dall'appartenenza del museo o dei
 beni  in  esso  raccolti.  Risulta  cosi'  superata  l'eccezione   di
 inammissibilita',  formulata dall'Avvocatura dello Stato, che intende
 far leva sul fatto che il piviale da  restaurare  non  appartiene  al
 museo, ma e' in deposito presso di esso.
    La  Corte  ha tuttavia allo stesso tempo osservato che, per quanto
 riguarda la  tutela  e  la  valorizzazione  dei  beni  culturali,  il
 trasferimento  di  competenze  avrebbe  dovuto  essere  stabilito  da
 un'apposita legge, che l'art. 48 del d.P.R. n. 616 del 1977 prevedeva
 fosse emanata entro il  1979.  Non  e'  stata  quindi  modificata  la
 competenza  statale  in  questo ambito, giacche' il d.P.R. n. 616 del
 1977 ha rinviato la determinazione delle competenze da conferire alle
 regioni in materia di tutela del patrimonio artistico o  storico,  in
 ordine  alle  quali vi e' l'aspettativa di una investitura non ancora
 attuata.  Sicche',  "in  attesa  della  preannunciata  normativa   di
 trasferimento  o di delega, nella quale dovrebbero essere definite le
 diverse competenze e il  loro  congiunto  operare  per  la  tutela  e
 l'incremento   di   valori  culturali,  la  situazione  normativa  e'
 caratterizzata dall'attribuzione allo Stato dei poteri inerenti  alla
 protezione  del  patrimonio storico e artistico della Nazione" (sent.
 n. 921 del 1988).
    D'altra parte, pur rimanendo nell'ambito dei musei appartenenti ad
 enti locali, di sicura competenza regionale, si e'  non  di  rado  in
 presenza  di beni di tale rilevanza artistica o storica, da attingere
 ad un interesse culturale nazionale. L'appartenenza del  museo  e  le
 attribuzioni  in  ordine ad esso non rappresentano quindi un decisivo
 criterio  di  discrimine   in   ordine   alla   competenza   relativa
 all'autorizzazione per il restauro delle singole cose.
    In   conclusione  si  puo'  ritenere  che  non  vi  e'  stata  una
 onnicomprensiva   attribuzione   alle    regioni    delle    funzioni
 amministrative relative ai beni culturali di interesse locale, idonea
 a   fondare   la   pretesa  dell'esclusione  del  potere  statale  di
 autorizzazione per il restauro  di  cose  di  interesse  artistico  o
 storico, in ragione di una distinzione di competenza ad adottare tale
 atto  basata sull'interesse, nazionale o locale, che il bene esprime.
 Questa distinzione e' stata assunta  a  criterio  di  discriminazione
 nell'esercizio  di  competenze statali o regionali, ma esclusivamente
 per funzioni espressamente delegate alle regioni (in forza  dell'art.
 9  del d.P.R. n. 3 del 1972), quali la concessione di licenze o nulla
 osta per l'esportazione dei beni o delle cose di valore  artistico  o
 storico,  che e' rimasta alla competenza statale se si tratta di cose
 rilevanti  per  il  patrimonio  artistico,  storico  o  bibliografico
 nazionale,   mentre   e'   devoluta   alla  competenza  regionale  se
 l'interesse che tali cose rivestono e' solo locale (sentenza  n.  278
 del 1991).
    Difficilmente,  quindi,  si  puo'  sostenere  che,  per  le  altre
 funzioni non delegate, la  competenza  attribuita  alle  regioni  sia
 addirittura  piu'  ampia  di quella ad esse espressamente devoluta in
 forza di apposite deleghe.
    3. - La Regione Liguria propone  la  specifica  indicazione  delle
 funzioni   trasferite   quale   ulteriore   argomento  per  sostenere
 l'affermazione della propria competenza. In particolare la ricorrente
 assume che la manutenzione e la conservazione  dell'integrita'  delle
 cose  raccolte  nei  musei  affidati alla propria competenza (art. 7,
 lettera h, del d.P.R. n. 3 del 1972; art. 47 del d.P.R.  n.  616  del
 1977)  designano  attivita'  e  funzioni  che comprendono il restauro
 delle cose stesse, quindi  anche  la  competenza  al  rilascio  della
 relativa  autorizzazione (in base all'art. 11 della legge n. 1089 del
 1939).
    L'assimilazione delle nozioni  di  manutenzione,  conservazione  e
 restauro,  ovvero  la  loro  reciproca  fungibilita', non puo' essere
 accolta. Il termine "restauro" esprime un proprio peculiare contenuto
 ed ha una consolidata autonomia concettuale e definitoria.
    Gia' la legge 20 giugno 1909,  n.  364,  distingueva  il  restauro
 dall'adozione  di  provvidenze  idonee  ad impedire il deterioramento
 delle cose di interesse artistico o storico,  come  pure  dalla  cura
 della  loro integrita' e sicurezza. Il regio decreto 30 gennaio 1913,
 n. 363 (tuttora in vigore ai sensi dell'art. 73 della legge  n.  1089
 del  1939),  considera  la  "conservazione"  delle  cose di interesse
 storico e artistico separatamente dai "lavori e restauri". Ancora  di
 recente  la legge 10 febbraio 1992, n. 145, distingue la manutenzione
 ordinaria   e   straordinaria    del    patrimonio    architettonico,
 archeologico,  artistico e storico, bibliografico e archivistico, dal
 recupero,  salvaguardia  e  restauro  (art.  1). Quest'ultimo implica
 sempre  un  intervento  diretto  sulla  cosa,  volto  (nel   rispetto
 dell'identita'  culturale  della  stessa) a mantenerla o modificarla,
 per assicurare o  recuperare  il  valore  ideale  che  essa  esprime,
 preservandolo e garantendone la trasmissione nel tempo.
    Si  tratta  di  un'attivita'  che  richiede  valutazioni  tecnico-
 scientifiche,   adeguati   metodi   esecutivi,    talvolta    analisi
 interdisciplinare  dei problemi che il restauro pone, ed elevatissima
 specializzazione.  Tanto  piu'   che   l'intervento   puo'   arrecare
 pregiudizio,   anche  irreversibile,  alla  cosa,  nella  sua  fisica
 consistenza o nel valore e nell'identita' culturale che esprime ed e'
 destinata a tramandare. Queste esigenze  sono  tanto  peculiari,  nel
 contesto  delle  attivita'  che  riguardano i beni culturali, da aver
 dato luogo alla costituzione di un apposito Istituto centrale per  il
 restauro,  con  lo  specifico  scopo  di  "eseguire  e controllare il
 restauro delle opere di antichita' e d'arte e  di  svolgere  ricerche
 scientifiche  dirette  a  perfezionare ed unificare i metodi" (art. 1
 della legge 22 luglio 1939, n. 1240).
    Il restauro e' dunque un'attivita' che ha caratteristiche proprie,
 diverse rispetto al mero mantenimento delle condizioni, per  lo  piu'
 esterne,  di  conservazione  della  cosa, secondo le esigenze tipiche
 della manutenzione.  Il  restauro  si  distingue  anche  dagli  altri
 interventi  diretti  ad  assicurare  l'integrita' delle raccolte ed a
 valorizzarne la funzione culturale, senza riguardare direttamente  la
 cosa  ne'  incidere  sulla  sua  fisica  consistenza. Caratteristiche
 queste proprie degli interventi di restauro,  diretti  a  reintegrare
 quanto  del  bene  e'  compromesso, a recuperarne il valore culturale
 originario, ad assicurare, mediante le appropriate modificazioni,  la
 possibilita' di tramandarne l'esistenza ed il messaggio ideale.
    Non   si   puo'   pertanto  ritenere,  come  vorrebbe  la  Regione
 ricorrente, che, nell'attuale assetto normativo, la  competenza  alla
 manutenzione   ed   alla  conservazione  dell'integrita'  delle  cose
 raccolte  e  custodite  nei  musei  di  interesse  locale  (che  puo'
 riguardare  l'insieme  delle  cose, in quanto tale significativo), in
 funzione della loro gestione e del loro godimento, comprenda anche la
 competenza ad autorizzare il restauro, che  e'  diretto  ad  incidere
 immediatamente  sulla  consistenza  e  sulla preservazione del valore
 culturale di ciascuna cosa di interesse artistico o storico.
    4. -  Le  considerazioni  poste  a  fondamento  della  distinzione
 concettuale  e  normativa tra restauro, manutenzione e conservazione,
 delimitano  anche   la   finalita'   e   l'ambito   del   potere   di
 autorizzazione,  rimesso  alla  competenza  del  Ministero per i beni
 culturali. L'autorizzazione al restauro  e'  volta  ad  esprimere  il
 positivo    apprezzamento    dell'opportunita'    tecnico-scientifica
 dell'intervento sulla cosa  di  valore  artistico  o  storico,  e  ad
 accertare  la  validita'  delle  metodiche  che si intendano adottare
 nell'operazione da compiere. Ha pertanto una funzione di  tutela  del
 valore   culturale   del   bene,   mediante   un'atto  di  necessaria
 collaborazione (per gli aspetti tecnico scientifici) con la  Regione.
 A   quest'ultima   e'   rimessa   la   funzione  di  conservazione  e
 manutenzione: quindi la  piena  titolarita'  della  programmazione  e
 della  determinazione  degli  interventi  da  attuare,  come  pure la
 gestione   di   essi,   dovendo   in   ordine   a   tali   interventi
 l'autorizzazione  statale  costituire  un  supporto  ed  una verifica
 tecnica e culturale, ma non una interferenza amministrativa.
    La coesistenza e la concorrenza di distinte competenze, non sempre
 delineate  nei loro definitivi e precisi confini sul piano normativo,
 rendono ancor piu' necessaria e  doverosa,  nell'attesa  della  nuova
 disciplina da tempo preannunciata, una leale collaborazione tra Stato
 e  Regione,  imprescindibile  in un settore nel quale la salvaguardia
 complessiva del patrimonio  artistico  e  storico  della  Nazione  e'
 affidata  al  responsabile concorso di tutti gli enti ed i soggetti a
 diverso titolo coinvolti.
    5. - Le considerazioni che precedono consentono di  affermare  che
 il  ricorso  proposto  dalla  Regione  Liguria non e' fondato: spetta
 difatti allo Stato autorizzare la rimozione ed il  restauro  previsti
 dall'art.  11  della  legge  1› giugno 1939, n. 1089, anche quando si
 tratti di cose appartenenti a musei di enti locali o di interesse lo-
 cale. Pertanto l'ingiunzione del Soprintendente per i beni  artistici
 e  storici  di  Genova  del  3  novembre  1992,  n.  4708, non invade
 competenze regionali.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara che spetta allo  Stato  autorizzare  la  rimozione  ed  il
 restauro, ai sensi dell'art. 11 della legge 1› giugno 1939,
 n.  1089,  dei  beni  di interesse artistico o storico appartenenti a
 musei di enti locali o di interesse locale.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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